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Document 32007D0802
2007/802/EC: Commission Decision of 4 December 2007 amending Decision 2002/840/EC as regards the list of approved facilities in third countries for the irradiation of foods (notified under document number C(2007) 5823) (Text with EEA relevance )
2007/802/CE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 5823] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/802/CE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 5823] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 323 del 8.12.2007, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32002D0840 | modifica | allegato | 20071204 |
8.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2007
che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi
[notificata con il numero C(2007) 5823]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/802/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità. |
(2) |
Un elenco degli impianti riconosciuti è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (2). |
(3) |
Tramite le autorità competenti la Commissione ha ricevuto una domanda di riconoscimento di due impianti di irradiazione in Thailandia. Gli esperti della Commissione hanno ispezionato gli impianti di irradiazione per controllare la conformità alle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE e, in particolare, per verificare se la sorveglianza ufficiale garantisce la conformità degli impianti alle prescrizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva. |
(4) |
In generale, gli impianti in Thailandia rispettano la maggior parte delle disposizioni della direttiva 1999/2/CE. Le carenze individuate dalla Commissione sono state risolte adeguatamente dalle autorità thailandesi. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2002/840/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2004/691/CE (GU L 314 del 13.10.2004, pag. 14).
ALLEGATO
I seguenti impianti sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato della decisione 2002/840/CE:
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Riferimento n.: EU-AIF 07-2006
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Riferimento n.: EU-AIF 08-2006
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