Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0333

    Regolamento (CE) n. 333/2008 della Commissione, dell' 11 aprile 2008 , relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio

    GU L 102 del 12.4.2008, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/333/oj

    12.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/19


    REGOLAMENTO (CE) N. 333/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 aprile 2008

    relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 378/2007 ha stabilito le condizioni che permettono agli Stati membri di applicare, nel periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione facoltativa», a tutti gli importi relativi ai pagamenti diretti erogati sul loro territorio nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2).

    (2)

    Il Portogallo ha deciso di applicare la modulazione facoltativa a partire dal 2008 con un tasso annuo di riduzione del 10 %.

    (3)

    Per poter stimare gli importi netti ottenuti con l'applicazione della modulazione facoltativa che saranno messi a disposizione del Portogallo come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale è necessario fissare i massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007 sono i seguenti:

    Anno civile

    Milioni EUR

    2008

    20,4

    2009

    20,4

    2010

    20,4

    2011

    20,4

    2012

    20,4

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).


    Top