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Document 32008D0289

    2008/289/CE: Decisione della Commissione, del 3 aprile 2008 , riguardante provvedimenti d’emergenza relativi all’organismo geneticamente modificato non autorizzato Bt 63 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2008) 1208] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 96 del 9.4.2008, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/01/2012; abrogato da 32011D0884

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/289/oj

    9.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 96/29


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 aprile 2008

    riguardante provvedimenti d’emergenza relativi all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63» nei prodotti a base di riso

    [notificata con il numero C(2008) 1208]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/289/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), stabiliscono il divieto di commercializzare nella Comunità alimenti o mangimi geneticamente modificati che non siano stati autorizzati conformemente a tale regolamento. L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato se non è stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato di essere privo di effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, di non fuorviare il consumatore o l’utilizzatore e di non differire dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

    (2)

    Nel settembre 2006, sono stati scoperti nel Regno Unito, in Francia e in Germania prodotti a base di riso provenienti dalla Cina contaminati con riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63», i suddetti paesi hanno informato il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

    (3)

    Le autorità cinesi competenti sono state immediatamente invitate a fornire informazioni dettagliate sulla struttura genetica del riso geneticamente modificato non autorizzato «Bt 63». Sono state inoltre chieste spiegazioni sull’origine della presenza sul mercato cinese di riso geneticamente modificato e del modo in cui le autorità cinesi competenti si sono assicurate che i prodotti esportati rispondessero ai requisiti comunitari. In risposta, le autorità cinesi hanno eseguito controlli sui casi notificati tramite il RASFF e hanno sospeso le esportazioni delle imprese coinvolte. Esse hanno anche eseguito prove sul riso e sui prodotti a base di riso esportati e hanno chiesto alle imprese esportatrici di rafforzare i controlli sugli acquisti di materia prima. Alla Commissione sono state inoltre fornite informazioni sulla situazione complessiva del riso GM sul mercato cinese e sulla struttura genetica del Bt interessato: esse hanno confermato che il riso geneticamente modificato «Bt 63» non è autorizzato sul mercato cinese.

    (4)

    Gli Stati membri sono stati immediatamente informati della situazione nelle sedute del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, tenutesi l’11 settembre e il 23 ottobre 2006. Agli Stati membri e agli operatori è stato anche rammentato per iscritto l’obbligo che essi hanno di impedire che un OGM non autorizzato sia immesso sul mercato dell’UE.

    (5)

    Dopo i reiterati reperimenti attraverso il RASFF, tra settembre e ottobre 2006, di riso GM non autorizzato «Bt 63», il flusso di allarmi rapidi si è arrestato, a conferma del fatto che i provvedimenti adottati dalle autorità cinesi erano stati efficaci.

    (6)

    Nel febbraio 2007, il RASFF ha nuovamente comunicato la scoperta di riso GM non autorizzato «Bt 63». Questo nuovo allarme ha riguardato una spedizione di concentrato proteico a scopo alimentare a base di riso, giunto in Grecia attraverso i Paesi Bassi. La spedizione in questione ha lasciato la Cina il 20 dicembre 2006, dopo cioè l’attuazione dei controlli da parte delle autorità cinesi. Informate dalla Commissione del nuovo allarme e invitate a fornire nuove garanzie, le autorità cinesi hanno incrementato il campionamento e le prove sui prodotti a base di riso, imponendo che i prodotti a base di riso fossero accompagnati da un certificato cinese ufficiale di controllo e di quarantena. Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali è stato informato il 2 marzo 2007.

    (7)

    Nonostante le misure annunciate dalle autorità cinesi, sono stati successivamente riferiti numerosi altri allarmi relativi alla presenza di riso GM non autorizzato «Bt 63».

    (8)

    Nonostante reiterate richieste della Commissione, le autorità cinesi non hanno potuto fornire al Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) campioni di controllo o un protocollo sul metodo di individuazione, adeguati dal punto di vista qualitativo e quantitativo da permettere al CCR di convalidare il metodo di individuazione usato dalle autorità di controllo cinesi.

    (9)

    Poiché le autorità cinesi competenti non garantiscono in misura sufficiente l’assenza del riso GM non autorizzato «Bt 63» dai prodotti a base di riso provenienti dalla Cina, fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, occorre adottare un approccio complessivo e comune che permetta iniziative rapide ed efficaci ed eviti che i vari Stati membri affrontino la situazione in ordine sparso.

