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Document 32006R1551

    Regolamento (CE) n. 1551/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di talune fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

    GU L 287 del 18.10.2006, p. 3–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/04/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1551/oj

    18.10.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 287/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1551/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 17 ottobre 2006

    che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di talune fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDIMENTO

    1.   APERTURA

    (1)

    Il 19 gennaio 2006, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di fragole congelate originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

    (2)

    Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata il 5 dicembre 2005 dall’Unione polacca dell’industria dei prodotti congelati (di seguito «il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di fragole congelate. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento.

    2.   PARTI INTERESSATE DAL PROCEDIMENTO

    (3)

    La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del procedimento i produttori comunitari denunzianti, altri produttori comunitari, i produttori esportatori, i fornitori, gli importatori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (4)

    I produttori denunzianti, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, gli utenti e le loro associazioni hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un’audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    (5)

    Per consentire ai produttori esportatori cinesi di chiedere, eventualmente, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (di seguito «TEM») o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari di richiesta alle imprese cinesi notoriamente interessate. Cinque società hanno chiesto il TEM, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale, qualora dall’inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale.

    (6)

    Nell’avviso d’apertura, la Commissione aveva annunciato che avrebbe potuto fare ricorso alla tecnica di campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori comunitari, i produttori esportatori e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell’avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative al prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005). Dopo aver esaminato le informazioni presentate, e tenuto conto dello scarso numero di produttori esportatori della RPC e di importatori indipendenti che avevano segnalato la loro intenzione di cooperare, si è deciso che era necessario ricorrere al campionamento solo in rapporto ai produttori comunitari.

    (7)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro il termine fissato nell’avviso di apertura. 26 produttori comunitari in totale hanno risposto al modulo di campionamento. Otto produttori comunitari all’origine della denuncia compresi nel campione, cinque produttori esportatori cinesi, due operatori commerciali collegati stabiliti in Cina, quattro importatori indipendenti e nove utilizzatori indipendenti nella Comunità hanno inviato risposte al questionario. Sono state presentate osservazioni da parte di un altro importatore indipendente e di un utente. Sono state inoltre ricevute osservazioni anche da tre associazioni di importatori e da quattro associazioni di utilizzatori.

    (8)

    La Commissione ha accolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità e ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:

    a)

    produttori comunitari (tutti basati in Polonia):

    Real SA, Siedlce,

    Chłodnia SA, Kielce,

    Polfrys Sp z.o.o., Swidwin,

    Globus Polska, Lipno,

    Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Fructodor» Sp z.o.o., Bolimow,

    Hortino Lpow Sp z.o.o., Lezajsk,

    POW Gomar, Pinczow,

    Unifreeze Sp z.o.o., Miesiączkowo;

    b)

    produttori esportatori nella RPC:

    Harbin Gaotai Food, Binzhou Town,

    Dalian Dili Delicious Foods, Zhuanghe City,

    Baoding Binghua Food, Baoding,

    Yantai Yongchang Foodstuff, Laiyang City,

    Dandong Junao Foodstuff, Fengcheng City;

    c)

    operatori commerciali collegati nella RPC:

    Shijiazhuang Fortune Foods, Shijiazhuang,

    Shijiazhuang Golden Berry Trading, Shijiazhuang;

    d)

    utenti comunitari:

    Dirafrost Frozen Fruits Industry NV, Herk-de-Stad, Belgio.

    (9)

    Vista l’esigenza di determinare un valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM, allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento è stata effettuata una visita di verifica presso la sede delle seguenti società:

    produttori in Turchia:

    Fine Food Gida Sanayi ve Ticaret A.S., Bursa,

    Bidas Gida Sanayi ve Ticaret A.S., Bursa,

    Penguen Gida Sanayi A.S., Bursa.

    3.   CAMPIONAMENTO

    (10)

    Per quanto riguarda i produttori comunitari, la Commissione ha selezionato, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, un campione di otto società basato sul massimo volume rappresentativo di produzione nella Comunità (circa il 14 %), che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. L’associazione dei produttori comunitari è stata consultata, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, e non ha mosso obiezioni. Inoltre, gli altri produttori comunitari sono stati invitati a fornire alcuni dati generali al fine di determinare l’eventuale pregiudizio.

    4.   PERIODO DELL’INCHIESTA (P)

    (11)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

    5.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    5.1.   Considerazioni generali

    (12)

    Le fragole congelate sono di solito utilizzate dall’industria alimentare per la produzione di marmellate, succhi di frutta, yogurt e altri prodotti del latte. Solo una piccola parte è venduta ai settori del commercio al dettaglio e della ristorazione per il consumo diretto. Le fragole congelate devono normalmente essere consumate entro un anno affinché le loro caratteristiche in termini di gusto e di colore siano preservate. Le fragole congelate sono in linea di principio prodotte secondo specifiche normalizzate che sono successivamente modificate per rispondere alle esigenze dell’utilizzatore finale.

    5.2.   Prodotto in esame

    (13)

    Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è costituito da fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11, 0811 10 19 e 0811 10 90. Tali codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

    (14)

    L’inchiesta ha mostrato che, malgrado alcune differenze nelle varietà, nella qualità, nel calibro e nella trasformazione successiva, i vari tipi del prodotto esaminato condividono tutti le stesse caratteristiche fisiche e biologiche e sono fondamentalmente destinati agli stessi usi. Essi sono quindi considerati come un prodotto unico.

    5.3.   Prodotto simile

    (15)

    Alcune parti interessate hanno sostenuto che esistono importanti differenze tra il prodotto in esame e quello prodotto dall’industria comunitaria. Tali differenze riguardano principalmente le varietà e le specie di fragole utilizzate, la qualità e l’utilizzazione finale del prodotto. Tuttavia, l’inchiesta ha evidenziato che tutti i tipi del prodotto in esame prodotti e venduti nel mercato interno della RPC e nel mercato interno della Turchia, prescelta come paese analogo, nonché le fragole congelate prodotte e vendute nella Comunità dai produttori comunitari, malgrado alcune differenze riguardanti alcuni fattori come, tra l’altro, la qualità e i trattamenti successivi, le forme e i calibri, hanno mostrato le stesse caratteristiche fisiche e biologiche essenziali e le stesse utilizzazioni.

