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Document 32008D0577
2008/577/EC: Commission Decision of 4 July 2008 accepting the undertakings offered in connection with the anti-dumping proceeding concerning imports of ammonium nitrate originating in Russia and Ukraine
2008/577/CE: Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008 , che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina
2008/577/CE: Decisione della Commissione, del 4 luglio 2008 , che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina
GU L 185 del 12.7.2008, p. 43–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 22/03/2016; abrogato da 32016R0415
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 32008D0577R(01) | (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) | |||
Corrected by | 32008D0577R(02) | (HU) | |||
Modified by | 32012D0629 | modifica | articolo 1 | 12/10/2012 | |
Repealed by | 32016R0415 | 23/03/2016 |
12.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2008
che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina
(2008/577/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), ed in particolare gli articoli 8 e 9,
previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2022/95 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia («il prodotto in esame»). Poiché un’inchiesta condotta successivamente ha accertato che il dazio veniva assorbito, le misure sono state modificate dal regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio (3). In seguito a una domanda di riesame in previsione della scadenza e di riesame intermedio presentata ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 658/2002 (4) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 47,07 EUR per tonnellata sulle importazioni di nitrato di ammonio di cui ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90 originario della Russia. |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 132/2001 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo pari a 33,25 EUR per tonnellata sulle importazioni del prodotto in esame originario dell’Ucraina. In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato nel gennaio 2006 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 442/2007 (6), ha rinnovato queste misure al loro livello attuale per un periodo di due anni. |
(3) |
Con il regolamento n. 993/2004 (7), il Consiglio ha previsto l’esenzione dai dazi antidumping per le importazioni nei nuovi Stati membri che sono entrati a far parte dell’Unione europea il 1o maggio 2004 («UE 10») sotto forma di offerte di impegni speciali («impegni per l’allargamento») ed ha autorizzato la Commissione ad accettare tali impegni per l’allargamento. Su questa base, con il regolamento (CE) n. 1001/2004 (8) la Commissione ha accettato questi tre impegni per l’allargamento offerti dai produttori esportatori russi Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», membro del gruppo «Eurochem», JSC Acron and JSC Dorogobuzh, membri della holding «Acron», e dal produttore esportatore ucraino Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy. |
(4) |
Con il regolamento (CE) n. 1996/2004 (9) la Commissione ha accettato nuovi impegni dai produttori esportatori di cui sopra fino al 20 maggio 2005. |
(5) |
Con il regolamento (CE) n. 945/2005 (10), in seguito ad un riesame intermedio la cui portata era limitata alla definizione del prodotto in esame, il Consiglio ha deciso che era necessario chiarire la definizione del prodotto in esame e che le misure in vigore dovevano applicarsi anche al prodotto in esame qualora incorporato in altri concimi, proporzionalmente al loro contenuto di nitrato di ammonio, con altre sostanze e elementi nutritivi marginali. |
(6) |
Il 30 novembre 2005, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Russia su richiesta di Eurochem. |
(7) |
Il 19 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Russia su richiesta di Acron. |
(8) |
Il 19 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario dell’Ucraina su richiesta di Cherkassy. |
(9) |
I risultati e le conclusioni finali del riesame intermedio parziale riguardante Acron e Cherkassy figurano nel regolamento (CE) n. 236/2008 del Consiglio (14), e nel regolamento (CE) n. 237/2008 del Consiglio (15). Nel corso del riesame intermedio, Acron e Cherkassy hanno espresso interesse ad offrire un impegno riguardante i prezzi, ma non hanno presentato un’offerta sufficientemente circostanziata entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2 del regolamento di base. Tuttavia, come espresso nei due suddetti regolamenti, il Consiglio ha ritenuto che, eccezionalmente, a entrambe le società doveva essere consentito di completare le proprie offerte entro 10 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento, visti i motivi di cui ai considerando 61 e 62 del regolamento (CE) n. 236/2008 e ai considerando 46 e 47 del regolamento (CE) n. 237/2008. Successivamente alla pubblicazione dei suddetti regolamenti ed entro i termini ivi indicati, Acron e Cherkassy hanno presentato impegni di prezzo accettabili a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(10) |
