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Document 32007R1260

    Regolamento (CE) n. 1260/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    GU L 283 del 27.10.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1260/oj

    27.10.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 283/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2007 DEL CONSIGLIO

    del 9 ottobre 2007

    che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato, la Commissione può decidere di ritirare quantitativi di zucchero dal mercato. Qualora si decida di procedere a un ritiro preventivo, è necessario limitare la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (1) in modo da evitare di imporre alle imprese produttrici di zucchero un obbligo di versamento del prezzo minimo per quantitativi di barbabietola corrispondenti alla totalità della loro quota, compresi i quantitativi che possono essere stati prodotti superando la soglia di ritiro.

    (2)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione deve decidere entro la fine del febbraio 2010 se procedere a una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali, al fine di allinearle su un livello sostenibile dopo l’estinzione del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2).

    Per incoraggiare una maggiore partecipazione a tale regime di ristrutturazione, si ritiene opportuno ridurre la percentuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, tenendo conto della rinuncia totale alla quota per Stato membro in virtù del regime di ristrutturazione, nonché differenziare tale percentuale per ciascuna impresa, in funzione del rispettivo sforzo di ristrutturazione.

    (3)

    Le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006. Tali regioni dovrebbero pertanto essere escluse dalla riduzione finale in base alla quale la Commissione può adeguare le quote dopo l’estinzione del regime di ristrutturazione.

    (4)

    A norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, i coltivatori di barbabietole e canne da zucchero destinate alla produzione di zucchero di quota possono presentare una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione a condizione che cessino le consegne di zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Se accettano tali domande gli Stati membri devono ridurre le quote delle imprese interessate limitatamente alla percentuale del 10 % di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 318/2006. In tale contesto è necessario modificare il medesimo articolo in modo da consentire la riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese.

    (5)

    Una sana gestione dello zucchero in regime di intervento pubblico significa che lo zucchero dovrebbe essere rivenduto sul mercato non appena le tendenze del mercato lo consentono al fine di evitare un lungo periodo di magazzinaggio con rischio di deterioramento della qualità. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di rivendita come zucchero industriale.

    (6)

    A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 è possibile, se necessario, procedere al ritiro di quantitativi di zucchero dal mercato per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento. Attualmente tale misura è attuata mediante la fissazione di una percentuale comune a tutti gli Stati membri da applicare all’intera produzione di quota. La recente esperienza insegna che una simile applicazione lineare può risultare controproducente perché incoraggia i produttori a produrre più del fabbisogno contrattuale per premunirsi nei confronti di un eventuale magazzinaggio obbligatorio dei quantitativi ritirati.

    Si considera pertanto opportuno adattare lo strumento del ritiro sostituendo la percentuale lineare con una soglia, da fissare mediante l’applicazione di un coefficiente alla quota assegnata a ciascuna impresa, il cui superamento farebbe scattare il ritiro dei quantitativi prodotti entro quota. In questo modo le imprese dovrebbero poter evitare le conseguenze di un ritiro adattando la propria produzione in modo che non superi il livello della soglia.

    (7)

    Si considera che l’obiettivo del ritiro possa essere conseguito in condizioni migliori fissando il coefficiente di ritiro in via preventiva entro la metà di marzo della campagna di commercializzazione precedente, perché questo consentirà ai bieticoltori di adattare le semine in funzione del bilancio preventivo. Il regolamento (CE) n. 320/2006 offre la possibilità di rinunciare a quote in cambio del versamento dell’aiuto alla ristrutturazione in due fasi. I quantitativi cui si può rinunciare nella seconda fase non possono essere presi in considerazione per la fissazione del coefficiente di ritiro preventivo della campagna di commercializzazione 2008/09 in quanto i relativi dati non saranno noti prima del 16 marzo 2008, data limite per la fissazione del coefficiente. Occorrerebbe pertanto precisare che tale coefficiente deve essere applicato alle quote ancora disponibili in quel momento.

