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Document 32007D0228
2007/228/EC: Commission Decision of 11 April 2007 laying down transitional measures for the system for the identification and registration of ovine and caprine animals in Romania provided for in Council Regulation (EC) No 21/2004 (notified under document number C(2007) 1527) (Text with EEA relevance )
2007/228/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 aprile 2007 , che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1527] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/228/CE: Decisione della Commissione, dell' 11 aprile 2007 , che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1527] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 98 del 13.4.2007, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 481–482
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32004R0021 | deroga | articolo 4.1 | 01/01/2007 |
13.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 aprile 2007
che stabilisce misure transitorie per l’applicazione alla Romania del sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 1527]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/228/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), dispone che tutti gli animali di un’azienda nati dopo il 9 luglio 2005, o, per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, nati dopo la data dell’adesione di questi due paesi, devono essere identificati entro un termine non superiore a sei mesi a decorrere dalla loro data di nascita e in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato. |
(2) |
A norma di detto regolamento gli animali devono essere identificati mediante un marchio auricolare e mediante un secondo mezzo di identificazione approvato dall’autorità competente e conforme a determinate caratteristiche tecniche. |
(3) |
Con lettera datata 22 gennaio 2007 la Romania ha chiesto di beneficiare per un periodo di un anno di misure transitorie per l’identificazione degli ovini e dei caprini nel suo territorio; durante tale periodo gli animali sarebbero identificati unicamente mediante un singolo marchio auricolare. |
(4) |
La Romania ha fornito appropriate assicurazioni che gli animali oggetto di scambi intracomunitari o destinati all’esportazione verso paesi terzi saranno identificati conformemente al regolamento (CE) n. 21/2004. |
(5) |
Per consentire alla Romania di continuare ad applicare ancora per un anno il suo sistema di identificazione, ma per garantire nel contempo che gli animali destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione siano identificati mediante due mezzi di identificazione, l’identificazione di questi ultimi animali dovrebbe essere effettuata conformemente alle norme comunitarie, con la sola differenza che i mezzi di identificazione, previsti dal regolamento (CE) n. 21/2004, potrebbero essere applicati presso l’azienda dalla quale gli animali vengono spediti. |
(6) |
Al fine di facilitare la transizione dal regime in vigore in Romania a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004, è opportuno adottare misure transitorie per l’identificazione degli ovini e dei caprini in detto Stato membro. |
(7) |
Per assicurare la continuità dell’applicazione del sistema di identificazione vigente per i movimenti nazionali, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2007. |
(8) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare a la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Identificazione degli animali in Romania
Gli animali delle specie ovina e caprina tenuti in aziende situate in Romania («gli animali») sono identificati mediante almeno un singolo marchio auricolare recante un codice individuale attribuito a ciascun animale, conformemente alle norme nazionali, entro la data in cui l’animale lascia l’azienda di nascita o entro un termine di sei mesi a decorrere dalla nascita se quest’ultimo termine scade prima di tale data.
Articolo 2
Identificazione degli animali destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione verso paesi terzi
Tutti gli animali destinati a scambi intracomunitari o all’esportazione verso paesi terzi sono identificati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 21/2004, ove applicabili, oltre che mediante il marchio auricolare apposto in conformità dell’articolo 1 della presente decisione.
In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, i mezzi di identificazione menzionati in tale articolo possono essere applicati nell’azienda di origine, quale definita all’articolo 2, lettera b), punto 8, della direttiva 91/68/CEE del Consiglio (2).
Articolo 3
Requisiti riguardanti il documento di trasporto
Il documento di trasporto che scorta gli animali ad ogni loro spostamento sul territorio nazionale tra due aziende diverse, come prevede l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 21/2004, contiene i codici individuali attribuiti a ciascun animale in applicazione dell’articolo 1 della presente decisione.
Articolo 4
Applicabilità
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.
Articolo 5
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).