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Document 32008D0096

2008/96/CE: Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2007 , relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Belgio per la Vallonia a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2007) 6643]

GU L 32 del 6.2.2008, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/96(1)/oj

6.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/21


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

relativa alla concessione di una deroga richiesta dal Belgio per la Vallonia a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2007) 6643]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2008/96/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quello indicato dalla direttiva 91/676/CEE, allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a), detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi quali, nella fattispecie, lunghe stagioni vegetative e colture con elevato assorbimento di azoto.

(2)

Il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE in relazione alla regione Vallonia.

(3)

La deroga richiesta riguarda l’intenzione del Belgio di consentire l’applicazione, per ettaro all’anno, di 230 kg di azoto da effluente di allevamento in determinate aziende agricole aventi una superficie prativa superiore al 48 %. L’applicazione di azoto da effluenti di allevamento sulle superfici prative non supererà i 230 kg per ettaro l’anno, mentre sulle colture seminative delle aziende agricole interessate non supererà in ogni caso i 115 kg/ha di azoto per ettaro l’anno.

(4)

Conformemente al disposto dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/676/CEE, la designazione delle zone rese vulnerabili dal livello eccessivo di nitrati (di seguito «regioni vulnerabili ai nitrati») nella regione Vallonia interessa circa il 42 % del territorio della regione e il 54 % della superficie agricola utilizzata.

(5)

Si calcola che la deroga interessi circa 500 aziende agricole, ossia il 5,6 % delle aziende situate nelle zone vulnerabili ai nitrati, e il 3 % della Superficie Agricola Utilizzata (SAU).

(6)

La regione Vallonia ha adottato gli strumenti legislativi di attuazione della direttiva 91/676/CEE, ossia «l’Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture», applicabile anche alla deroga richiesta.

(7)

Dai dati sulla qualità delle acque presentati risulta che, nel 2005 in Vallonia, la concentrazione media dei nitrati nelle acque di superficie nelle zone vulnerabili ai nitrati era 16,7 mg/L, con una tendenza alla stabilizzazione o alla riduzione nell’84 % delle stazioni di monitoraggio nel periodo dal 2001 al 2005. La concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee registrata nel 2005 è 24,8 mg/L, con tendenza alla stabilizzazione o alla riduzione nel 74 % delle stazioni di monitoraggio nel periodo dal 2001 al 2005.

(8)

Dal 1990 l’apporto medio per ettaro di azoto da effluenti di allevamento è diminuito del 12 % e nel 2004 è stato pari a 101 kg/ha di Superficie Agricola Utilizzata, di cui il 94 % proveniente da effluenti di bestiame erbivoro, il 3 % da effluenti di suini e il 2 % da effluenti di pollame. Dal 1990 l’applicazione media di fertilizzanti chimici azotati e fosfatici è diminuita rispettivamente del 19 % e 49 % e nel 2004 sono stati applicati in media 109 kg/ha di fertilizzanti azotati e 28 kg/ha di fertilizzanti fosfatici.

(9)

Dalla documentazione presentata nel quadro della notifica, risulta che il quantitativo annuale di 230 kg di azoto da effluente agricolo è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture ad elevato assorbimento di azoto.

(10)

Avendo esaminato la domanda presentata, la Commissione ritiene che il quantitativo proposto, ossia 230 kg di azoto da effluente agricolo per ettaro all’anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni.

(11)

L’applicazione della presente decisione dovrebbe ricollegarsi al secondo programma d’azione in vigore nella regione Vallonia per il periodo 2007-2010.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Belgio in relazione alla Vallonia, con lettera del 19 ottobre 2006, finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«allevamenti bovini»: le aziende aventi più di tre unità bovine adulte e il cui bestiame sia costituito per almeno due terzi da bovini,

b)

«superficie prativa»: una superficie dell’allevamento bovino a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest’ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale agli allevamenti bovini, alle condizioni stabilite agli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Autorizzazione e impegno annuali

1.   Gli agricoltori che intendano beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2.   La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

3.   Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora in sede di controllo delle domande di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali constatino l’inosservanza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, ne informano il richiedente. In tale caso, la domanda si considera respinta.

Articolo 5

Applicazione di effluente agricolo e di altri fertilizzanti

1.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno negli allevamenti bovini, compreso quello degli animali allevati in azienda, non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro, alle condizioni fissate ai paragrafi da 2 a 8.

