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Document 32007R1261

Regolamento (CE) n. 1261/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

GU L 283 del 27.10.2007, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; abrog. impl. da 32015R2284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1261/oj

27.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/8


REGOLAMENTO (CE) N. 1261/2007 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio (1), è stato adottato per consentire ai produttori di zucchero meno competitivi di abbandonare la loro quota di produzione. La rinuncia alle quote nell’ambito di tale regolamento non ha tuttavia raggiunto il livello inizialmente previsto.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), entro la fine del febbraio 2010 si dovrà procedere ad una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dal 2010/2011, tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione. Una simile riduzione lineare potrebbe penalizzare le imprese più competitive e indebolire il settore nel suo insieme. Per evitarlo si ritiene necessario migliorare il funzionamento del regime di ristrutturazione per stimolare la rinuncia alle quote nel suo ambito.

(3)

Risulta che la riluttanza delle imprese produttrici di zucchero a presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione sia imputabile alla mancanza di certezza circa l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione di cui potranno beneficiare, poiché a norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri possono decidere di aumentare la percentuale minima dell’aiuto riservato ai coltivatori di barbabietola, di canna e di cicoria e per i fornitori di macchinari. Per eliminare tale incertezza è opportuno fissare l’importo dell’aiuto per i coltivatori e i fornitori di macchinari al 10 % dell’aiuto da concedere alle imprese produttrici di zucchero e concedere ai coltivatori interessati un pagamento supplementare per la campagna di commercializzazione 2008/2009. In alcuni casi, è necessario un periodo più lungo di preparazione al processo di ristrutturazione. Se, in tali casi, le imprese decidono di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione a partire dalla campagna di commercializzazione 2009/2010, e per non svantaggiare i coltivatori in tale evenienza, il pagamento supplementare ai coltivatori dovrebbe essere concesso anche per la campagna di commercializzazione 2009/2010, a condizione che la domanda dell’impresa sia presentata entro il 31 gennaio 2008.

(4)

Per non penalizzare le imprese e i coltivatori che hanno partecipato al regime di ristrutturazione nel corso delle campagne 2006/2007 e 2007/2008, è opportuno versare loro retroattivamente la differenza tra l’importo dell’aiuto concesso per le suddette campagne e l’aiuto che sarebbe stato concesso per la campagna di commercializzazione 2008/2009.

(5)

Per creare un ulteriore incentivo ad aderire al regime di ristrutturazione si ritiene opportuno esentare le imprese che rinunciano, per la campagna 2008/2009, ad una percentuale della loro quota, pari almeno alla percentuale di ritiro loro applicata nella campagna 2007/2008, dal pagamento di una parte del contributo temporaneo per la ristrutturazione da versare a norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006 per la campagna 2007/2008. L’importo da esentare dovrebbe corrispondere alla percentuale di ritiro suddetta.

(6)

È inoltre opportuno istituire una procedura di presentazione delle domande in due fasi tale da consentire alle imprese che decidono entro il 31 gennaio 2008 di rinunciare a parte della loro quota corrispondente almeno a detta percentuale di ritiro di presentare una seconda domanda entro il 31 marzo 2008 che consenta loro di rinunciare a un’altra parte o alla totalità della loro quota in considerazione della situazione del mercato nota in quella fase.

(7)

Si ritiene che il regime di ristrutturazione darebbe risultati migliori se i produttori avessero la possibilità di rinunciare di propria iniziativa alla produzione di barbabietole o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota. A tal fine, nella campagna di commercializzazione 2008/2009 è opportuno dare ai coltivatori la possibilità di chiedere direttamente l’aiuto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 a condizione che cessino le consegne di barbabietola o di canna da zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Gli Stati membri dovrebbero di conseguenza ridurre la quota delle imprese produttrici di zucchero interessate. In determinati casi potrebbe essere più opportuno ricorrere a questa possibilità a livello di Stati membri piuttosto che a livello di imprese.

(8)

Per evitare di compromettere la redditività economica delle imprese produttrici di zucchero interessate dalle domande di aiuto dei coltivatori, è opportuno limitare la riduzione della quota al 10 % della quota assegnata a ciascuna impresa, che equivale alla percentuale della quota che lo Stato membro può riassegnare nel corso di ogni campagna a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006.

(9)

Se a seguito delle domande di aiuto presentate dai coltivatori la quota che l’impresa produttrice di zucchero detiene subisce una riduzione, è opportuno che detta impresa benefici di un aiuto alla ristrutturazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006. Di conseguenza, gli importi dell’aiuto concesso dovrebbero corrispondere a quelli di cui all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento. È opportuno tuttavia correggere tali importi al ribasso se l’impresa non adotta misure a favore della manodopera colpita dalla riduzione della quota di produzione.

