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Document 32008E0851

    Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008 , relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

    GU L 301 del 12.11.2008, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/851/oj

    12.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 301/33


    AZIONE COMUNE 2008/851/PESC DEL CONSIGLIO

    del 10 novembre 2008

    relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma, e l'articolo 28, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella risoluzione 1814 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 15 maggio 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto agli Stati e alle organizzazioni regionali di prendere misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all'inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite, coordinando strettamente le azioni tra di loro.

    (2)

    Nella risoluzione 1816 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 2 giugno 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha manifestato preoccupazione per la minaccia che gli atti di pirateria e le rapine a mano armata contro le navi costituiscono per l'inoltro di aiuti umanitari in Somalia, la sicurezza delle rotte marittime commerciali e la navigazione internazionale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha esortato in particolare gli Stati interessati all'uso delle rotte marittime commerciali situate al largo delle coste somale a rafforzare e coordinare, in cooperazione con il governo federale provvisorio (GFP), l'azione volta a scoraggiare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Ha autorizzato, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'adozione della risoluzione, gli Stati che cooperano con il GFP e i cui nomi siano stati precedentemente comunicati da quest'ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità del diritto internazionale applicabile.

    (3)

    Nella risoluzione 1838 (2008) concernente la situazione in Somalia, adottata il 7 ottobre 2008, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha riconosciuto l'importanza della pianificazione in corso di un'eventuale operazione navale militare dell'Unione europea (UE), nonché di altre iniziative internazionali e nazionali prese ai fini dell'attuazione delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) e ha sollecitato tutti gli Stati che ne hanno i mezzi di cooperare con il GFP nella lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1816 (2008). Ha altresì sollecitato tutti gli Stati e tutte le organizzazioni regionali a continuare ad agire, conformemente alle disposizioni della risoluzione 1814 (2008), al fine di proteggere i convogli marittimi del Programma alimentare mondiale (PAM), il che riveste un'importanza vitale per l'inoltro di aiuti umanitari alla popolazione somala.

    (4)

    Nelle conclusioni del 26 maggio 2008, il Consiglio ha espresso preoccupazione per la recrudescenza degli atti di pirateria al largo delle coste somale, che minano gli sforzi umanitari, danneggiano il traffico marittimo internazionale nella regione e contribuiscono alle continue violazioni dell'embargo sulle armi sancito dalle Nazioni Unite. Il Consiglio si è inoltre rallegrato delle iniziative articolate poste in essere da alcuni Stati membri dell'UE per offrire protezione alle navi del PAM. Ha sottolineato la necessità di una più ampia partecipazione della comunità internazionale a questo servizio di scorta, al fine di garantire la fornitura degli aiuti umanitari alle popolazioni somale.

    (5)

    Il 5 agosto 2008 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per un'azione dell'UE in vista di un contributo all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione.

    (6)

    Il 15 settembre 2008 il Consiglio ha ribadito la sua forte preoccupazione per gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia, deplorandone in particolare la recente recrudescenza. Per quanto riguarda il contributo dell'UE all'attuazione della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla lotta alla pirateria al largo della Somalia e alla protezione, ai sensi delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008), delle navi noleggiate dal PAM destinate alla Somalia, il Consiglio ha deciso di creare a Bruxelles una Cellula di coordinamento incaricata di sostenere le attività di sorveglianza e di protezione condotte da alcuni Stati membri al largo delle coste somale. Lo stesso giorno il Consiglio ha approvato, da un lato, un piano di attuazione per questa azione militare di coordinamento (EU NAVCO) e, dall'altro, un'opzione militare strategica riguardante un'eventuale operazione navale militare dell'UE, a favore della quale gli Stati membri che desiderano cooperare con il GFP in applicazione delle disposizioni della risoluzione 1816 (2008) metterebbero a disposizione i loro mezzi militari per scoraggiare e reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata al largo della Somalia.

    (7)

    Il 19 settembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/749/PESC, relativa all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO) (1).

    (8)

    All'inizio dell'operazione militare Atalanta, i compiti affidati alla Cellula di coordinamento saranno svolti nell'ambito della presente azione comune. Si dovrebbe pertanto procedere alla chiusura della Cellula di coordinamento.

    (9)

    Occorre che il Comitato politico e di sicurezza (CPS) eserciti il controllo politico sull'operazione militare dell'UE per contribuire alla dissuasione dal compimento di atti di pirateria al largo della Somalia, ne assicuri la direzione strategica e adotti le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25, terzo comma, del trattato.