    (16)

    Si conclude pertanto provvisoriamente che tutti i tipi di fragole congelate costituiscono un unico prodotto e vanno considerati simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    B.   DUMPING

    6.   TRATTAMENTO RISERVATO ALLE IMPRESE OPERANTI IN CONDIZIONI DI ECONOMIA DI MERCATO

    (17)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste anti-dumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori che risultano conformi ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

    (18)

    Per comodità di riferimento, si riportano qui di seguito in forma sintetica i criteri in questione:

    1)

    le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze singnificative da parte dello Stato;

    2)

    i documenti contabili sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali e sono di applicazione in ogni caso;

    3)

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

    4)

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità;

    5)

    le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

    (19)

    Nel quadro della presente inchiesta, cinque produttori esportatori della RPC hanno sollecitato lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno rinviato un modulo di domanda a tal fine entro il termine stabilito. Quando una filiale o qualunque altra società collegata al denunciante nella RPC era un esportatore del prodotto in esame, anche la parte collegata è stata invitata a riempire il modulo di domanda per ottenere lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato ed è stata oggetto di un’inchiesta in loco. È infatti prassi abituale della Commissione esaminare se un gruppo di società collegate, considerato nel suo complesso, soddisfi o no le condizioni per beneficiare del TEM.

    (20)

    L’inchiesta ha rivelato che una delle cinque società produttrici esportatrici cinesi soddisfaceva tutte le condizioni per l’attribuzione del TEM. Le altre quattro richieste sono state respinte.

    (21)

    Nella tabella che segue sono riportati i singoli cinque criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l’indicazione, per ciascuna società cui è stato rifiutato il TEM, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto.

    Criteri

    Società

    1

    2

    3

    4

    5

    1

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    2

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    3

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    4

    Soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    5

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Non soddisfatto

    Soddisfatto

    Soddisfatto

    (22)

    Su questa base, lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato è stato concesso al seguente produttore esportatore cinese:

    Yantai Yongchang Foodstuff.

    (23)

    Per quanto riguarda le quattro società cui lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato non ha potuto essere concesso, tre di esse non hanno soddisfatto il criterio numero 1. Per due società, anche se detenute da azionisti privati, si è constatato che la durata di validità delle rispettive licenze commerciali era particolarmente breve, e ciò le assoggettava alla buona volontà delle autorità per l’attribuzione di una nuova licenza commerciale ogni volta che la precedente licenza arrivava a scadenza (lasciando quindi spazio all’interferenza dello Stato). L’incertezza relativa al futuro di queste imprese si rifletteva anche nella reticenza degli azionisti ad apportare capitali sufficienti alle società esaminate, e ciò costituisce un grave problema nel mercato delle fragole congelate ad alta intensità di capitale. Quanto alla terza società, si è stabilito che i prezzi di acquisto delle fragole fresche, che rappresentano il principale apporto di materia prima per la produzione/trasformazione delle fragole congelate, erano fissati per l’insieme della stagione indipendentemente dalla qualità e dalle fluttuazioni stagionali. Per tale motivo, questa società non ha potuto dimostrare che i costi dei suoi principali fattori di produzione riflettevano sostanzialmente i valori del mercato.

    (24)

    Nonostante il fatto che due società hanno soddisfatto il criterio numero 1, è opportuno rilevare che tutte e cinque le società hanno beneficiato di una sovvenzione. È risultato che tutte le società acquistavano fragole fresche dagli agricoltori locali. Tali agricoltori non pagavano alcuna IVA sulle vendite di fragole. D’altro canto, i produttori del prodotto in esame hanno detratto un’«IVA implicita» per tali acquisiti dall’IVA che essi devono a titolo delle loro vendite di fragole congelate. Tuttavia, anche se queste società hanno beneficiato di costi inferiori grazie a tale meccanismo, l’impatto sui costi globali rimane limitato e gli eventuali benefici derivanti alla società da tali costi inferiori potrebbero essere corretti mediante un adeguamento al valore normale.

    (25)

    Nessuna delle quattro società cui è stato rifiutato lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato ha soddisfatto il secondo criterio. In numerosi casi, la contabilità non era tenuta in modo coerente e non rispettava le norme contabili internazionali. Inoltre gli audit non hanno fatto cenno ad alcune irregolarità contabili o alla critica situazione finanziaria di una delle società. Tali elementi hanno fatto sorgere dubbi sull’affidabilità e l’indipendenza di tali controlli contabili. In due altri casi, sono state osservate inesattezze contabili contrarie alle norme contabili internazionali. Anche in questo caso, gli audit non hanno segnalato tali infrazioni alla normativa vigente in materia di contabilità. Si è concluso pertanto che le quattro società in questione non potevano provare di disporre di un insime di documenti contabili di base oggetto di un audit indipendente conforme alle norme internazionali.

    (26)

    Tre delle quattro società che non hanno ottenuto lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato non hanno soddisfatto il terzo criterio. In uno dei casi, i diritti di utilizzazione del suolo non erano stati valutati né registrati nel bilancio. Inoltre, questa società affittava depositi presso terzi, ma l’affitto versato non distingueva i costi dell’energia elettrica. In questa stessa società sono state inoltre evidenziate una pratica di ammortamento irregolare e prove di baratto riguardanti le immobilizzazioni. In un’altra società, i diritti di utilizzazione del suolo erano oggetto di locazione a condizioni favorevoli e sono state individuate anche incoerenze negli ammortamenti. Quanto alla terza società, sei prestiti su sette non erano coperti da alcuna garanzia. In questi tre casi, si è concluso che il terzo criterio non era soddisfatto e che i costi di produzione e/o la situazione finanziaria delle società oggetto di esame erano soggetti a distorsioni significative derivanti dal vecchio sistema di economia pianificata.

    7.   TRATTAMENTO INDIVIDUALE (TI)

    (27)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

    (28)

    Un trattamento individuale ha potuto essere concesso al seguente produttore esportatore:

    Junao Foodstuff Co., Ltd.

