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Document 32007D0633

2007/633/CE: Decisione del Consiglio, del 18 settembre 2007 , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 256 del 2.10.2007, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/633/oj

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2.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/27


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2007/633/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con una decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

(3)

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, conformemente alla decisione 2006/466/CE del Consiglio (2).

(4)

È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

R. PEREIRA


(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 184 del 6.7.2006, pag. 25.


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