    (10)

    L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

    (11)

    Poiché il riso GM «Bt 63» non è autorizzato dalla normativa comunitaria e data la presunzione del rischio connessa ai prodotti non autorizzati secondo il regolamento (CE) n. 1829/2003, che tiene conto del principio di precauzione fissato dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, vanno adottate misure d’emergenza per impedire la commercializzazione sul mercato della Comunità di prodotti contaminati.

    (12)

    In base alle prescrizioni generali del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno la responsabilità giuridica primaria di garantire che, nelle imprese da essi controllate, alimenti e mangimi soddisfino i requisiti della legislazione alimentare e di verificare che tali requisiti siano soddisfatti. Spetta dunque agli operatori responsabili della prima immissione sul mercato di alimenti e mangimi l’obbligo di provare che quest’ultimi sono indenni da prodotti contaminati. A tal fine, le misure previste dalla presente decisione devono imporre che le spedizioni di prodotti specifici provenienti dalla Cina possano essere immesse sul mercato solo su presentazione di un certificato d’analisi da cui risulti che i prodotti non sono contaminati con il riso GM non autorizzato «Bt 63». È opportuno che il certificato d’analisi sia rilasciato da un laboratorio accreditato conforme a standard internazionalmente riconosciuti. Se il certificato d’analisi è rilasciato da un laboratorio accreditato è opportuno che esso sia autenticato dall’autorità competente.

    (13)

    Mancando un metodo convalidato di individuazione e campioni di controllo di qualità e quantità adeguate — e anche per facilitare le verifiche — il certificato d’analisi va pubblicato usando il metodo specifico per strutture geniche messo a punto da D. Mäde e altri (2006) (3). Il Laboratorio comunitario di riferimento per gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati (LCR-GMFF) presso il Centro comune di ricerca (CCR) ritiene che tale metodo sia attualmente il più adatto.

    (14)

    Ai fini delle attività di campionamento e di rilevazione per impedire l’immissione sul mercato di prodotti contaminati con riso GM non autorizzato «Bt 63», si deve tener conto della raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (4).

    (15)

    Le misure previste nella presente decisione devono essere proporzionate e non limitare il commercio più di quanto sia necessario e devono perciò riguardare solo prodotti provenienti o forniti dalla Cina alla Comunità e che sono probabilmente contaminati con riso GM non autorizzato «Bt 63». Data l’enorme varietà di prodotti che potrebbe essere contaminata con riso GM non autorizzato «Bt 63», è opportuno redigere un elenco completo di prodotti che possono contenere, essere fatti o essere a base di riso. Alcuni prodotti identificati possono tuttavia contenere, essere fatti o essere a base di riso, oppure no. Sembra dunque proporzionato permettere agli operatori il rilascio di una semplice dichiarazione se il prodotto non contiene, non è fatto o non è a base di riso, evitando così l’analisi e la certificazione obbligatorie.

    (16)

    La situazione relativa alla possibile contaminazione del riso prodotto con riso GM non autorizzato «Bt 63» andrà riesaminata tra sei mesi per valutare se le misure previste dalla presente decisione sono ancora necessarie.

    (17)

    È opportuno prevedere un ragionevole periodo di tempo tra l’entrata in vigore e la data di applicabilità della presente decisione, per consentire agli Stati membri di adottare le disposizioni pratiche per la sua attuazione.

    (18)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    La presente decisione si applica agli alimenti e ai mangimi di cui all’allegato, originari della Cina o da essa spediti.

    Articolo 2

    Condizioni per la prima immissione sul mercato

    1.   Gli Stati membri permetteranno la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all’articolo 1 solo se un certificato d’analisi originale, basato sul metodo specifico per strutture geniche messo a punto da D. Mäde e altri per individuare il riso GM «Bt 63», rilasciato da un laboratorio ufficiale o accreditato e allegato alla spedizione, dimostra che il prodotto non contiene, non è fatto o non è a base di riso GM «Bt 63». Se il certificato d’analisi è rilasciato da un laboratorio accreditato cinese, esso sarà autenticato dall’autorità competente (5).