    (8)

    Per tener conto di dati aggiornati relativi alla produzione è opportuno prevedere la possibilità di adeguare, se necessario, nel corso della campagna di commercializzazione considerata, il coefficiente di ritiro preventivo fissato nel mese di marzo.

    (9)

    A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 i quantitativi ritirati che non sono stati commercializzati come zucchero o isoglucosio industriale devono essere considerati i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Questa regola potrebbe impedire alle imprese che desiderano partecipare al regime di ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2008/09 e 2009/10 di beneficiare pienamente del regime. Per evitare di ostacolare la ristrutturazione del settore dello zucchero si ritiene necessario esentare, su richiesta dell’impresa, dal ritiro nella campagna di commercializzazione 2007/08, o da un eventuale ritiro nella campagna 2008/09, le imprese che, nel corso della campagna di commercializzazione in cui si applica il ritiro, hanno ottenuto un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 e che di conseguenza rinunceranno alla totalità della loro quota nel corso della campagna di commercializzazione successiva.

    (10)

    Per incoraggiare una maggiore partecipazione al regime di ristrutturazione si ritiene opportuno prevedere un aumento del coefficiente relativo alla rinuncia totale alla quota per Stato membro nell’ambito del regime di ristrutturazione.

    (11)

    I titoli di importazione nell’ambito di alcuni regimi preferenziali devono essere rilasciati esclusivamente per le raffinerie a tempo pieno nei limiti del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006. In sede di applicazione di un ritiro non appare opportuno ridurre tale prerogativa, visto che le raffinerie non hanno la stessa possibilità delle imprese produttrici di zucchero di adattare la propria produzione alle soglie di ritiro.

    (12)

    L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le regole applicabili agli accordi interprofessionali. A norma del paragrafo 6 del medesimo articolo gli accordi interprofessionali possono derogare ad alcune di queste regole. È opportuno prevedere che le imprese produttrici di zucchero che non hanno concluso contratti prima della semina per un quantitativo equivalente al loro zucchero di quota possano essere esentate dall’obbligo di versare il prezzo minimo per tutte le barbabietole trasformate in zucchero, come succedeva prima dell’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006.

    (13)

    L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l’adeguamento annuale delle quote nazionali e regionali fissate nell’allegato III del medesimo regolamento, mediante l’applicazione di diversi meccanismi attraverso i quali le quote assegnate a singole imprese sono maggiorate o ridotte. Lo stesso articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 fa riferimento anche agli articoli 14 e 19 del regolamento, che riguardano rispettivamente il riporto dello zucchero eccedente e il ritiro di zucchero dal mercato. L’applicazione di questi due articoli non comporta tuttavia aumenti o riduzioni della quota. È quindi opportuno sopprimere il riferimento suddetto.

    (14)

    È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 318/2006.

    (15)

    Nel presente regolamento è opportuno tenere conto del fatto che nell’ambito del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, si è già rinunciato all’intera quota di produzione di sciroppo di inulina nel corso della campagna di commercializzazione 2006/07,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue.

    1.

    Nell’articolo 6, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

    «5.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguata, se del caso, in base a un coefficiente di ritiro preventivo fissato conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

    6.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 3, 4 e 5.»

    2.

    L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 10

    Gestione delle quote

    1.   Secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, le quote fissate nell’allegato III del presente regolamento sono adattate entro il 30 aprile 2008 per la campagna 2008/09 ed entro la fine di febbraio 2009 e 2010 rispettivamente per le campagne di commercializzazione 2009/10 e 2010/11. Gli adeguamenti sono il risultato dell’applicazione degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 3 e 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006.

    2.   Tenendo conto dei risultati del regime di ristrutturazione di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione decide entro la fine di febbraio 2010, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, la percentuale comune necessaria per la riduzione delle quote esistenti di zucchero e isoglucosio per Stato membro o per regione, allo scopo di evitare squilibri del mercato nelle campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 2010/11. Gli Stati membri adeguano di conseguenza la quota assegnata alle imprese.