I risultati e le conclusioni definitive del riesame intermedio parziale riguardante Eurochem figurano nel regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio (16) che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. Nel corso dell’indagine Eurochem ha offerto un impegno di prezzo accettabile a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. |
(11) |
Tali misure sono state mantenute dal regolamento (CE) n. 661/2008 in seguito ad un riesame in previsione della scadenza aperto il 14 aprile 2007 (17). |
B. IMPEGNI
(12) |
Nell’ambito dei riesami intermedi parziali i produttori esportatori hanno offerto impegni di prezzo conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Con tali impegni i produttori esportatori hanno offerto di vendere il prodotto in esame almeno ai prezzi che eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre le offerte prevedono l’indicizzazione dei prezzi minimi in base alle quotazioni internazionali pubbliche del prodotto in esame, visto che i prezzi del prodotto in esame variano in modo significativo. I produttori esportatori hanno inoltre offerto di rispettare una certa soglia quantitativa in modo da evitare che le loro importazioni possano influenzare i prezzi in Francia o nel Regno Unito. Tali prezzi servono da base all’indicizzazione. Il livello delle soglie quantitative è fissato a circa il 12 % del consumo comunitario totale del prodotto in esame. |
(13) |
Inoltre, al fine di ridurre i rischi di violazione del prezzo mediante una compensazione incrociata dei prezzi, i produttori esportatori hanno proposto di non vendere il prodotto coperto dall’impegno agli stessi clienti nella Comunità europea cui vendono altri prodotti, ad eccezione di taluni altri prodotti per i quali i produttori esportatori si impegnano a rispettare regimi di prezzo specifici. |
(14) |
I produttori esportatori dovranno fornire regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate in merito alle loro esportazioni verso la Comunità, in modo tale che l’impegno possa essere controllato efficacemente dalla Commissione. Va aggiunto che la struttura delle vendite di questi produttori esportatori è tale che, a parere della Commissione, il rischio di elusione degli impegni sarebbe limitato. |
(15) |
Dopo la notifica degli impegni offerti, l’industria comunitaria ha contestato queste offerte d’impegno. L’industria comunitaria ha sostenuto che i prezzi del prodotto in esame erano volatili e che un’indicizzazione dei prezzi minimi all’importazione basata sui prezzi quotati del prodotto in esame non era praticabile in tutte le condizioni di mercato, in particolare in un mercato basato sull’offerta. Quindi l’industria comunitaria ha suggerito di basare l’indicizzazione dei prezzi minimi sui prezzi del gas naturale quotati a Waidhaus. Tuttavia, a questo proposito va ricordato che l’indicizzazione basata sul prezzo del gas naturale non è considerata praticabile in questi casi a causa della scarsa correlazione del prodotto in esame con i prezzi del gas naturale. Per quanto riguarda le osservazioni dell’industria comunitaria sull’impraticabilità dell’attuale forma di indicizzazione in un mercato basato sull’offerta si ricorda che la Commissione si impegna a monitorare gli impegni e qualora riscontri elementi di prova prima facie che essi non siano più praticabili la Commissione, conformemente al considerando 19, prenderà immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla situazione. |
(16) |
L’industria comunitaria ha inoltre affermato che il livello delle soglie quantitative sarebbe troppo elevato e ha richiesto di fissarlo ad un massimo del 4 % del consumo comunitario. Essa sostiene che le imprese sarebbero in grado di influenzare i prezzi nel mercato comunitario con gli importi indicati al considerando 12, rendendo quindi impraticabile l’indicizzazione dei prezzi minimi. In questo contesto si ricorda che la soglia quantitativa è stata stabilita ad un livello considerato: i) sufficiente per limitare il rischio che le imprese influenzino i prezzi sui mercati del Regno Unito e della Francia rendendo impraticabile la formula dell’indicizzazione e ii) sufficientemente alto da consentire nel contempo l’applicazione degli impegni. Inoltre l’industria comunitaria non è riuscita a dimostrare come una quantità superiore al 4 % del consumo comunitario totale possa avere un effetto pregiudizievole sui prezzi. |
(17) |