    8.   VALORE NORMALE

    8.1.   Metodologia generale

    (29)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, i servizi della Commissione hanno esaminato in primo luogo, per i produttori esportatori oggetto di esame, se il volume totale delle vendite di fragole congelate fosse rappresentativo, vale a dire se il volume totale di queste vendite rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione del prodotto in questione verso la Comunità.

    (30)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno dalla società con vendite complessive interne rappresentative che erano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

    (31)

    Per ciascuno dei tipi venduti sul mercato interno dai produttori esportatori e considerato come direttamente comparabile al tipo di fragole congelate venduto per l’esportazione nella Comunità, la Commissione ha esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un particolare tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative quando il volume del tipo di prodotto in questione venduto ad acquirenti indipendenti durante il periodo dell’inchiesta era pari o superiore al 5 % del volume totale del tipo comparabile venduto per l’esportazione nella Comunità.

    (32)

    In seguito, la Commissione ha esaminato se si potesse ritenere che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto in esame effettuate in quantità rappresentative fossero state eseguite nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata definita per ciascun tipo di prodotto la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno, nel periodo oggetto dell’inchiesta.

    8.2.   Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

    (33)

    La determinazione del valore normale applicabile ai produttori esportatori che beneficiano dello statuto di società operante in condizioni di economia di mercato è stata realizzata conformemente alla metodologia sopra esposta. L’inchiesta ha mostrato che il produttore esportatore che ha ottenuto lo statuto di società operante in condizioni di economia di mercato ha realizzato vendite interne globalmente rappresentative. Si è inoltre constatato che i prezzi interni sono stati fissati nel corso di operazioni commerciali normali — in altre parole che i prezzi interni hanno potuto essere utilizzati per tutti i tipi venduti dal produttore cinese.

    8.3.   Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM o il TI

    a)   Paese di riferimento

    (34)

    In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare il TEM, si è dovuto determinare il valore normale in base ai prezzi o al valore costruito in un paese di riferimento.

    (35)

    Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli USA come paese di riferimento adeguato per la determinazione del valore normale per la RPC, invitando altresì le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.

    (36)

    Alcuni trasformatori europei si sono opposti a tale proposta ed hanno sostenuto che gli Stati Uniti non erano considerati come un paese di riferimento adeguato a causa delle diverse modalità di produzione e in particolare dei diversi costi del lavoro. Sono stati inviati questionari a tutti i produttori noti degli Stati Uniti, ma non è stata ricevuta alcuna risposta. Non è stato quindi possibile scegliere gli Stati Uniti come paese di riferimento.

    (37)

    La Commissione ha pertanto previsto soluzioni alternative ed ha constatato che la Turchia poteva essere considerata come un paese di riferimento adeguato. L’inchiesta ha infatti evidenziato che la Turchia è un mercato concorrenziale per il prodotto in questione nel senso che vi sono in tale paese numerosi produttori nazionali di diverse dimensioni. È risultato che i produttori turchi fabbricano tipi di prodotti analoghi a quelli dei produttori cinesi, tipi determinati dalle esigenze dei trasformatori europei, e utilizzano metodi di produzione analoghi. Pertanto, il mercato turco è stato ritenuto sufficientemente rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale. Non è stata formulata alcuna obiezione sulla scelta di questo paese di riferimento.

    (38)

    Sono stati contattati tutti i produttori della Turchia e tre società hanno accettato di collaborare. È stato quindi loro inviato un questionario e i dati comunicati nella risposta sono stati immediatamente verificati.

    (39)

    Mentre l’associazione che rappresenta gli utilizzatori ha approvato la scelta della Turchia come paese di riferimento, un esportatore ha contestato tale scelta, sostenendo che le fragole turche sono di qualità molto migliore delle fragole cinesi. Si tratta spesso, a quanto si sostiene, di fragole selvatiche, mentre le fragole cinesi sono coltivate e di varietà diverse.

    b)   Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

    (40)

    In seguito alla scelta della Turchia come paese analogo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori che non beneficiano dello statuto di società operante nelle condizioni di un’economia di mercato o che beneficiano del trattamento individuale è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate provenienti dai tre produttori del paese di riferimento, vale a dire sulla base del prezzo pagato o da pagare, conformemente alla metodologia sopra esposta.

    (41)

    Le vendite sul mercato interno dei tre produttori del prodotto simile sono risultate essere rappresentative rispetto al volume del prodotto in esame esportato nella Comunità dai produttori esportatori cinesi.

    (42)

    L’inchiesta ha mostrato che il volume delle loro vendite effettuate a un prezzo netto pari o superiore al costo unitario rappresentava più dell’80 % del volume totale delle vendite di ciascun produttore. Si è pertanto ritenuto che tutte le vendite sul mercato interno siano state realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

    9.   PREZZI ALL’ESPORTAZIONE

    (43)

    Dal momento che le vendite all’esportazione del prodotto in esame sono state effettuate in tutti i casi ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base dei prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.

    10.   CONFRONTO

    (44)

    Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello di franco fabbrica. Per garantire un confronto equo fra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi per le spese di trasporto e assicurazione, per il costo del credito, per le commissioni e gli oneri bancari ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. Per quanto riguarda i dati relativi al valore normale provenienti dal paese di riferimento, un adeguamento è stato effettuato a titolo dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base per tenere conto delle differenze fisiche, dal momento che è stato verificato che le fragole prodotte e vendute in Turchia erano di migliore qualità rispetto a quelle che sono esportate dai produttori cinesi (cfr. il considerando 40). Le fragole turche erano inoltre migliori di quelle dei produttori comunitari. Tale adeguamento è stato provvisoriamente stimato al 30 % del valore delle vendite turche. Tale percentuale riflette approssimativamente la differenza di prezzo tra le fragole turche vendute sul mercato interno e il prezzo di quelle che sono vendute dall’industria comunitaria.

    11.   MARGINE DI DUMPING

    11.1.   Determinazione dei margini di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM/TI

    a)   TEM

    (45)

    Per la società alla quale è stato concesso il TEM, il valore normale medio ponderato del prodotto in esame esportato verso la Comunità è stato confrontato al prezzo medio ponderato all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a:

    Yantai Yongchang Foodstuff Co.