    In deroga al primo comma del presente paragrafo, negli Stati membri in cui la quota nazionale è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, la percentuale è fissata secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, in applicazione dell’allegato VIII del presente regolamento. Questi Stati membri adeguano la percentuale conformemente all’allegato IX del presente regolamento per ogni impresa stabilita nel loro territorio detentrice di una quota.

    Il primo e il secondo comma del presente articolo non si applicano alle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato.»

    3.

    L’articolo 11 è modificato come segue:

    a)

    il titolo è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Riassegnazione della quota nazionale e riduzione delle quote»;

    b)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Uno Stato membro può ridurre fino al 10 % la quota di zucchero o di isoglucosio assegnata per la campagna di commercializzazione 2008/09 e successive ad un’impresa stabilita nel suo territorio, nel rispetto della libertà delle imprese di partecipare ai meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 320/2006. In questo contesto gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.»;

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, in caso di applicazione dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri adeguano la quota di zucchero assegnata all’impresa interessata applicando la riduzione di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo nei limiti della percentuale fissata al paragrafo 1 del presente articolo.»

    4.

    Nell’articolo 15, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    lo zucchero e l’isoglucosio ritirati dal mercato a norma degli articoli 19 e 19 bis e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»

    5.

    Nell’articolo 18, paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:

    «oppure

    all’uso industriale di cui all’articolo 13.»

    6.

    L’articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Ritiro di zucchero dal mercato

    1.   Per salvaguardare l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento, in ottemperanza agli impegni della Comunità che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato, la Commissione può decidere di ritirare dal mercato, per una data campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero o isoglucosio di quota prodotti in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata, per ogni impresa detentrice di una quota, moltiplicando la quota per un coefficiente da fissare secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, entro il 16 marzo della campagna di commercializzazione precedente in base alle tendenze del mercato previste. Per la campagna 2008/09, tale coefficiente è applicato alla quota dopo le rinunce a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 assegnata al più tardi il 15 marzo 2008.

    In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, può decidere entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata di adeguare o, qualora una tale decisione non sia stata presa conformemente al primo comma del presente paragrafo, di fissare un coefficiente.

    3.   Le imprese detentrici di quota hanno l’obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all’inizio della campagna di commercializzazione successiva, lo zucchero di quota prodotto in superamento della soglia calcolata a norma del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero o di isoglucosio ritirati dal mercato nel corso di una campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva.

    In deroga al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle tendenze del mercato previste, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero o dell’isoglucosio ritirati come:

    a)

    zucchero eccedente o isoglucosio eccedente atto a diventare zucchero industriale o isoglucosio industriale; oppure

    b)

    una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all’esportazione nel rispetto degli impegni assunti dalla Comunità nel quadro di accordi conclusi a norma dell’articolo 300 del trattato.

    4.   Se l’approvvigionamento di zucchero nella Comunità è inadeguato, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, si può decidere che un certo quantitativo di zucchero ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro.

    5.   Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna di commercializzazione successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo di tale campagna.

    Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 5 sul prezzo minimo.

    Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato comunitario prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.»

    7.

    È inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 19 bis

    Ritiro di zucchero dal mercato durante le campagne di commercializzazione 2007/08, 2008/09 e 2009/10

    1.   In deroga all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento negli Stati membri per i quali la quota nazionale di zucchero è stata ridotta in seguito a rinunce alla quota a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, il coefficiente è fissato secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del presente regolamento, per le campagne 2007/08, 2008/09 e 2009/10 in applicazione dell’allegato X del presente regolamento.

    2.   L’impresa che rinuncia, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 320/2006, a partire dalla campagna di commercializzazione successiva, all’intera quota che le è stata assegnata, non è soggetta, su sua richiesta, all’applicazione dei coefficienti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale domanda è presentata prima della fine della campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro.»;

    8.

    Nell’articolo 29, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.   È fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.»

    9.

    Nell’allegato V, punto VI, il riferimento all’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito da un riferimento all’articolo 10, paragrafo 2.

