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Document 32008L0088
Commission Directive 2008/88/EC of 23 September 2008 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance)
Direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2008/88/CE della Commissione, del 23 settembre 2008 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 256 del 24.9.2008, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2013
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31976L0768 | modifica | allegato 3 | 14/10/2008 | |
Modifies | 31976L0768 | modifica | allegato 2 | 14/10/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008L0088R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32008L0088R(02) | (NL) |
24.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/12 |
DIRETTIVA 2008/88/CE DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2008
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,
considerando quanto segue:
(1) |
Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP), in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(2) |
Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità. |
(3) |
Sentito il parere dell'SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione dell'SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(4) |
Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possano effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE. |
(5) |
Alcune sostanze impiegate nelle tinture per capelli sono già state vietate a seguito del parere espresso dall'SCCP o a causa della mancanza di dati relativi alla sicurezza. Le sostanze attualmente in esame sono state selezionate con attenzione per essere disciplinate insieme dal momento che figurano nell'allegato IV. Poiché non sono stati trasmessi all'SCCP, entro i termini stabiliti, dati relativi alla sicurezza di tali sostanze impiegate nelle tinture per capelli per poter effettuare una valutazione del rischio, non vi sono elementi che dimostrino che queste sostanze, se utilizzate nelle tinture per capelli, possano essere considerate sicure per la salute umana. |
(6) |
Le sostanze per le quali mancano dati sulla sicurezza 1-idrossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminofenolo) e il suo sale dicloridrato; 1,4-diidrossibenzene (idrochinone); [4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]metilene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio cloruro (Basic Blue 26); disodio 3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinaftalene-1-solfonato (Ponceau SX) e 4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ilidene)metil]-o-toluidina e il suo sale cloridrato (Basic Violet 14), attualmente elencate come coloranti nell'allegato IV e come sostanze nelle tinture per capelli nell'allegato III, Parte 1 e Parte 2, devono essere cancellate dall'allegato III e il loro uso vietato nelle tinture per capelli di cui all'allegato II. |
(7) |
La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 14 febbraio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 14 agosto 2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
Nell'allegato II vengono aggiunti i seguenti numeri d'ordine da 1329 a 1369:
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2) |
L'allegato III è modificato come segue:
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