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Document 32008R0333
Commission Regulation (EC) No 333/2008 of 11 April 2008 laying down the ceilings applicable to the additional amounts of aid to be made to Portugal as part of the voluntary modulation provided for in Council Regulation (EC) No 378/2007
Regolamento (CE) n. 333/2008 della Commissione, dell' 11 aprile 2008 , relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 333/2008 della Commissione, dell' 11 aprile 2008 , relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio
GU L 102 del 12.4.2008, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
12.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/19 |
REGOLAMENTO (CE) N. 333/2008 DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2008
relativo alla fissazione dei massimali applicabili agli importi supplementari di aiuto da concedere in Portogallo nell'ambito della modulazione facoltativa istituita dal regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 378/2007 ha stabilito le condizioni che permettono agli Stati membri di applicare, nel periodo 2007-2012, una riduzione, detta «modulazione facoltativa», a tutti gli importi relativi ai pagamenti diretti erogati sul loro territorio nell'ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (2). |
(2) |
Il Portogallo ha deciso di applicare la modulazione facoltativa a partire dal 2008 con un tasso annuo di riduzione del 10 %. |
(3) |
Per poter stimare gli importi netti ottenuti con l'applicazione della modulazione facoltativa che saranno messi a disposizione del Portogallo come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale è necessario fissare i massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I massimali applicabili in Portogallo al totale degli importi supplementari di aiuto, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 378/2007 sono i seguenti:
Anno civile |
Milioni EUR |
2008 |
20,4 |
2009 |
20,4 |
2010 |
20,4 |
2011 |
20,4 |
2012 |
20,4 |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.
(2) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).