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Document 32007R0323

Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 85 del 27.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 189–190 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/323/oj

27.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/3


REGOLAMENTO (CE) N. 323/2007 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2007

che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato nell’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni elencate nella parte 2 dell’allegato medesimo possono, in alcuni casi, richiedere anche operazioni di pretrattamento. Per questo motivo è necessario modificare di conseguenza la parte 2 dell’allegato V.

(2)

Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Nel regolamento (CE) n. 850/2004, allegato V, parte 2, dopo la prima frase è aggiunto il seguente paragrafo:

«È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.»


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