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Document 32007D0100

    2007/100/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2007 , relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio inteso a rafforzare nel 2007 le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi [notificata con il numero C(2007) 414]

    GU L 43 del 15.2.2007, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 219M del 24.8.2007, p. 221–223 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/100(1)/oj

    15.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 2007

    relativa alla concessione di un contributo finanziario della Comunità al Belgio inteso a rafforzare nel 2007 le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi

    [notificata con il numero C(2007) 414]

    (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

    (2007/100/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, lettera c), sesto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In base alla direttiva 2000/29/CE, deve essere concesso agli Stati membri un contributo finanziario della Comunità inteso a rafforzare le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi.

    (2)

    Il Belgio ha istituito un programma inteso a rafforzare nel 2007 le infrastrutture d'ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi ed ha chiesto una partecipazione finanziaria della Comunità a questo programma per il 2007 in virtù del regolamento (CE) n. 998/2002 della Commissione, dell'11 giugno 2002, che stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di una partecipazione finanziaria della Comunità per gli Stati membri al fine di rafforzare le infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari sui vegetali e sui prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (2).

    (3)

    Le informazioni tecniche fornite dal Belgio hanno permesso alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato ed esaustivo. La Commissione ha redatto un elenco dei programmi di rafforzamento dei posti d'ispezione che potevano essere ammessi, recante gli importi del contributo comunitario proposto per ciascun programma. Tali informazioni sono state prese in esame anche dal comitato fitosanitario permanente.

    (4)

    La Commissione ha concluso che le condizioni e i criteri indicati nella direttiva 2000/29/CE e nel regolamento (CE) n. 998/2002 per la concessione di un contributo finanziario della Comunità erano rispettati.

    (5)

    È pertanto opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute nel 2007 dal Belgio nell'ambito di tale programma.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono in conformità con il parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire le spese sostenute dal Belgio nel 2007 per il suo programma di rafforzamento dei posti d'ispezione.

    Articolo 2

    L'importo massimo della sovvenzione comunitaria di cui all'articolo 1 sarà di 48 842,63 EUR, in conformità con quanto disposto nell'allegato.

    Articolo 3

    Il contributo finanziario della Comunità per ciascun programma di cui all'allegato è versato soltanto se:

    a)

    lo Stato membro interessato ha fornito alla Commissione, attraverso l'opportuna documentazione, la prova dell'acquisto e/o del miglioramento degli impianti e/o delle attrezzature elencati nel programma; e

    b)

    lo Stato membro interessato ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento del contributo finanziario della Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 998/2002.

    Articolo 4

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

    (2)  GU L 152 del 12.6.2002, pag. 16. Il regolamento è stato pubblicato come regolamento (CE) n. 997/2002, ma è stato successivamente rinumerato con la rettifica pubblicata nella GU L 153 del 13.6.2002, pag. 18.


    ALLEGATO

    PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DEI POSTI D'ISPEZIONE

    Programma con i corrispondenti contributi comunitari per il 2007

    (EUR)

    Stato membro

    Nomi dei posti d'ispezione

    (unità amministrativa, nome)

    Spese rimborsabili

    Importo massimo del contributo comunitario, tasso del 50 %

    Belgium

    Antwerpen

    21 823,83

    10 911,92

    Gent

    2 658,98

    1 329,49

    Liège (Bierset)

    2 943,05

    1 471,52

    Oostende

    21 821,40

    10 910,70

    Zaventem

    25 399,21

    12 699,60

    Zeebrugge

    23 038,81

    11 519,40

    Totale del contributo finanziario della Comunità

    48 842,63


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