    0 %.

    b)   TI

    (46)

    Per la società cui è stato concesso il TI, il valore normale medio ponderato stabilito per il paese di riferimento è stato confrontato al prezzo medio ponderato del prodotto esportato verso la Comunità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base.

    (47)

    Su questa base, il margine medio ponderato provvisorio di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a:

    Dandong Junao Foodstuff Co.

    31,1 %.

    12.   DETERMINAZIONE DEL MARGINE DI DUMPING PER TUTTI GLI ALTRI PRODUTTORI ESPORTATORI

    (48)

    Per calcolare il margine di dumping applicabile a livello nazionale all’insieme degli altri produttori esportatori della RPC, la Commissione ha in primo luogo stabilito il grado di cooperazione. È stato effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto originario della RPC, determinate sulla base dei dati Eurostat, e il volume delle esportazioni quale risulta dalle risposte ai questionari ricevuti dagli esportatori della RPC. Su questa base si è stabilito che il livello di cooperazione era scarso, vale a dire il 37 % delle esportazioni cinesi totali verso la Comunità.

    (49)

    Il margine di dumping è stato pertanto calcolato nel modo seguente: il prezzo all’esportazione per gli esportatori che avevano cooperato è stato stabilito sulla base delle informazioni verificate che erano state fornite. In secondo luogo, è stato stabilito un prezzo all’esportazione sulla base dei dati Eurostat, tenendo conto in tal modo della quantità dichiarata da Eurostat che superava le quantità dichiarate dagli esportatori che avevano cooperato. I due prezzi all’esportazione sono quindi stati ponderati in funzione delle quantità alle quali corrispondono e confrontati con il valore normale medio ponderato stabilito per il paese analogo. Il ricorso ai dati Eurostat è risultato necessario in mancanza di più ampie informazioni sui prezzi all’esportazione ai fini della determinazione del dazio a livello nazionale.

    (50)

    Su questa base, il margine di dumping su scala nazionale è stato provvisoriamente stabilito al 69,9 % del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

    C.   PREGIUDIZIO

    13.   PRODUZIONE COMUNITARIA

    (51)

    Nel corso della presente inchiesta è risultato che le fragole congelate erano prodotte nella Comunità da:

    26 produttori comunitari che erano denunzianti o sostenevano esplicitamente la denunzia. Nessuno di questi produttori era collegato ad esportatori cinesi o ad importatori del prodotto in esame dalla RPC,

    un gran numero di produttori comunitari che non hanno preso posizione in merito alla denunzia («produttori muti») e che non hanno collaborato all’inchiesta. Molti di questi produttori sono considerati collegati al settore utenti/importatori.

    14.   DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

    (52)

    La procedura è stata aperta in seguito ad una denunzia presentata dall’Unione polacca dell’industria del freddo («il denunziante») a nome di 25 produttori che rappresentavano una proporzione importante della produzione comunitaria totale di alcuni tipi di fragole congelate.

    (53)

    L’inchiesta ha evidenziato che i produttori comunitari all’origine della denuncia o che la sostenevano e che hanno risposto al questionario di campionamento avevano prodotto quasi 41 100 tonnellate di fragole congelate durante il periodo d’inchiesta. Ciò equivale a circa il 29 % del volume totale di produzione del prodotto simile nella Comunità e rappresenta pertanto una proporzione importante della produzione comunitaria. I 25 produttori comunitari all’origine della denunzia e il produttore comunitario che la sostiene sono pertanto considerati come costituenti l’industria comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Alcune parti interessate hanno sostenuto che molte delle 26 società che avevano collaborato avevano ritirato il loro sostegno alla procedura; in realtà, nessuna delle 26 società ha ritirato il suo sostegno.

    15.   CAMPIONAMENTO AI FINI DELL’ANALISI DEL PREGIUDIZIO

    (54)

    Come si è precisato nel considerando 10, la Commissione, considerando l’elevato numero di produttori di fragole congelate nella Comunità, e conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, ha scelto un campione di otto produttori corrispondenti al più grande volume rappresentativo di produzione sul quale l’inchiesta poteva ragionevolmente vertere tenuto conto del tempo disponibile.

    (55)

    Durante il PI la produzione complessiva degli otto produttori comunitari selezionati per il campione e che hanno offerto piena collaborazione all’inchiesta ammontava a circa 19 200 tonnellate durante il periodo d’inchiesta, pari al 14 % della produzione comunitaria totale stimata di fragole congelate.

    16.   CONSUMO COMUNITARIO

    (56)

    L’andamento del consumo nella Comunità nel corso del periodo in esame è stato il seguente:

    Tonnellate

    2002

    2003

    2004

    PI

    Consumo comunitario

    202 353

    213 083

    238 144

    210 285

    Indice 2002 = 100

    100

    105

    118

    104

    (57)

    Il consumo comunitario è stato stabilito sulla base del volume totale di fragole congelate prodotto dall’industria comunitaria e da altri produttori della Comunità sommato alle importazioni provenienti da tutti i paesi terzi ed escludendo tutte le esportazioni. Le cifre relative alla produzione totale del prodotto in esame da parte dell’industria comunitaria e di altri produttori nella Comunità provengono da stime fornite dalle autorità e dalle associazioni interessate negli Stati membri nei quali vengono prodotte fragole congelate, in particolare da IERiGEZ per la Polonia, FruitVeb per l’Ungheria, Assomela per l’Italia e il ministero dell’Agricoltura per la Spagna. Le cifre relative alle quantità importate ed esportate provengono da Eurostat.

    (58)

    È opportuno rilevare che le cifre del consumo comprendono le quantità di fragole congelate che sono state immagazzinate. Tuttavia, considerando che non è stato possibile ottenere dati affidabili né per le vendite né per gli stock di tutti i produttori comunitari del prodotto simile, i dati riguardanti la produzione totale del prodotto simile da parte di tutti i produttori comunitari sono considerati come la fonte più affidabile.

    (59)

    Come risulta dalla tabella precedente, il consumo di fragole congelate nella Comunità è stato relativamente stabile nel corso del periodo considerato, a parte il 2004, in cui è aumentato del 13 % rispetto all’anno precedente. La combinazione di due fattori è alla base di tale aumento: il ritorno a un livello di produzione elevato nella Comunità in seguito ad un buon raccolto e il mantenimento di un elevato volume di importazioni. Durante il periodo d’inchiesta, il consumo si è stabilizzato al livello degli anni 2002 e 2003.