2.   Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle superfici prative non deve superare un quantitativo corrispondente a 230 kg di azoto per ettaro. Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno sulle altre superfici agricole non deve superare un quantitativo corrispondente a 115 kg di azoto per ettaro.

3.   Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di fertilizzanti azotati e fosfatici. Il piano deve essere disponibile ogni anno presso l’azienda entro il 31 marzo.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti dati:

a)

numero dei capi di bestiame, descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti agricoli;

b)

calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell’azienda;

c)

rotazione delle colture, superficie prative e di ogni coltura, nonché una mappa schematica dell’ubicazione dei singoli appezzamenti;

d)

fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture;

e)

quantità e tipo di effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

applicazione di azoto e di fosforo su ogni appezzamento;

g)

applicazione di azoto e fosforo mediante fertilizzanti chimici e di altro tipo su ogni appezzamento.

I piani sono aggiornati entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole, al fine di garantire la corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, da presentare ogni anno civile alle autorità competenti.

5.   L’azienda agricola che beneficia di una deroga individuale accetta che la domanda, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6.   Tutte le aziende agricole che beneficiano di una deroga individuale effettuano — almeno una volta ogni quattro anni — delle analisi del contenuto di fosforo nel suolo, per ogni area omogenea sotto il profilo pedologico e dell’avvicendamento colturale. È necessaria almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

7.   In ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale ogni anno si effettuano rilevazioni della concentrazioni di nitrati. Il numero di campioni analizzati annualmente per ogni azienda agricola non può essere inferiore a cinque.

8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Pianificazione dei terreni

1.   Negli allevamenti di bovini, una quota non inferiore al 48 % della superficie cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita a praticoltura.

2.   Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

a)

le superfici prative temporanee sono arate in primavera;

b)

le superfici prative non possono comprendere leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico; questo divieto non vale per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.

Articolo 7

Altre misure

1.   L’applicazione della presente deroga non deve pregiudicare l’attuazione delle misure necessarie per ottemperare ad altre disposizioni normative comunitarie in materia ambientale.

2.   A ogni agricoltore che beneficia di una deroga individuale è accordata un’assistenza tecnica attraverso un servizio di consulenza, che provvede alla valutazione dei risultati delle analisi pedologiche, dei piani e dei registri di fertilizzazione. I risultati della valutazione sono trasmessi alle autorità competenti incaricate della verifica del rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti compilano, e aggiornano ogni anno, delle mappe in cui sono riportate: la quota delle aziende agricole, la distribuzione del bestiame e la quota della superficie agricola oggetto di deroga individuale in ciascuna zona agricola. Tali mappe sono trasmesse alla Commissione entro la fine di ogni anno, a decorrere dal 2007.

2.   È istituita e mantenuta una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l’impatto della deroga sulla qualità delle acque.

3.   Le indagini e le analisi dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale. Tali dati possono essere impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo nei terreni, a cui ogni anno sono applicati fino a 230 kg di azoto da effluente di allevamento per ettaro.

4.   Sono istituiti dei siti di monitoraggio per avere indicazioni sulla concentrazione di azoto nelle acque contenute nel suolo e sulle relative perdite di azoto dalla zona radicale alle acque sotterranee, nonché delle perdite per dilavamento superficiale e sottosuperficiale, sia in regime di deroga sia in regime normale.

Articolo 9

Relazioni

1.   Ogni anno le autorità competenti trasmettono alla Commissione i risultati delle attività di monitoraggio, corredati di una relazione sintetica sull’evoluzione della qualità delle acque, sulla valutazione dei residui di nitrati nel suolo in autunno nelle aziende agricole che beneficiano di una deroga e sulla prassi di valutazione. La relazione fornisce informazioni sulle modalità di valutazione dell’adempimento alle condizioni cui è subordinata la deroga, attraverso controlli a livello delle aziende agricole, nonché delle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e ispezioni in loco. Tale relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione entro giugno, a decorrere dal 2008.

2.   I risultati così ottenuti sono presi in considerazione dalla Commissione nel quadro di un’eventuale nuova richiesta di deroga.

Articolo 10

Validità

La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione 2007-2010 relativo alla regione Vallonia «Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture» e scade il 31 dicembre 2010.

Articolo 11

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


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