This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R1110
Commission Regulation (EC) No 1110/2007 of 27 September 2007 fixing the representative prices and the additional import duties for molasses in the sugar sector applicable from 1 October 2007
Regolamento (CE) n. 1110/2007 della Commissione, del 27 settembre 2007 , che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2007
Regolamento (CE) n. 1110/2007 della Commissione, del 27 settembre 2007 , che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1° ottobre 2007
GU L 253 del 28.9.2007, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.9.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2007 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2007
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 1o ottobre 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (2), prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento. |
(3) |
Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(4) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi. |
(5) |
Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 951/2006 sono indicati in allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2007.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).
(2) GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2031/2006 (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 43).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2007
(EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato |
Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 per 100 kg netti del prodotto considerato (1) |
1703 10 00 (2) |
7,22 |
0 |
— |
1703 90 00 (2) |
9,91 |
— |
0 |
(1) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.