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Document 32007R0323
Commission Regulation (EC) No 323/2007 of 26 March 2007 amending Annex V to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants and amending Directive 79/117/EEC (Text with EEA relevance )
Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (CE) n. 323/2007 della Commissione, del 26 marzo 2007 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 85 del 27.3.2007, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
GU L 56M del 29.2.2008, p. 189–190
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogato da 32019R1021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0850 | modifica | allegato 5 | 16/04/2007 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32019R1021 | 15/07/2019 |
27.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 85/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 323/2007 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2007
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, e l’articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Come indicato nell’allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 850/2004, le operazioni elencate nella parte 2 dell’allegato medesimo possono, in alcuni casi, richiedere anche operazioni di pretrattamento. Per questo motivo è necessario modificare di conseguenza la parte 2 dell’allegato V. |
(2) |
Le misure di cui al presente regolamento sono le più consone per garantire un livello elevato di protezione. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 850/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 172/2007 del Consiglio (GU L 55 del 23.2.2007, pag. 1).
(2) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
Nel regolamento (CE) n. 850/2004, allegato V, parte 2, dopo la prima frase è aggiunto il seguente paragrafo:
«È possibile effettuare operazioni di pretrattamento prima dello stoccaggio permanente a norma della presente parte dell’allegato, a condizione che la sostanza elencata nell’allegato IV isolata dai rifiuti durante il pretrattamento sia successivamente smaltita secondo quanto disposto alla parte 1 del presente allegato. Inoltre, le operazioni di reimballaggio e di stoccaggio temporaneo possono essere svolte prima di tale pretrattamento o prima dello stoccaggio permanente conformemente alla presente parte dell’allegato.»