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Document 32008R0135

    Regolamento (CE) n. 135/2008 della Commissione, del 15 febbraio 2008 , recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008

    GU L 42 del 16.2.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/135/oj

    16.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 42/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 135/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 15 febbraio 2008

    recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l’ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l’ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d’intervento applicabile a tali prodotti all’atto dell’importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all’importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all’aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

    (2)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ai fini del calcolo del dazio all’importazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, per i prodotti elencati in tale paragrafo devono essere fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione cif.

    (3)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all’importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all’importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all’articolo 4 del medesimo regolamento.

    (4)

    Occorre fissare i diritti all’importazione per il periodo a decorrere dal 16 febbraio 2008, applicabili fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

    (5)

    Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2007/2008 (3), l’applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I dazi all’importazione nel settore dei cereali, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008, sono fissati nell’allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2008.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 (GU L 169 dell’29.6.2007, pag. 6). Il regolamento (CE) n. 1784/2003 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o luglio 2008.

    (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell’8.11.2005, pag. 5).

    (3)  GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1.


    ALLEGATO I

    Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 applicabili a decorrere dal 16 febbraio 2008

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazi all’importazione (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

    0,00 (3)

    di media qualità

    0,00 (3)

    di bassa qualità

    0,00 (3)

    1001 90 91

    FRUMENTO (grano) tenero da seme

    0,00

    ex 1001 90 99

    FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

    0,00 (3)

    1002 00 00

    SEGALA

    0,00 (3)

    1005 10 90

    GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

    0,00

    1005 90 00

    GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

    0,00 (3)

    1007 00 90

    SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

    0,00 (3)


    (1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

    3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

    2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

    (2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

    (3)  Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 1/2008 l’applicazione di questo dazio è sospesa.


    ALLEGATO II

    Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

    1.2.2008-14.2.2008

    1)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    (EUR/t)

     

    Frumento tenero (1)

    Granturco

    Frumento duro di alta qualità

    Frumento duro di media qualità (2)

    Frumento duro di bassa qualità (3)

    Orzo

    Borsa

    Minneapolis

    Chicago

    Quotazione

    409,98

    135,50

    Prezzo FOB USA

    550,11

    540,11

    520,11

    183,97

    Premio sul Golfo

    34,56

    14,08

    Premio sui Grandi laghi

    2)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

    43,45 EUR/t

    Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

    36,75 EUR/t


    (1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


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