    17.   IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DALLA RPC

    17.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni del prodotto in esame

    (60)

    Le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume e quota di mercato:

    Volume delle importazioni

    2002

    2003

    2004

    PI

    Dalla RPC (in tonnellate)

    8 941

    37 925

    30 622

    43 025

    Indice 2002 = 100

    100

    424

    342

    481

    Fonte: Eurostat.


    Quota di mercato delle importazioni

    2002

    2003

    2004

    PI

    RPC

    4 %

    18 %

    13 %

    20 %

    (61)

    Mentre il consumo delle fragole congelate è rimasto relativamente stabile nel corso del periodo considerato, le importazioni provenienti dal paese in questione sono aumentate di quasi il 381 % nello stesso periodo. Di conseguenza, la quota di mercato stimata della RPC è notevolmente aumentata nel corso del periodo considerato, passando dal 4 % nel 2002 al 20 % durante il periodo d’inchiesta.

    17.2.   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

    EUR/tonnellate

    2002

    2003

    2004

    PI

    Prezzi all’importazione dalla RPC

    745

    738

    605

    461

    Indice 2002 = 100

    100

    99

    81

    62

    Fonte: Eurostat.

    (62)

    La suddetta tabella illustra l’evoluzione dei prezzi medi delle importazioni dalla RPC. Nel periodo considerato, i prezzi sono costantemente diminuiti, in totale del 38 %.

    (63)

    I prezzi di vendita praticati sul mercato comunitario dall’industria comunitaria inserita nel campione sono stati confrontati con quelli delle importazioni provenienti dal paese interessato nel corso del periodo d’inchiesta. I prezzi di vendita dell’industria comunitaria considerati sono i prezzi praticati nei confronti degli acquirenti indipendenti eventualmente adeguati al livello franco fabbrica, vale a dire escludendo i costi del trasporto intracomunitario al netto di sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati confrontati con i prezzi di vendita praticati dai produttori esportatori cinesi al netto di sconti e riduzioni e adeguati, se del caso, al livello cif franco frontiera comunitaria, opportunamente adeguati per tenere conto dei costi di sdoganamento e delle spese successive all’importazione.

    (64)

    Il confronto ha dimostrato che durante il periodo d’inchiesta il prodotto in esame importato è stato venduto nella Comunità a prezzi inferiori del 6 % a quelli dell’industria comunitaria, se ci si riferisce ai dati forniti dai produttori esportatori che hanno cooperato, e del 6,4 %, se si fa riferimento ai dati di Eurostat che comprendono l’insieme delle importazioni. Questo livello di sottoquotazione e l’evoluzione dei prezzi dell’industria comunitaria analizzata successivamente (vedi il considerando 74) mostrano chiaramente una significativa depressione dei prezzi.

    18.   SITUAZIONE DEI PRODUTTORI NELLA COMUNITÀ

    (65)

    Conformemente ad una pratica costante, i dati raccolti nel contesto dell’inchiesta relativa al pregiudizio sono suddivisi nei seguenti considerando in due categorie. La prima comprende l’industria comunitaria rappresentata dalle otto società inserite nel campione. La seconda comprende una serie di dati che si riferiscono a tutti i produttori del prodotto in esame nella Comunità. Tali dati sono stati ottenuti dalle autorità e dalle associazioni nazionali degli Stati membri nei quali vi è una produzione di fragole congelate.

    18.1.   Situazione dell’industria comunitaria

    (66)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici che hanno influito sulla situazione di tale industria dal 2002 al periodo dell’inchiesta.

    (67)

    I dati relativi all’industria comunitaria presentati qui di seguito corrispondono al cumulo delle informazioni fornite dagli otto produttori comunitari che hanno coooperato inseriti nel campione. Essi rappresentano i 26 produttori che hanno cooperato e che hanno risposto al questionario sul campionamento.

    18.1.1.   Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

    (68)

    La seguente tabella indica l’evoluzione della produzione, delle capacità di produzione e dell’indice di utilizzazione degli impianti dei produttori comunitari inseriti nel campione:

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Produzione (in tonnellate)

    26 000

    16 555

    26 912

    19 198

    Indici 2002 = 100

    100

    64

    104

    74

    Capacità produttiva (tonnellate)

    34 546

    36 384

    39 934

    39 934

    Indici 2002 = 100

    100

    105

    116

    116

    Utilizzazione degli impianti

    75 %

    46 %

    67 %

    48 %

    Indici 2002 = 100

    100

    60

    90

    64

    (69)

    Come risulta dalla precedente tabella, la produzione è diminuita del 26 % durante il periodo considerato, mentre le capacità di produzione sono aumentate del 16 %. Nello stesso periodo, l’utilizzazione delle capacità è diminuita del 36 %. La diminuzione dell’utilizzazione degli impianti è solo parzialmente in rapporto con l’aumento delle capacità. Il principale motivo per il calo del tasso di utilizzazione degli impianti è la diminuzione della produzione, vale a dire della raccolta nel corso dell’anno in questione.

    (70)

    La produzione di fragole congelate è strettamente collegata alla produzione di fragole fresche. La quantità e la qualità della raccolta sono quindi determinanti per il volume di produzione del prodotto in esame. La raccolta del 2003 è stata scarsa, e ciò ha avuto come conseguenza una diminuzione della produzione, mentre l’abbondante raccolta del 2004 ha avuto l’effetto contrario, con un leggero aumento dei livelli di produzione rispetto al 2002. Tra il 2004 e il periodo d’inchiesta, la produzione è diminuita del 29 %. Tuttavia, se si tiene presente che la produzione di fragole congelate dipende dal volume della raccolta di frutti freschi, la diminuzione della produzione tra il 2004 e il periodo d’inchiesta non è considerata come un indicatore di pregiudizio pertinente per questo prodotto.