    2.   Se una partita dei prodotti di cui all’articolo 1 è frazionata, una copia del certificato d’analisi accompagnerà a ogni lotto della partita frazionata. In mancanza del certificato d’analisi di cui al paragrafo 1, l’operatore stabilito nella Comunità e responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato sottoporrà a test i prodotti di cui all’articolo 1 per dimostrare che non contengono il riso GM «Bt 63». In attesa del certificato d’analisi, la partita non va commercializzata nella Comunità.

    3.   Se un prodotto di cui all’allegato non contiene, non è fatto o non è a base di riso, si può sostituire il certificato d’analisi originale con una dichiarazione (6) dell’operatore responsabile della spedizione indicante che l’alimento non contiene, non è fatto o non è a base di riso.

    Articolo 3

    Misure di controllo

    Gli Stati membri adottano provvedimenti adeguati, come campionamenti casuali e analisi basate sul metodo di cui all’articolo 2, riguardo ai prodotti di cui all’articolo 1 presentati all’importazione o già sul mercato, per soddisfare i requisiti della presente decisione. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) attraverso il Sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati negativi (favorevoli) vanno notificati alla Commissione con frequenza trimestrale.

    Articolo 4

    Partite contaminate

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti di cui all’articolo 1 che contengono, sono fatte o sono a base di riso GM «Bt 63» non siano immessi sul mercato.

    Articolo 5

    Recupero dei costi

    Gli Stati membri fanno sì che le spese di attuazione degli articoli 2 e 4 siano sostenute dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.

    Articolo 6

    Riesame delle misure

    La situazione sarà riesaminata entro e non oltre il 15 ottobre 2008.

    Articolo 7

    Termini di applicazione

    La presente decisione è applicabile dal 15 aprile 2008

    Articolo 8

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).

    (3)  European Food Research and Technology, 224:271-278 (2006).

    (4)  GU L 348 del 24.11.2004, pag. 18.

    (5)  Il certificato di analisi va redatto in una lingua comprensibile sia per il funzionario preposto alla certificazione, in modo che questi sia pienamente consapevole del contenuto di ogni certificato da esso firmato, sia per il funzionario che effettua i controlli ufficiali nel paese d’importazione.

    (6)  La dichiarazione va redatta in una lingua comprensibile sia per l’operatore, in modo che questi sia pienamente consapevole del contenuto di ogni dichiarazione da esso firmata, sia per il funzionario che effettua i controlli ufficiali nel paese d’importazione.


    ALLEGATO

    Prodotto

    Codice NC

    Risone (riso «paddy»)

    1006 10

    Riso semigreggio (bruno)

    1006 20

    Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato

    1006 30

    Rotture di riso

    1006 40 00

    Farina di riso

    1102 90 50

    Semole e semolini di riso

    1103 19 50

    Agglomerati di riso

    1103 20 50

    Grani di riso in fiocchi

    1104 19 91

    Cereali, schiacciati o in fiocchi [esclusi avena, frumento (grano), segala, granturco e orzo, nonché riso in fiocchi]

    1104 19 99

    Amido di riso

    1108 19 10

    Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto

    1901 10 00

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

    1902 11 00

    Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti uova

    1902 19

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)

    1902 20

    Altre paste alimentari (diverse dalle paste non cotte, non farcite né altrimenti preparate e diverse dalle paste farcite, anche cotte o altrimenti preparate)

    1902 30

    Alimenti preparati ottenuti per soffiatura o tostatura da cereali o da prodotti a base di cereali, ottenuti dal riso

    1904 10 30

    Preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati

    1904 20 10

    Alimenti preparati ottenuti da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati o da cereali soffiati, a base di riso (escluse preparazioni tipo «müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati)

    1904 20 95

    Riso, precotto o altrimenti preparato, non specificato o incluso altrove (escluse farine, semole e semolini, preparazioni di alimenti ottenute da cereali soffiati o tostati o da fiocchi di cereali non tostati o da miscele di fiocchi di cereali non tostati e da fiocchi di cereali tostati o da cereali soffiati)

    1904 90 10

    Cialde di riso

    ex 1905 90 20

    Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso con un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %

    2302 40 02

    Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altra lavorazione del riso diverse da quelle aventi un tenore di amido non superiore, in peso, al 35 %

    2302 40 08

    Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

    3504 00 00


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