    (10)

    In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato, occorre che le spese operative derivanti dalla presente azione comune che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, conformemente alla decisione 2007/384/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (2) (in prosieguo: «Athena»).

    (11)

    L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato richiede l'indicazione, nelle azioni comuni, dei mezzi di cui l'Unione europea deve disporre. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE per un periodo di dodici mesi costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l'importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate dalla decisione riguardante Athena.

    (12)

    Con lettera del 30 ottobre 2008 l'UE ha inviato un'offerta al GFP, conformemente al punto 7 della risoluzione 1816 (2008), che contiene proposte riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte di Stati diversi dalla Somalia nei confronti delle persone arrestate nelle acque territoriali della Somalia che abbiano commesso o siano sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

    (13)

    A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente azione comune e non partecipa pertanto al finanziamento dell'operazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Missione

    1.   L'Unione europea (UE) conduce un'operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 («convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare») e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, in prosieguo denominata «Atalanta», al fine di contribuire:

    alla protezione delle navi del PAM che inoltrano l'aiuto umanitario alle popolazioni sfollate della Somalia, conformemente al mandato della risoluzione 1814 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

    alla protezione delle navi vulnerabili che navigano al largo della Somalia, nonché alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, conformemente al mandato definito nella risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    2.   Le forze schierate a tale scopo operano fino a 500 miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini, in conformità dell'obiettivo politico di un'operazione marittima dell'UE, quale definito nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 5 agosto 2008.

    Articolo 2

    Mandato

    Atalanta, alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:

    a)

    fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, in particolare quando incrociano nelle acque territoriali della Somalia;

    b)

    protegge le navi mercantili che navigano nelle zone in cui essa è spiegata, sulla base di una valutazione della necessità effettuata caso per caso;

    c)

    sorveglia le zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali, che presentano rischi per le attività marittime, in particolare il traffico marittimo;

    d)

    prende le misure necessarie, compreso l'uso della forza, per dissuadere, prevenire e intervenire per porre fine agli atti di pirateria o alle rapine a mano armata che potrebbero essere commessi nelle zone in cui essa è presente;

    e)

    al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati nonché requisire i beni che si trovano a bordo;

    f)

    stabilisce un collegamento con le organizzazioni e gli organismi nonché gli Stati che operano nella regione per lottare contro gli atti di pirateria e le rapine a mano armato al largo della Somalia, in particolare la forza marittima «Combined Task Force 150» che opera nel quadro dell'operazione «Libertà duratura».

    Articolo 3

    Nomina del comandante dell'operazione dell'UE

    Il vice ammiraglio Phillip JONES è nominato comandante dell'operazione dell'UE.

    Articolo 4

    Designazione della sede del comando operativo dell'UE

    Il comando operativo dell'UE ha sede a Northwood, Regno Unito.

    Articolo 5

    Pianificazione e avvio dell'operazione

    La decisione sull'avvio dell'operazione militare dell'UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo e delle regole di ingaggio e alla luce della notifica da parte del GFP ai segretario generale delle Nazioni Unite dell'offerta di cooperazione fatta dall'UE in applicazione del paragrafo 7 della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    Articolo 6

    Controllo politico e direzione strategica

    1.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio, il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione militare dell'UE. Il Consiglio autorizza il CPS a adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include le competenze per la modifica dei documenti di pianificazione, inclusi il piano operativo, la catena di comando e le regole di ingaggio. Essa include inoltre la facoltà di adottare decisioni relative alla nomina del comandante dell'operazione dell'UE e/o del comandante della forza dell'UE. Il Consiglio, assistito dal Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR), conserva i poteri decisionali in ordine agli obiettivi e alla conclusione dell'operazione militare dell'UE.

    2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'operazione militare dell'UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

    Articolo 7

    Direzione militare

    1.   L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'operazione militare dell'UE condotta sotto la responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE.

    2.   L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante dell'operazione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell'operazione dell'UE e/o il comandante della forza dell'UE.

    3.   Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante dell'operazione dell'UE.

    Articolo 8

    Coerenza della risposta dell'UE

    La presidenza, l'SG/AR, il comandante dell'operazione dell'UE e il comandante della forza dell'UE provvedono a coordinare strettamente le rispettive attività per quanto riguarda l’attuazione della presente azione comune.