L’industria comunitaria ha proposto anche l’introduzione di una «soglia quantitativa progressiva», che prevede l’aumento annuale della soglia quantitativa di ogni produttore esportatore in base al suo rispetto dei termini degli impegni. Tale proposta è stata tuttavia respinta perché il solo scopo delle soglie quantitative è quello di limitare il rischio di influenzare i prezzi sui cui si basa l’indicizzazione del prezzo minimo. Va inoltre ricordato che in caso di violazione dell’impegno, l’accettazione dell’impegno stesso può essere ritirata. |
(18) |
Inoltre, visto che i produttori esportatori possono vendere altri prodotti contemporaneamente al prodotto coperto dall’impegno agli stessi clienti nella Comunità europea, l’industria comunitaria ha affermato che esiste un rischio elevato di compensazioni incrociate, vale a dire che i prodotti non coperti dall’impegno possono essere venduti a prezzi artificialmente bassi al fine di compensare i prezzi minimi dei prodotti coperti dall’impegno. A questo riguardo va notato che, come indicato al considerando 13, l’impegno comprende clausole specifiche per limitare il rischio di compensazioni incrociate. Quindi si è tenuto adeguatamente conto delle preoccupazioni dell’industria comunitaria. |
(19) |
Visto quanto precede, gli impegni offerti dai produttori esportatori russi e ucraini sono accettabili. |
(20) |
Tuttavia, visti gli elementi speciali di questi impegni (in particolare la formula d’indicizzazione), la Commissione valuterà periodicamente la loro praticabilità. Nella valutazione la Commissione terrà conto, tra l’altro, degli elementi seguenti: i prezzi del prodotto in esame nel mercato della Francia e del Regno Unito; il livello del coefficiente della formula d’indicizzazione; i prezzi alla vendita del produttore esportatore dichiarati da quest’ultimo nelle relazioni trimestrali sulle vendite; la redditività dell’industria comunitaria. In particolare, se questa valutazione di praticabilità dimostra che la diminuzione della redditività dell’industria comunitaria è attribuibile agli impegni, la Commissione si impegna a ritirare immediatamente l’accettazione degli impegni conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base. |
(21) |
Al fine di consentire alla Commissione di monitorare il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alle autorità doganali competenti della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno, l’esenzione dal dazio anti-dumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 661/2008 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 662/2008 del Consiglio (18); ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio anti-dumping. |
(22) |
D’altro canto, per garantire il rispetto degli impegni, gli importatori sono stati informati dal regolamento (CE) n. 661/2008 e dal regolamento (CE) n. 662/2008 che il mancato rispetto delle disposizioni di questi regolamenti o il ritiro, da parte della Commissione, dell’accettazione degli impegni possono dare luogo a un debito doganale per le operazioni in questione. |
(23) |
In caso di violazione o di revoca degli impegni o in caso di ritiro dell’accettazione degli impegni da parte della Commissione, il dazio anti-dumping istituito in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, |
DECIDE:
Articolo 1
Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina.
Paese |
Società |
Codice addizionale TARIC |
Russia |
Prodotto da OJSC NAK Azot, Novomoskovsk, Russia, o OJSC Nevinnomyssky Azot, Nevinnomyssk, Russia, e venduto direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità o da Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera o via Open Joint Stock Company (OJSC) Mineral and Chemical Company «Eurochem», Mosca, Russia e Eurochem Trading GmbH, Zug, Svizzera, al primo acquirente indipendente nella Comunità |
A522 |
Russia |
JSC Acron, Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding «Acron» |
A532 |
Ucraina |
Open Joint Stock Company (OJSC) Azot Cherkassy, Ucraina |
A521 |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2008.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 198 del 23.8.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 663/98 (GU L 93 del 26.3.1998, p. 1).
(3) GU L 93 del 26.3.1998, pag. 1.
(4) GU L 102 del 18.4.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005 (GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1).
(5) GU L 23 del 25.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2005.
(6) GU L 106 del 24.4.2007, pag. 1.
(7) GU L 182 del 19.5.2004, pag. 28.
(8) GU L 183 del 20.5.2004, pag. 13.
(9) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 24.
(10) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 1.
(11) GU C 300 del 30.11.2005, pag. 8.
(12) GU C 311 del 19.12.2006, pag. 55.
(13) GU C 311 del 19.12.2006, pag. 57.
(14) GU L 75 del 18.3.2008, pag. 1.
(15) GU L 75 del 18.3.2008, pag. 8.
(16) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.
(17) GU C 81 del 14.4.2007, pag. 2.
(18) Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta Ufficiale.