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Document 32007R0950

    Regolamento (CE) n. 950/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    GU L 210 del 10.8.2007, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/950/oj

    10.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 950/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2007

    che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

    visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

    (2)

    In virtù dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1785/2003 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione (3), relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 2 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

    (4)

    È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

    (5)

    Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

    (6)

    La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

    (7)

    La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

    (8)

    Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

    (9)

    Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 10 agosto 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione (GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13).

    (3)  GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2993/95 (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25).


    ALLEGATO

    al regolamento della Commissione, del 9 agosto 2007, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

    Codice prodotto

    Destinazione

    Unità di misura

    Ammontare delle restituzioni

    1102 20 10 9200 (1)

    C10

    EUR/t

    20,99

    1102 20 10 9400 (1)

    C10

    EUR/t

    17,99

    1102 20 90 9200 (1)

    C10

    EUR/t

    17,99

    1102 90 10 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1102 90 10 9900

    C10

    EUR/t

    0,00

    1102 90 30 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1103 19 40 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1103 13 10 9100 (1)

    C10

    EUR/t

    26,98

    1103 13 10 9300 (1)

    C10

    EUR/t

    20,99

    1103 13 10 9500 (1)

    C10

    EUR/t

    17,99

    1103 13 90 9100 (1)

    C10

    EUR/t

    17,99

    1103 19 10 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1103 19 30 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1103 20 60 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1103 20 20 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 19 69 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 12 90 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 12 90 9300

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 19 10 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 19 50 9110

    C10

    EUR/t

    23,98

    1104 19 50 9130

    C10

    EUR/t

    19,49

    1104 29 01 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 29 03 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 29 05 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 29 05 9300

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 22 20 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 22 30 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 23 10 9100

    C10

    EUR/t

    22,49

    1104 23 10 9300

    C10

    EUR/t

    17,24

    1104 29 11 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 29 51 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 29 55 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 30 10 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1104 30 90 9000

    C10

    EUR/t

    3,75

    1107 10 11 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1107 10 91 9000

    C10

    EUR/t

    0,00

    1108 11 00 9200

    C10

    EUR/t

    0,00

    1108 11 00 9300

    C10

    EUR/t

    0,00

    1108 12 00 9200

    C10

    EUR/t

    23,98

    1108 12 00 9300

    C10

    EUR/t

    23,98

    1108 13 00 9200

    C10

    EUR/t

    23,98

    1108 13 00 9300

    C10

    EUR/t

    23,98

    1108 19 10 9200

    C10

    EUR/t

    0,00

    1108 19 10 9300

    C10

    EUR/t

    0,00

    1109 00 00 9100

    C10

    EUR/t

    0,00

    1702 30 51 9000 (2)

    C10

    EUR/t

    23,50

    1702 30 59 9000 (2)

    C10

    EUR/t

    17,99

    1702 30 91 9000

    C10

    EUR/t

    23,50

    1702 30 99 9000

    C10

    EUR/t

    17,99

    1702 40 90 9000

    C10

    EUR/t

    17,99

    1702 90 50 9100

    C10

    EUR/t

    23,50

    1702 90 50 9900

    C10

    EUR/t

    17,99

    1702 90 75 9000

    C10

    EUR/t

    24,62

    1702 90 79 9000

    C10

    EUR/t

    17,09

    2106 90 55 9000

    C14

    EUR/t

    17,99

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

    Le altre destinazioni sono definite come segue:

    C10

    :

    Tutte le destinazioni.

    C14

    :

    Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


    (1)  Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

    (2)  Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

    NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

    I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

    Le altre destinazioni sono definite come segue:

    C10

    :

    Tutte le destinazioni.

    C14

    :

    Tutte le destinazioni ad eccezione della Svizzera et del Liechtenstein.


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