    18.1.2.   Scorte

    (71)

    Le cifre seguenti corrispondono al volume delle scorte dell’industria comunitaria inserita nel campione alla fine di ciascun periodo.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Scorte (tonnellate)

    10 969

    9 482

    21 055

    13 586

    Indice 2002 = 100

    100

    86

    192

    124

    (72)

    È da notare che le scorte di fragole congelate devono di solito essere consumate e quindi vendute entro un anno affinché le caratteristiche dei frutti in materia di gusto e di colore siano preservate.

    (73)

    Le scorte sono aumentate molto nel corso del periodo considerato. La diminuzione delle scorte nel 2003 è stata il risultato di un cattivo raccolto che ha avuto un impatto sulla disponibilità di materie prime per l’industria comunitaria nel corso dello stesso anno. Nel 2004, le scorte sono notevolmente aumentate poiché si è avuto in quell’anno un raccolto abbondante. Rispetto al 2002, le scorte sono aumentate del 92 % nel 2004. Dopo questo picco, le scorte sono tornate a livelli più vicini al normale durante il periodo d’inchiesta, pur mantenendosi ad un livello superiore del 24 % a quello del 2002. Tra il 2004 e il periodo d’inchiesta, si è avuta una liquidazione massiccia delle scorte al fine di garantire la qualità richiesta per le fragole congelate.

    18.1.3.   Volume delle vendite, quota di mercato e prezzi di vendita medi

    (74)

    Le cifre seguenti corrispondono al volume delle vendite, alle quote di mercato e ai prezzi di vendita unitari medi dell’industria comunitaria inserita nel campione.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume di vendita dell’industria comunitaria inserita nel campione, in tonnellate

    27 428

    18 201

    14 647

    26 240

    Indici 2002 = 100

    100

    66

    53

    96

    Quota di mercato

    13,6 %

    8,5 %

    6,2 %

    12,5 %

    Indici 2002 = 100

    100

    63

    45

    92

    Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata)

    934

    1 382

    1 019

    671

    Indici 2002 = 100

    100

    148

    109

    72

    (75)

    I volumi di vendita e la quota di mercato dell’industria comunitaria sono diminuiti nel 2003 a causa di una mancanza di materie prime, vale a dire di fragole fresche, in quell’anno. Le vendite e la quota di mercato hanno continuato a diminuire nel 2004 malgrado un ritorno a livelli di produzione normali. Questo calo delle vendite ha avuto come conseguenza un aumento delle scorte. Durante il periodo d’inchiesta il volume delle vendite ha in parte recuperato dalla vendita delle scorte. Il ritorno a volumi di vendita importanti è avvenuto tuttavia a detrimento del prezzo di vendita medio che ha avuto una diminuzione sostanziale, passando da 1 019 EUR per tonnellata nel 2004 a 671 EUR per tonnellata durante il periodo d’inchiesta, con un calo del 34 %.

    (76)

    I prezzi medi del prodotto in esame venduto dall’industria comunitaria inserita nel campione sono diminuiti del 28 % nel corso del periodo considerato provocando una notevole depressione dei prezzi durante il periodo d’inchiesta. Come si è detto in precedenza, il calo dei prezzi medi è stato maggiore tra l’anno 2004 e il periodo d’inchiesta con un calo dei prezzi di vendita del 34 %. La massiccia liquidazione delle scorte dal 2004 al periodo d’inchiesta si è dovuta effettuare a prezzi molto bassi.

    18.1.4.   Redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa

    (77)

    Le informazioni fornite qui di seguito sulla redditività fanno riferimento alle vendite sul mercato della Comunità e sono espresse in termini di rendimento sul fatturato, rendimento degli investimenti e flusso di cassa.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Redditività relativa alle vendite comunitarie (utile sul fatturato)

    6,5 %

    9,4 %

    –1,5 %

    –12,5 %

    Indici 2002 = 100

    100

    144

    –23

    – 191

    Utile sul capitale investito

    55 %

    36 %

    –4 %

    –24 %

    Indici 2002 = 100

    100

    66

    –7

    –44

    Flusso di cassa (in percentuale del fatturato)

    2 %

    3 %

    –1 %

    0 %

    Indici 2002 = 100

    100

    143

    –64

    5

    (78)

    Il rendimento sul fatturato ha registrato un forte calo tra il 2002 e il periodo d’inchiesta. Tale diminuzione è dell’ordine del 300 %. Ciò è particolarmente grave poiché i profitti apparentemente ragionevoli realizzati nel 2002 e nel 2003 sono stati seguiti da perdite insostenibili del 12,5 % nel periodo d’inchiesta.

    (79)

    Il rendimento sul fatturato, il rendimento degli investimenti e il flusso di cassa mostrano che la situazione dei produttori del campione si è deteriorata nel corso del periodo considerato.

    18.1.5.   Investimenti e capacità di reperire capitali

    (80)

    L’evoluzione degli investimenti dell’industria comunitaria inserita nel campione è illustrata nella tabella seguente.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Investimenti (EUR)

    3 106 428

    9 963 701

    10 122 277

    12 131 394

    Indici 2002 = 100

    100

    321

    326

    391

    (81)

    Malgrado l’evoluzione negativa sopra osservata per quanto riguarda la redditività, l’industria comunitaria ha aumentato i suoi investimenti nel prodotto in questione al fine di migliorare la sua competitività per questo tipo di prodotto. Gli investimenti erano principalmente destinati a nuove costruzioni e alla modernizzazione delle attrezzature di immagazzinamento frigorifero. Tali misure hanno contribuito in modo significativo a migliorare l’efficacia dell’industria comunitaria inserita nel campione.

    (82)

    Non è stato fornito alla Commissione alcun elemento di prova da cui risulti una diminuzione o un aumento della capacità di reperire capitali.

