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Document 32007R0869

    Regolamento (CE) n. 869/2007 della Commissione, del 23 luglio 2007 , concernente lo svincolo di cauzioni relative ai diritti di importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari nel settore delle carni bovine a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

    GU L 192 del 24.7.2007, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/869/oj

    24.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/19


    REGOLAMENTO (CE) N. 869/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 23 luglio 2007

    concernente lo svincolo di cauzioni relative ai diritti di importazione nell'ambito di taluni contingenti tariffari nel settore delle carni bovine a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

    visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 41,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Fino al 31 dicembre 2006, le importazioni nella Comunità di bovini vivi nell'ambito di contingenti tariffari aperti su base pluriennale con la Bulgaria o con la Romania dal regolamento (CE) n. 1217/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio (1) e dal regolamento (CE) n. 1241/2005 della Commissione, del 29 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Romania ai sensi della decisione 2003/18/CE del Consiglio (2), erano soggetti all'assegnazione di diritti di importazione gestiti mediante titoli di importazione. Dal 1o gennaio 2007, detti titoli di importazione non potevano essere più utilizzati per gli scambi in questione.

    (2)

    Alcuni diritti di importazione concessi nel luglio 2006 e normalmente validi fino al 30 giugno 2007 sono stati utilizzati solo in parte o non sono stati utilizzati affatto. Il mancato rispetto degli impegni previsti con riguardo ai suddetti titoli di importazione dovrebbe comportare l'incameramento della cauzione. Dato che a seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania detti impegni non possono essere più soddisfatti, è necessario adottare, con effetto a decorrere dalla data di adesione di questi due paesi, una misura che preveda lo svincolo delle cauzioni relative ai diritti di importazione concessi nell'ambito di tali contingenti tariffari.

    (3)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Su richiesta delle parti interessate, le cauzioni relative a diritti di importazione costituite in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1217/2005 e dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1241/2005 sono svincolate alle seguenti condizioni:

    a)

    il richiedente ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente:

    i)

    di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1217/2005; o

    ii)

    di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1241/2005;

    b)

    al 1o gennaio 2007 i diritti di importazione erano stati utilizzati solo in parte o non erano stati utilizzati affatto.

    2.   Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 1o gennaio 2007.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 199 del 29.7.2005, pag. 33. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006 (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 26).

    (2)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 38. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1965/2006.


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