(10)

È opportuno che un’impresa produttrice di zucchero interessata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori conservi il diritto di presentare una domanda di aiuto alla ristrutturazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006, fino al 31 gennaio precedente la campagna di commercializzazione considerata, purché rinunci ad una quota corrispondente almeno alla riduzione della quota che sarebbe risultata dalle domande di aiuto presentate dai coltivatori. In questo caso è opportuno che le domande dei coltivatori siano sostituite dalla domanda di aiuto dell’impresa produttrice di zucchero.

(11)

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede l’aiuto alla diversificazione. Si è evidenziata la necessità di chiarire il significato del terzo comma del paragrafo 4 di detto articolo. È opportuno specificare che l’aiuto erogabile conformemente a detto articolo in relazione agli interventi previsti a titolo degli assi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (3) è limitato dagli importi e dalle aliquote del sostegno di cui all’allegato di detto regolamento.

(12)

L’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede le date dei pagamenti degli aiuti erogati dal fondo di ristrutturazione. L’esperienza dimostra che, a determinate condizioni, l’anticipazione dei pagamenti potrebbe costituire un ulteriore incentivo per l’utilizzazione del fondo. La Commissione dovrebbe pertanto essere autorizzata a decidere in merito a tale misura tenendo conto della disponibilità di mezzi finanziari nell’ambito del fondo.

(13)

È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 320/2006.

(14)

Nel presente regolamento è opportuno tenere conto del fatto che nell’ambito del regime di ristrutturazione si è già rinunciato all’intera quota di produzione di sciroppo di inulina nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007. Non è pertanto più necessario fare riferimento a tale prodotto, né alla materia prima a partire dalla quale si ottiene, ossia la cicoria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 320/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

rinunci a una parte o alla totalità della quota che ha destinato ad uno o più dei suoi zuccherifici e non utilizzi gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero di canna greggio.

Quest’ultima condizione non si applica:

per il solo impianto di trasformazione in Slovenia, né

per il solo impianto di lavorazione della barbabietola in Portogallo,

esistenti al 1o gennaio 2006, né alle raffinerie a tempo pieno quali definite nel punto 13 dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 318/2006.»;

b)

al paragrafo 6, il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Un importo pari al 10 % dell’aiuto alla ristrutturazione stabilito al paragrafo 5 è riservato:

a)

ai coltivatori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero che hanno concluso un contratto di fornitura con l’impresa interessata nel corso di un determinato periodo precedente la campagna di commercializzazione di cui al paragrafo 2 per la produzione di zucchero entro la quota pertinente alla quale si è rinunciato;

b)

ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che hanno lavorato sotto contratto con i loro macchinari agricoli per i coltivatori, per i prodotti e nel periodo di cui alla lettera a).

Previa consultazione delle parti interessate gli Stati membri stabiliscono il periodo di cui al primo comma.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di cui al paragrafo 6, lettera a), percepiscono un pagamento supplementare di 237,5 EUR per tonnellata di quota di zucchero rinunciata.

Tale pagamento supplementare è effettuato anche per la campagna di commercializzazione 2009/2010 qualora l’impresa interessata rinunci a una parte o alla totalità della quota di zucchero a lei assegnata a partire da tale campagna di commercializzazione a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 gennaio 2008.

8.   Il presente paragrafo si applica:

a)

alle imprese che hanno rinunciato in tutto o in parte, nell’ambito del regime di ristrutturazione nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 o 2007/2008, alla quota loro assegnata; e

b)

ai coltivatori interessati dalla rinuncia alla quota di cui alla lettera a).

Se gli importi erogati alle imprese e ai coltivatori nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 sono inferiori agli importi che avrebbero ricevuto se avessero ristrutturato alle condizioni applicabili nella campagna 2008/2009, la differenza viene loro versata retroattivamente.

Lo stesso vale per i produttori di sciroppo di inulina e i coltivatori di cicoria. Questi ultimi sono considerati, a tal fine, ammissibili al pagamento supplementare di cui al paragrafo 7.»;

2)

dopo l’articolo 4, paragrafo 1, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Le imprese possono presentare una domanda supplementare di aiuto alla ristrutturazione per rinunciare, a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009, ad un’altra parte o alla totalità della quota loro assegnata, entro il 31 marzo 2008 nel caso in cui:

le domande presentate su iniziativa dei coltivatori a norma dell’articolo 4 bis o da un’impresa a norma del paragrafo 1 del presente articolo e intese a rinunciare a una quota a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 sono state accolte, e

la quota così rinunciata corrisponde almeno alla percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 della Commissione, del 16 marzo 2007, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (4).

Tuttavia, le imprese situate in Stati membri nei quali la percentuale di ritiro fissata alla data di cui al secondo trattino del primo comma è pari a 0 possono ricorrere alla possibilità prevista in tale comma, indipendentemente dal fatto che la presentazione delle domande su iniziativa dei coltivatori o da parte delle imprese stesse sia avvenuta in precedenza.