    18.1.6.   Occupazione, produttività e salari

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Numero di dipendenti

    390

    301

    445

    368

    Indici 2002 = 100

    100

    77

    114

    94

    Produttività (tonnellate/addetto)

    67

    55

    60

    52

    Indici 2002 = 100

    100

    82

    91

    78

    Salari (EUR)

    2 572 050

    1 644 557

    2 065 347

    2 182 047

    Indici 2002 = 100

    100

    64

    80

    85

    (83)

    Come abbiamo appena visto, l’industria comunitaria inserita nel campione ha adattato il numero di dipendenti al livello della produzione. Il numero di dipendenti ha raggiunto un culmine nel 2004 per il ritorno a volumi di produzione elevati dopo le scarse quantità registrate nel 2003. La diminuzione della produzione durante il periodo d’inchiesta ha comportato un calo della produttività e dell’occupazione. Nel periodo considerato è diminuito anche il costo relativo ai salari. Il calo di produttività per lavoratore è largamente imputabile alla brutale diminuzione della produzione in seguito all’aumento delle importazioni. Gli investimenti realizzati dall’industria comunitaria durante il periodo d’inchiesta dovrebbero consentirle di aumentare la sua efficacia e la sua produttività a medio e a lungo termine.

    18.1.7.   Entità del margine di dumping effettivo

    (84)

    I margini di dumping sono indicati nella sezione precedente dedicata al dumping. Tutti i margini stabiliti in tal modo, ad eccezione di quello che si applica da una società cui è stato concesso il TEM, sono ampiamente superiori ai livelli minimi. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile.

    18.1.8.   Effetti di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti

    (85)

    L’industria comunitaria non deve riprendersi dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamenti non essendo state condotte precedenti inchieste in merito.

    18.2.   Dati macroeconomici sulla produzione comunitaria nel suo insieme

    (86)

    I dati seguenti riguardano l’insieme della produzione comunitaria.

    (87)

    Come è stato indicato per i dati sul consumo, non disponiamo di cifre ufficiali sul volume totale delle vendite nella Comunità. Al fine di stimare il volume totale delle vendite realizzate dai produttori attivi sul mercato comunitario, la produzione di questi ultimi è stata ridotta di un certo importo per tenere conto delle esportazioni.

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Volume di produzione disponibile alla vendita (produzione meno esportazioni) (tonnellate)

    139 705

    108 865

    145 596

    124 320

    Indici 2002 = 100

    100

    78

    104

    89

    Quota di mercato

    69 %

    51 %

    61 %

    59 %

    Indici 2002 = 100

    100

    74

    89

    86

    (88)

    Come già chiarito in precedenza, la tabella precedente è basata sul volume di produzione pertinente meno le esportazioni. Essa presenta quindi le quantità disponibili alla vendita, siano esse vendute nel corso della stessa stagione o immagazzinate per essere vendute nel corso della stagione successiva. Di conseguenza, questi dati sono basati sulla produzione piuttosto che sulle vendite. Tuttavia, i dati sopra esposti sembrano suggerire una diminuzione nel corso del periodo esaminato, sia per quanto riguarda il volume totale delle vendite (– 11 %) che la quota di mercato (– 14 %) dell’industria comunitaria nel suo insieme.

    18.3.   Conclusioni in merito al pregiudizio

    (89)

    In primo luogo, è opportuno notare che gli indicatori di pregiudizio seguenti hanno mostrato tendenze negative nel corso del periodo considerato: volumi e prezzi delle vendite, redditività, scorte, utilizzazione delle capacità, produzione, occupazione, salari, produttività, flusso di cassa e quota di mercato. Tuttavia, per le ragioni esposte in precedenza, le tendenze della produzione e dell’utilizzazione delle capacità produttive non sono considerate come un’indicazione particolarmente utile in materia di pregiudizio per il prodotto in esame. Al contrario, sono state osservate evoluzioni positive nel settore degli investimenti e delle capacità produttive.

    (90)

    È opportuno ricordare che, nel corso del periodo considerato, il volume delle importazioni in regime di dumping del prodotto in esame originario della RPC è aumentato di più del 300 %, mentre i prezzi di vendita sono notevolmente diminuiti: (– 8 %). Inoltre, sempre nel corso del periodo d’inchiesta, i prezzi di vendita delle importazioni in questione che erano oggetto di dumping erano sensibilmente inferiori (di circa il 6 %) a quelli praticati dall’industria comunitaria.

    (91)

    Conseguentemente, durante il periodo in esame la situazione dell’industria comunitaria si è notevolmente deteriorata. Le scorte sono aumentate del 24 % e hanno raggiunto livelli preoccupanti alla fine del 2004. Simultaneamente, i prezzi di vendita e, soprattutto, i volumi delle vendite hanno registrato una diminuzione significativa nel 2004. È solo nel corso del periodo d’inchiesta che i volumi di vendita hanno recuperato il loro livello del 2002, ma a detrimento dei prezzi che sono calati in proporzioni insostenibili. Malgrado i continui investimenti effettuati dall’industria per aumentare la sua competitività, tale caduta dei prezzi ha comportato un crollo dei livelli di redditività del 12,5 % durante il periodo d’inchiesta. Inoltre, anche i flussi di cassa e la redditività degli investimenti sono diminuiti, raggiungendo livelli negativi durante il periodo d’inchiesta.

    (92)

    Una diminuzione è stata del resto registrata in termini di numero di occupati e di produttività nel corso del periodo esaminato.

    (93)

    Concludendo, il pregiudizio si riflette principalmente in una depressione dei prezzi parallelamente ad un aumento delle scorte. Ne sono derivate perdite considerevoli per i produttori comunitari durante il periodo d’inchiesta.

    (94)

    Considerando che il consumo a livello comunitario e le quote di mercato dell’insieme dell’industria comunitaria hanno dovuto essere stimate, si è presa cura di limitare l’analisi di questo aspetto del pregiudizio all’industria comunitaria inserita nel campione.

    (95)

    Tenuto conto di tutti questi elementi, si conclude provvisoriamente che l’industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.

    D.   NESSO CAUSALE

    19.   OSSERVAZIONI PRELIMINARI

    (96)

    Ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, è stato inoltre verificato se esistesse un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Sono inoltre stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all’industria comunitaria, in modo da assicurarsi che l’eventuale pregiudizio provocato da questi altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping.

    20.   IMPATTO DELLE IMPORTAZIONI DALLA RPC

    (97)

    Si ricorda che, durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa il 380 % e che la relativa quota di mercato è quasi quadruplicata. Inoltre, come illustrato al considerando 62, i prezzi delle importazioni dalla RPC sono calati del 38 % e si è verificata una notevole sottoquotazione dei prezzi.

