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Document 32007R1152
Council Regulation (EC) No 1152/2007 of 26 September 2007 amending Regulation (EC) No 1255/1999 on the common organisation of the market in milk and milk products
Regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 1152/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 258 del 4.10.2007, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31999R1255 | modifica | articolo 1.3 | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | cancellazione | articolo 7.3 | 01/09/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | modifica | articolo 4.1 | 01/09/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | sostituzione | articolo 6.1 | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | sostituzione | articolo 14.3 | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | cancellazione | articolo 7.5 | 01/09/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | modifica | articolo 13 | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | sostituzione | articolo 26.1 | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | modifica | articolo 26.3 | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | sostituzione | articolo 10.A) | 01/01/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | sostituzione | articolo 7.1 | 01/09/2008 | |
Modifies | 31999R1255 | cancellazione | articolo 6.2 | 01/01/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32007R1234 | 01/07/2008 |
4.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 258/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1152/2007 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (2) prescrive per il latte scremato in polvere acquistato all’intervento un tenore minimo di materia proteica del 35,6 % dell’estratto secco non grasso. In seguito all’autorizzazione nella Comunità della standardizzazione al 34 % per alcuni tipi di latte conservato disidratato, è opportuno, ai fini della buona gestione delle scorte di intervento, che la qualità richiesta per l’intervento sia stabilita allo stesso livello. Il prezzo di intervento del latte scremato in polvere, fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del predetto regolamento, dovrebbe essere modificato in funzione del nuovo tenore proteico normalizzato. |
(2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede l’acquisto di burro da parte degli organismi di intervento quando i prezzi di mercato del burro sono inferiori, durante due settimane consecutive, al 92 % del prezzo d’intervento. La gestione di questo regime risulta troppo complicata. Alla luce delle recenti modifiche apportate al regime di intervento e a fini di semplificazione di tale sistema, la soglia di attivazione dell’intervento dovrebbe essere abolita. |
(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, l’aiuto all’ammasso privato di burro può essere concesso solo se il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità. L’applicazione di qualità diverse nei vari Stati membri comporta disparità di trattamento nell’erogazione degli aiuti. Al fine di garantire la parità di trattamento e semplificare la gestione del regime di aiuto all’ammasso privato, i criteri nazionali dovrebbero essere sostituiti con criteri comunitari applicati per altre forme di sostegno del mercato. |
(4) |
L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di un aiuto all’ammasso privato di crema come misura di sostegno del mercato. Parimenti, l’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento prevede la possibilità di concedere un aiuto all’ammasso privato di latte scremato in polvere. Poiché, di fatto, da tempo non viene fatto ricorso a queste due misure di sostegno, neanche in periodi di grave squilibrio dei mercati delle proteine e dei grassi del latte, esse possono considerarsi obsolete e dovrebbero essere abolite. |
(5) |
All’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1255/1999 si prevede la possibilità di acquisto di burro a prezzo ridotto da parte delle forze armate. Tuttavia, questa disposizione non è stata più applicata dal 1989 e una simile misura di sostegno non è ritenuta necessaria. |
(6) |
L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1255/1999 fissa l’importo dell’aiuto per il latte distribuito agli allievi delle scuole e prevede l’adeguamento del livello di aiuto per altri prodotti ammissibili. Al fine di semplificare il regime di distribuzione di latte nelle scuole, adattandolo nel contempo alle attuali tendenze sanitarie e nutrizionali, dovrebbe essere fissato un aiuto forfettario per tutte le categorie di latte. |
(7) |
L’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prescrive la presentazione obbligatoria di un titolo di importazione per tutte le importazioni di prodotti di cui all’articolo 1 del medesimo regolamento. Oggigiorno si dispone di altri sistemi di monitoraggio che forniscono dati più precisi, aggiornati e trasparenti rispetto ai titoli di importazione. Se del caso, tali sistemi andrebbero applicati parimenti alle importazioni di prodotti lattiero-caseari. La richiesta di un titolo di importazione non dovrebbe essere quindi obbligatoria e la Commissione dovrebbe essere abilitata a prescrivere il regime dei titoli solo se necessario. |
(8) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1255/1999, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1255/1999 è modificato come segue:
1) |
nell’articolo 4, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’articolo 6 è modificato come segue:
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3) |
l’articolo 7 è modificato come segue:
|
4) |
nell’articolo 10, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
5) |
nell’articolo 13, primo comma, la lettera b) è soppressa; |
6) |
nell’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’aiuto comunitario è pari a:
Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l’importo dell’aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.»; |
7) |
l’articolo 26 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, i punti 1 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
J. SILVA
(1) Parere del 5 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).