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori

1.   Per la campagna di commercializzazione 2008/2009 i coltivatori di barbabietole da zucchero o canna da zucchero destinate ad essere trasformate in zucchero di quota possono presentare allo Stato membro interessato una domanda diretta per l’ottenimento dell’aiuto di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, accompagnata dall’impegno di cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola o di canna da zucchero di quota all’impresa con la quale avevano concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente.

In deroga al primo comma, nell’ambito di un accordo interprofessionale si può decidere che solo i coltivatori che hanno concluso contratti di fornitura nella campagna di commercializzazione precedente con una stessa impresa sono autorizzati a presentare la domanda di cui al primo comma a condizione che:

la quota assegnata a detta impresa corrisponda almeno al 10 % della rimanente quota di zucchero fissata per lo Stato membro interessato nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, e

il quantitativo della quota di zucchero a cui detta impresa deve rinunciare sommato al quantitativo della quota di zucchero a cui tutte le imprese hanno già rinunciato nello Stato membro interessato a seguito di precedenti domande a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 corrisponda almeno al 60 % della quota di zucchero fissata per detto Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 il 20 febbraio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento a detto allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono presentate entro il 30 novembre 2007. Le domande possono essere presentate a partire dal 30 ottobre 2007.

3.   Lo Stato membro interessato redige un elenco delle domande di cui al paragrafo 1, nell’ordine cronologico di presentazione, e comunica alla Commissione e alle imprese interessate il quantitativo totale delle quote cui si riferiscono le domande ricevute entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 2.

4.   Entro il 15 marzo 2008 lo Stato membro interessato, in base all’ordine cronologico di cui al paragrafo 3 e previa verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, accoglie le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10 % della quota di zucchero assegnata a ciascuna impresa e riduce in proporzione la quota di zucchero dell’impresa corrispondente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Tuttavia, nel caso di cui al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro interessato accoglie, alle stesse condizioni, le domande dei coltivatori corrispondenti al massimo al 10 % della rimanente quota di zucchero fissata per detto Stato membro nell’allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

In caso di raggiungimento di uno dei limiti del 10 % di cui al primo comma, lo Stato membro interessato respinge le domande che superano detto limite nell’ordine cronologico di presentazione.

L’impresa interessata stabilisce e attua un piano sociale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera f).

5.   In esito all’accettazione delle domande da parte dello Stato membro a norma del paragrafo 4, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione da concedere è il seguente:

a)

per i coltivatori e i fornitori di macchinari, il 10 % dell’importo dell’aiuto corrispondente fissato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), e per i coltivatori il pagamento supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 7;

b)

per le imprese, l’importo dell’aiuto corrispondente fissato all’articolo 3, paragrafo 5, lettera c), ridotto del 10 %, oppure del 60 % se l’impresa interessata non rispetta la condizione di cui al paragrafo 4, terzo comma, del presente articolo.

6.   I paragrafi 4 e 5 del presente articolo non si applicano se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa, a norma dell’articolo 4, con la quale essa rinuncia ad una quota superiore a quella interessata dalle domande dei coltivatori. Lo stesso vale in qualunque caso se è stata accolta a partire dalla campagna di commercializzazione 2008/2009 la domanda di un’impresa con la quale essa rinuncia a più del 10 % della sua quota.»;

4)

all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di presentazione di domande supplementari di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, gli Stati membri decidono, previa verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino, in merito alla concessione dell’aiuto connesso a tali domande entro fine aprile 2008.»;

5)

all’articolo 6, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L’aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è superiore agli importi e alle aliquote del sostegno fissati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005.»;

6)

l’articolo 10, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può decidere di rinviare il pagamento degli aiuti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 finché le risorse finanziarie necessarie saranno state versate al fondo di ristrutturazione o, se le risorse finanziarie necessarie sono disponibili nel fondo suddetto, di anticipare le date del pagamento degli aiuti.»;

7)

all’articolo 11 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Nel corso della campagna di commercializzazione 2008/2009 le imprese soggette all’applicazione della percentuale di ritiro fissata il 16 marzo 2007 dall’articolo 1, paragrafi 1 o 2, del regolamento (CE) n. 290/2007 che rinunciano ad una percentuale della loro quota pari almeno alla medesima percentuale di ritiro, sono esonerate dal versamento di una parte del contributo temporaneo di ristrutturazione da versare per la campagna 2007/2008.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la riduzione del contributo temporaneo di ristrutturazione è calcolata moltiplicandone l’importo per la percentuale di ritiro fissata a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, o dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 290/2007.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

(2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(3)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

(4)  GU L 78 del 17.3.2007, pag. 20.»;


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