    Articolo 9

    Relazioni con le Nazioni Unite, la Somalia, i paesi vicini e gli altri attori

    1.   L'SG/AR, in stretto coordinamento con la presidenza, agisce in qualità di punto di contatto primario con le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, le autorità della Somalia e le autorità dei paesi vicini, nonché con gli altri attori interessati. Nell'ambito dei contatti con l'Unione africana, l'SG/AR è assistito dal rappresentante speciale dell'UE (RSUE) presso l'Unione africana, in stretto coordinamento con la presidenza.

    2.   A livello operativo il comandante dell'operazione dell'UE agisce in qualità di punto di contatto con, in particolare, le organizzazioni di armatori e i servizi competenti del segretariato generale delle Nazioni unite dell'Organizzazione marittima internazionale e del PAM.

    Articolo 10

    Partecipazione di Stati terzi

    1.   Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'operazione.

    2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante dell'operazione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

    3.   Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali accordi a nome di quest'ultima. Quando l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'UE, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della presente operazione.

    4.   Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo all'operazione militare dell'UE hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi in termini di gestione quotidiana dell'operazione degli Stati membri che vi partecipano.

    5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

    6.   Le condizioni di trasferimento delle persone arrestate e fermate al fine dell'esercizio della competenza giurisdizionale di tale Stato sono stabilite in occasione della conclusione o dell'attuazione degli accordi di partecipazione di cui al paragrafo 3.

    Articolo 11

    Status delle forze dirette dall'UE

    Lo status delle forze dirette dall'UE e del loro personale, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il compimento e il buono svolgimento della missione, che:

    stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi,

    operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne,

    è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali modalità a nome di quest'ultima.

    Articolo 12

    Trasferimento delle persone arrestate e fermate in vista dell'esercizio delle competenze giurisdizionali

    1.   Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate e fermate al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

    alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che ha partecipato all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o

    se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

    2.   Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 può essere trasferita in uno Stato terzo se le condizioni del trasferimento non sono state stabilite con tale Stato terzo in conformità del diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che nessuno sia sottoposto alla pena di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

    Articolo 13

    Relazioni con gli Stati di bandiera delle navi protette

    Le condizioni della presenza di unità appartenenti ad Atalanta a bordo delle navi mercantili, in particolare quelle noleggiate dal PAM, compresi privilegi, immunità e altre garanzie necessarie per il buono svolgimento della missione, sono stabilite con lo Stato di bandiera di tali navi.

    Articolo 14

    Disposizioni finanziarie

    1.   I costi comuni dell'operazione militare dell'UE sono amministrati da Athena.

    2.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'operazione militare dell'UE ammonta a 8,3 milioni di EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della decisione riguardante Athena è pari al 30 %.

    Articolo 15

    Comunicazione di informazioni alle Nazioni Unite e ad altre parti terze

    1.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (3).

    2.   L'SG/AR è autorizzato a diffondere alle Nazioni Unite e ad altre parti terze associate alla presente azione comune documenti non classificati dell'UE relativi alle deliberazioni del Consiglio in merito all'operazione che sono soggette al segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

    Articolo 16

    Entrata in vigore e termine

    1.   La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

    2.   L'azione comune 2008/749/PESC è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della Cellula di coordinamento istituita dall'azione comune stessa. Detta chiusura interviene alla data di avvio dell'operazione di cui all'articolo 6 della presente azione comune.

    3.   L'operazione militare dell'UE si conclude dodici mesi dopo la dichiarazione di capacità operativa iniziale dell'operazione, fatta salva l'eventuale proroga delle risoluzioni 1814 (2008) e 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    4.   La presente azione comune è abrogata a seguito del ritiro della forza dell'UE conformemente alla pianificazione approvata per il termine dell'operazione militare dell'UE e fatte salve le disposizioni applicabili della decisione riguardante Athena.

    Articolo 17

    Pubblicazione

    1.   La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Le decisioni del CPS relative alle nomine di un comandante dell'operazione dell'UE e/o di un comandante della forza dell'UE nonché le decisioni del CPS riguardanti l'accettazione dei contributi degli Stati terzi e l'istituzione di un comitato dei contributori sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. KOUCHNER


    (1)  GU L 252 del 20.9.2008, pag. 39.

    (2)  GU L 152 del 13.6.2007, pag. 14.

    (3)  Decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

    (4)  Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22).


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