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Document 32008R0229

Regolamento (CE) n. 229/2008 del Consiglio, del 10 marzo 2008 , che modica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

GU L 73 del 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/229/oj

15.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 73/1


REGOLAMENTO (CE) N. 229/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2008

che modica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio (2) prevede l’istituzione di partenariati europei per tutti i paesi dei Balcani occidentali.

(2)

Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005 ha deciso di conferire all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all’adesione all’Unione europea.

(3)

È quindi opportuno stabilire che, nelle relazioni con l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’Unione europea applichi un partenariato di adesione, anziché un partenariato europeo, e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 533/2004.

(4)

L’Unione statale di Serbia e Montenegro non esiste più. È quindi opportuno modificare il regolamento per tenere conto del fatto che la Serbia e il Montenegro sono ormai due Stati indipendenti.

(5)

Il regolamento riguarda tanto i partenariati di adesione quanto i partenariati europei. Pertanto, è necessario tenere conto di quanto precede nell’intero testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/2004 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Sono istituiti partenariati europei per l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Serbia, incluso il Kosovo, come definiti nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (in seguito denominati “paesi partner”). I partenariati europei forniscono un quadro delle priorità risultanti dall’analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali si debbono concentrare i preparativi in vista di un’ulteriore integrazione nell’Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell’attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale.»;

2)

l’articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 bis

Nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione, sono istituiti partenariati di adesione per la Croazia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I partenariati di adesione forniscono un quadro delle priorità risultanti dall’analisi della situazione in ciascun paese, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l’adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell’attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi gli accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi con tali paesi (3), e, in particolare, la cooperazione regionale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere espresso il 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 269/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 7).

(3)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13). Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3).»


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