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Document 32007D0802

2007/802/CE: Decisione della Commissione, del 4 dicembre 2007 , che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 5823] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 323 del 8.12.2007, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/802(2)/oj

8.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 323/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2007

che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 5823]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/802/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla direttiva 1999/2/CE i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti possono essere importati dai paesi terzi soltanto se sono stati trattati in un impianto di irradiazione riconosciuto dalla Comunità.

(2)

Un elenco degli impianti riconosciuti è stato stabilito dalla decisione 2002/840/CE della Commissione (2).

(3)

Tramite le autorità competenti la Commissione ha ricevuto una domanda di riconoscimento di due impianti di irradiazione in Thailandia. Gli esperti della Commissione hanno ispezionato gli impianti di irradiazione per controllare la conformità alle prescrizioni della direttiva 1999/2/CE e, in particolare, per verificare se la sorveglianza ufficiale garantisce la conformità degli impianti alle prescrizioni di cui all’articolo 7 di detta direttiva.

(4)

In generale, gli impianti in Thailandia rispettano la maggior parte delle disposizioni della direttiva 1999/2/CE. Le carenze individuate dalla Commissione sono state risolte adeguatamente dalle autorità thailandesi.

(5)

È pertanto opportuno modificare la decisione 2002/840/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2002/840/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2004/691/CE (GU L 314 del 13.10.2004, pag. 14).


ALLEGATO

I seguenti impianti sono aggiunti all’elenco di cui all’allegato della decisione 2002/840/CE:

 

Riferimento n.: EU-AIF 07-2006

THAI IRRADIATION CENTER

Thailand Institute of Nuclear Technology (Public Organization)

37 Moo 3, TECHNOPOLIS

Klong 5, Klong Luang

Pathumthani 12120

Thailandia

Tel. (662) 577 41 67 a 71

Fax (662) 577 19 45

 

Riferimento n.: EU-AIF 08-2006

ISOTRON (THAILAND) LTD

Bangpakong Industrial Park (Amata Nakorn)

700/465 Moo 7, Tambon Donhuaroh,

Amphur Muang,

Chonburi 20000

Thailandia

Tel. (66) (0) 38 45 84 31 a 4

Fax (66) (0) 38 45 84 35


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