Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0203

    2008/203/CE: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2008 , che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

    GU L 63 del 7.3.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/203/oj

    7.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/14


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 28 febbraio 2008

    che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l’adozione di un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012

    (2008/203/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Tenuto conto degli obiettivi dell’istituzione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo «l’Agenzia») e affinché questa possa svolgere i suoi compiti correttamente, i settori tematici precisi della sua attività devono essere definiti da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

    (2)

    Il quadro dovrebbe comprendere tra i settori tematici di attività dell’Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza ad essi associata.

    (3)

    Il quadro dovrebbe rispettare le priorità dell’Unione, tenendo debitamente conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

    (4)

    Il quadro dovrebbe tenere debitamente conto delle risorse finanziarie e umane dell’Agenzia e iscriversi esclusivamente nella sfera d’applicazione del diritto comunitario.

    (5)

    Il quadro dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell’Unione, nonché con il Consiglio d’Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (2), il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3), e il Mediatore europeo, i cui obiettivi dovrebbero pertanto essere tenuti in considerazione.

    (6)

    Nell’elaborare la proposta, la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell’Agenzia per i diritti fondamentali nella riunione del 12 e 13 luglio 2007 e ha ricevuto osservazioni scritte con lettera del 25 luglio 2007.

    (7)

    Il presente quadro definisce i settori tematici precisi di attività dell’Agenzia, mentre l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007 fissa vari suoi compiti permanenti, tra cui la sensibilizzazione della popolazione ai diritti fondamentali di cui gode e la divulgazione attiva di informazioni sull’attività dell’Agenzia.

    (8)

    L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano, può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Quadro pluriennale

    1.   È istituito un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in seguito «Agenzia») per il periodo 2007-2012.

    2.   In conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007 l’Agenzia svolge i compiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 nell’ambito dei settori tematici previsti all’articolo 2 della presente decisione.

    Articolo 2

    Settori tematici

    Sono stabiliti i seguenti settori tematici:

    a)

    razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata;

    b)

    discriminazione fondata su sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età, orientamento sessuale o appartenenza a una minoranza e qualsiasi combinazione di tali motivi (discriminazione multipla);

    c)

    risarcimento delle vittime;

    d)

    diritti del bambino, compresa la tutela dei minori;

    e)

    asilo, immigrazione e integrazione dei migranti;

    f)

    visti e controllo delle frontiere;

    g)

    partecipazione dei cittadini dell’Unione al funzionamento democratico della stessa;

    h)

    società dell’informazione, in particolare rispetto della vita privata e protezione dei dati personali;

    i)

    accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

    Articolo 3

    Complementarità e cooperazione con altri organi

    1.   Ai fini dell’applicazione del presente quadro, l’Agenzia coopera e coordina opportunamente le proprie attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie competenti della Comunità e con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali e la società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

    2.   In particolare l’Agenzia coordina le sue attività con quelle del Consiglio d’Europa, a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e conformemente all’accordo di cui al medesimo articolo.

    3.   L’Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell’ambito e nella misura necessari per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all’articolo 2, lettera b); essa tiene in considerazione il fatto che gli obiettivi generali dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, sono sostenere e rafforzare la promozione dell’uguaglianza di genere, compresa l’integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano e la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell’UE all’uguaglianza di genere fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.

    4.   L’Agenzia svolge i compiti attinenti alle problematiche dei diritti umani connesse con la società dell’informazione senza pregiudizio delle responsabilità del garante europeo della protezione dei dati, incaricato di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, in conformità delle sue funzioni e competenze definite agli articoli 46 e 47 del regolamento (CE) n. 45/2001.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. MATE


    (1)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9.

    (3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


    Top