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Document 32007R0982

Regolamento (CE) n. 982/2007 della Commissione, del 21 agosto 2007 , recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

GU L 217 del 22.8.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/982/oj

22.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/22


REGOLAMENTO (CE) N. 982/2007 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

recante iscrizione di talune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pimentón de la Vera (DOP) — Karlovarský suchar (IGP) — Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Pimentón de la Vera» presentata dalla Spagna, la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarský suchar» presentata dalla Repubblica ceca e la domanda di registrazione della denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» presentata dall’Italia sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2).

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le suddette denominazioni devono essere registrate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni che figurano nell’allegato del presente regolamento sono registrate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 287 del 24.11.2006, pag. 2 (Pimentón de la Vera); GU C 290 del 29.11.2006, pag. 20 (Karlovarský suchar); GU C 291 del 30.11.2006, pag. 10 (Riso di Baraggia Biellese e Vercellese).


ALLEGATO

1.   Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato

Classe 1.6. —   Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

ITALIA

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese (DOP)

Classe 1.8. —   Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie, ecc.)

SPAGNA

Pimentón de la Vera (DOP)

2.   Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento

Classe 2.4. —   Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

REPUBBLICA CECA

Karlovarský suchar (IGP)


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