    10.

    Sono aggiunti gli allegati VIII, IX e X figuranti nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F. TEIXEIRA DOS SANTOS


    (1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

    (2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2007 (cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO VIII

    CALCOLO DELLA PERCENTUALE DA FISSARE A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

    1.

    Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    “percentuale a livello di Stato membro”, la percentuale da fissare conformemente al punto 2 al fine di determinare il quantitativo totale da ridurre a livello dello Stato membro interessato;

    b)

    “percentuale comune”, la percentuale comune fissata dalla Commissione a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, primo comma;

    c)

    “riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota rinunciata nello Stato membro per le quote nazionali fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all’allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

    2.

    La percentuale a livello di Stato membro è pari alla percentuale comune moltiplicata per 1 – [(1/0,6) × la riduzione].

    Se il risultato è inferiore a zero la percentuale applicabile è pari a zero.

    ALLEGATO IX

    CALCOLO DELLA PERCENTUALE APPLICABILE ALLE IMPRESE A NORMA DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, TERZO COMMA

    1.

    Ai fini del calcolo di cui al punto 2, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    “percentuale applicabile”, la percentuale da fissare a norma del punto 2 e applicabile alla quota assegnata all’impresa interessata;

    b)

    “percentuale comune a livello di Stato membro”, la percentuale calcolata per lo Stato membro interessato nel seguente modo:

    Qty / Σ [(1 – R/K) × Q]

    in cui

    Qty

    =

    quantitativo da ridurre a livello dello Stato membro di cui all’allegato VIII, punto 1, lettera a),

    R

    =

    rinuncia di cui alla lettera c) per una data impresa,

    Q

    =

    quota della stessa impresa disponibile alla fine di febbraio 2010,

    K

    =

    cifra calcolata alla lettera d),

    Σ è la somma del prodotto di (1 – R/K) × Q calcolata per ciascuna impresa detentrice di una quota nel territorio dello Stato membro; quando il prodotto è inferiore a zero, essa è pari a zero;

    c)

    “rinuncia”, la cifra ottenuta dividendo la quantità di quote alla quale l’impresa interessata ha rinunciato per la quota assegnatale a norma dell’articolo 7 e dell’articolo 11, paragrafi da 1 a 3;

    d)

    “K” è calcolato in ciascuno Stato membro dividendo la riduzione totale di quota in tale Stato membro [rinunce volontarie più la quantità da ridurre a livello dello Stato membro di cui all’allegato VIII, punto 1, lettera a)] per la sua quota iniziale fissata nell’allegato III del presente regolamento nella versione applicabile il 1o luglio 2006. Per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il riferimento all’allegato III si intende fatto alla versione applicabile alla data di adesione alla Comunità.

    2.

    La percentuale applicabile è pari alla percentuale comune a livello di Stato membro moltiplicata per 1 – [(1/K) × la rinuncia].

    Se il risultato è inferiore a zero la percentuale applicabile è pari a zero.

    ALLEGATO X

    CALCOLO DEL COEFFICIENTE DA FISSARE A NORMA DELL’ARTICOLO 19 BIS, PARAGRAFO 1

    1.

    Ai fini dei calcoli di cui ai punti 2 e 3, si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    “coefficiente a livello di Stato membro”, il coefficiente da fissare a norma del punto 2;

    b)

    “riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006; per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il calcolo tiene conto della versione dell’allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità;

    c)

    “coefficiente”, il coefficiente fissato dalla Commissione a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.

    2.

    Per la campagna di commercializzazione 2007/08, il coefficiente a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,5) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

    Se il risultato è superiore a 1 il coefficiente applicabile è pari a 1.

    3.

    Per le campagne di commercializzazione 2008/09 e 2009/10 il coefficiente a livello di Stato membro è pari al coefficiente maggiorato di [(1/0,6) × la riduzione] × (1 – il coefficiente).

    Se il risultato è superiore a 1 il coefficiente applicabile è pari a 1.

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