EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0119

Regolamento (CE) n. 119/2008 della Commissione, del 7 febbraio 2008 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 36 del 9.2.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/119/oj

9.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 36/3


REGOLAMENTO (CE) N. 119/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2008

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2).

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/2007 della Commissione (GU L 303 del 21.11.2007, pag. 3).

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio per la depilazione e la cura della pelle che utilizza la tecnologia della luce pulsata (IPL) e presenta le seguenti dimensioni: altezza 34,5 cm, larghezza 30,5 cm e profondità 50,5 cm. L'apparecchio pesa 25 kg.

L'apparecchio è destinato alla depilazione ed alla cura della pelle, dal semplice trattamento cosmetico di ringiovanimento all'eliminazione di macchie cutanee, alla correzione delle pigmentazioni irregolari e ancora al trattamento dei capillari. Viene utilizzato nei centri estetici.

L'apparecchio è munito di un motore elettrico per il raffreddamento che non svolge alcuna funzione nella depilazione o nel trattamento della pelle.

8543 70 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

Poiché nel processo di depilazione si utilizza la tecnologia IPL e il pelo non viene afferrato ed estirpato alla radice con l'impiego di un motore elettrico, è esclusa la classificazione alla voce 8510 come apparecchio per la depilazione con motore elettrico incorporato (vedi le note esplicative del SA, voce 8510).

Anche la classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio per la medicina è esclusa, in quanto l'apparecchio non può essere utilizzato per trattamenti medici o nella pratica professionale (vedi le note esplicative del SA, voce 9018).

Lo strumento deve essere classificato alla voce 8543, in quanto si tratta di un apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.


Top