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Document 32008D0934

    2008/934/CE: Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2008 , concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze [notificata con il numero C(2008) 7637] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 333 del 11.12.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/934/oj

    11.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 333/11


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2008

    concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze

    [notificata con il numero C(2008) 7637]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/934/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data di notifica della medesima, in attesa che le sostanze in questione siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 1490/2002 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende le sostanze elencate nell’allegato della presente direttiva.

    (3)

    Entro due mesi dalla data di ricevimento del progetto di relazione di valutazione i notificanti interessati ritirano volontariamente, conformemente all’articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il proprio sostegno all’iscrizione di tali sostanze.

    (4)

    La Commissione ha esaminato i progetti di relazione di valutazione, le raccomandazioni degli Stati membri relatori e i commenti degli altri Stati membri, ed è giunta alla conclusione che gli articoli ter e septies non sono applicabili. Di conseguenza è applicabile l’articolo 11 sexies.

    (5)

    Le sostanze elencate nell’allegato della presente decisione non devono quindi essere iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    Tuttavia, giacché la mancata iscrizione di tali sostanze non si basa sulla presenza di chiare indicazioni di effetti nocivi ai sensi dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1490/2002, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di mantenere le autorizzazioni fino al 31 dicembre 2010, conformemente all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1490/2002.

    (7)

    L’eventuale periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze elencate non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti entro un ulteriore periodo vegetativo.

    (8)

    La presente decisione non pregiudica la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma non comprese nell’allegato I (4), conformemente alla procedura accelerata prevista dagli articoli da 13 a 22 del regolamento in questione.

    (9)

    Tale procedura consente ai notificanti la cui sostanza non è stata iscritta in seguito al loro ritiro di presentare una nuova domanda limitandosi a specificare i dati aggiuntivi necessari per rispondere alle domande specifiche che hanno portato all’adozione della decisione di rifiuto di iscrizione. Il notificante ha ricevuto il progetto di relazione di valutazione nella quale vengono indicati tali dati.

    (10)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le sostanze elencate nell’allegato I della presente decisione non sono iscritte come sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri ritirano l’autorizzazione relativa ai prodotti fitosanitari contenenti una o più delle sostanze elencate nell’allegato.

    Articolo 3

    Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, termina il 31 dicembre 2011.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

    (3)  GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

    (4)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.


    ALLEGATO

    Elenco delle sostanze attive di cui all’articolo 1

    Sostanza attiva

    Progetto di relazione di valutazione comunicato al notificante il

    Acetoclor

    14 dicembre 2005

    Acrinatrin

    8 ottobre 2007

    Asulam

    28 luglio 2006

    Bitertanol

    23 marzo 2006

    Bupirimate

    7 agosto 2007

    Carbetammide

    31 agosto 2006

    Carboxin

    28 luglio 2006

    Cloropicrin

    19 aprile 2006

    Cletodim

    19 aprile 2006

    Ciclossidim

    28 febbraio 2007

    Ciproconazolo

    15 settembre 2006

    Dazomet

    8 ottobre 2007

    Diclofop-metile

    10 settembre 2007

    Dietofencarb

    24 ottobre 2007

    Ditianon

    5 febbraio 2007

    Dodina

    29 marzo 2007

    Etalfluralin

    4 ottobre 2007

    Etridiazolo

    7 agosto 2007

    Fenazaquin

    23 giugno 2006

    Fenbuconazolo

    12 maggio 2006

    Fenbutatin ossido

    20 aprile 2007

    Fenossicarb

    4 ottobre 2007

    Fluazifop-P

    10 settembre 2007

    Flufenoxuron

    8 novembre 2007

    Fluometuron

    31 agosto 2007

    Fluquinconazolo

    22 dicembre 2005

    Flurocloridone

    27 ottobre 2006

    Flutriafol

    9 novembre 2006

    Guazatina

    8 novembre 2007

    Exitiazox

    18 maggio 2006

    Imexazol

    8 ottobre 2007

    Isoxaben

    9 novembre 2006

    Poliacetaldeide (Metaldeide)

    1 settembre 2006

    Metosulam

    8 ottobre 2007

    Miclobutanil

    29 marzo 2006

    Orizalin

    4 ottobre 2007

    Ossifluorfen

    4 ottobre 2007

    Paclobutrazol

    7 dicembre 2006

    Pencicuron

    1 giugno 2006

    Procloraz

    18 giugno 2007

    Propargite

    8 ottobre 2007

    Piridaben

    7 agosto 2007

    Quinmerac

    6 luglio 2007

    Sintofen

    8 novembre 2007

    tau-Fluvalinato

    18 giugno 2007

    Tebufenozide

    9 giugno 2006

    Teflutrin

    4 maggio 2007

    Terbutilazina

    8 ottobre 2007

    Tiobencarb

    21 luglio 2006


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