    (98)

    L’industria comunitaria ha reagito di fronte a questi importanti volumi di importazioni a prezzi fortemente ridotti diminuendo i suoi prezzi di vendita nel 2004. Malgrado tale diminuzione, il prezzo di vendita medio dei prodotti importati dalla Cina è rimasto inferiore di più del 30 % rispetto ai prezzi dell’industria comunitaria. L’effetto è stato una sensibile diminuzione delle vendite realizzate dalla Comunità nel corso di questa stagione e un livello molto elevato di scorte a fine anno per i produttori comunitari. Tenuto conto delle capacità limitate di immagazzinamento frigorifero e, ancora di più, del fatto che le fragole congelate hanno una durata di vita limitata, le scorte esistenti alla fine dell’anno 2004 hanno dovuto essere vendute durante il periodo d’inchiesta. Dal momento che i prezzi cinesi sono ulteriormente diminuiti nel corso del periodo d’inchiesta rispetto al 2004, l’industria comunitaria ha dovuto ancora una volta diminuire i suoi prezzi (di quasi il 24 %) al fine di poter liquidare queste scorte. Le vendite realizzate durante il periodo d’inchiesta sono state a livelli molto inferiori ai margini di utile e non sono più sostenibili. La situazione dell’industria comunitaria durante il periodo d’inchiesta si è ulteriormente aggravata per effetto del massiccio aumento, di più del 40 %, dei volumi importati dalla RPC. È chiaro pertanto che esiste uno stretto legame tra l’aumento notevole dei volumi importati a prezzi sempre più bassi e il pregiudizio constatato nell’industria comunitaria.

    21.   EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI

    (99)

    Il volume delle importazioni di origine non cinese è diminuito del 20 % durante il periodo considerato. È pertanto poco probabile che le importazioni provenienti da altri paesi terzi, come il Marocco, abbiano potuto contribuire in modo significativo al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Al contrario, sembrerebbe che alcuni produttori esportatori di paesi terzi abbiano perduto anch’essi quote di mercato a causa delle importazioni provenienti dalla RPC. Inoltre, durante il periodo d’inchiesta, i prezzi medi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi erano superiori del 78 % a quelli delle importazioni originarie della RPC e di circa il 20 % a quelli dell’industria comunitaria inserita nel campione. È quindi possibile concludere, in via provvisoria, considerando la diminuzione della loro quota di mercato e i loro livelli di prezzo relativamente elevati, che le vendite dei produttori esportatori di paesi terzi non abbiano generato pregiudizi per l’industria comunitaria. La seguente tabella presenta i volumi importati e i prezzi medi delle importazioni provenienti dagli altri principali paesi terzi (vale a dire il Marocco e la Turchia).

     

    2002

    2003

    2004

    PI

    Importazioni dal Marocco (tonnellate)

    25 532

    35 253

    47 079

    30 406

    Indice 2002 = 100

    100

    138

    18

    119

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    820

    994

    824

    691

    Indice 2002 = 100

    100

    12

    100

    84

    Quota di mercato

    11,7 %

    15,0 %

    18,7 %

    13,0 %

    Indice 2002 = 100

    100

    128

    160

    111

    Importazioni dalla Turchia (tonnellate)

    10 503

    9 312

    7 089

    6 121

    Indice 2002 = 100

    100

    89

    67

    58

    Prezzo medio (EUR/tonnellata)

    1 394

    1 659

    1 514

    1 337

    Indice 2002 = 100

    100

    119

    109

    96

    Quota di mercato

    4,8 %

    4,0 %

    2,8 %

    2,6 %

    Indice 2002 = 100

    100

    82

    58

    54

    22.   EFFETTO DELLE VARIAZIONI DELL’ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

    (100)

    È stato sostenuto inoltre che una diminuzione dell’andamento delle esportazioni, in particolare destinate al mercato degli Stati Uniti, ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Secondo i dati di Eurostat, le esportazioni della Comunità sono infatti diminuite nel corso del periodo considerato, passando da circa 19 000 tonnellate nel 2002 a 15 000 tonnellate nel 2005. Tuttavia, rispetto al mercato comunitario, l’importanza generale del mercato delle esportazioni è relativamente limitata, poiché le esportazioni corrispondono a meno del 10 % del consumo comunitario durante il periodo considerato.

    (101)

    Per quanto riguarda gli indicatori per i quali non è possibile operare una distinzione fra Comunità e mercato d’esportazione, come ad esempio la produzione, il tasso di utilizzazione, gli investimenti e l’occupazione, si è giunti alla conclusione che l’evoluzione negativa andava chiaramente oltre ciò che poteva essere attribuito alla riduzione delle esportazioni. In effetti, l’evoluzione negativa di tali indicatori deve’essere considerata come una duplice conseguenza della diminuzione delle vendite sul mercato comunitario e della diminuzione delle vendite all’esportazione.

    (102)

    Per quanto riguarda la redditività, il flusso di cassa e il rendimento degli investimenti, l’evoluzione negativa va attribuita in parte al fatto che l’industria comunitaria è stata costretta a un basso indice di utilizzazione a causa dell’evoluzione negativa del volume delle vendite, sia a livello comunitario che a livello di esportazioni, come sopra indicato. Inoltre, i prezzi di vendita dell’industria comunitaria subivano la forte pressione delle importazioni in regime di dumping, che hanno anch’esse contribuito all’impatto negativo su tali indicatori.

    (103)

    Per questo motivo, anche se il calo dell’andamento delle esportazioni comunitarie ha potuto contribuire al pregiudizio subito, il suo impatto globale non può essere considerato significativo e non può eliminare il nesso causale tra le importazioni in regime di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    23.   IMPATTO DELLA MINORE PRODUZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA E DEL PRETESO CALO DEI CONSUMI

    (104)

    Una delle parti interessate ha sostenuto che i cattivi raccolti del 2002 e del 2003 e la diminuzione della produzione collegata alla mancanza di materia prima, vale a dire le fragole fresche, durante questi due anni, costituivano un fattore determinante nel pregiudizio subito dall’industria comunitaria. È indubbio che i cattivi raccolti hanno provocato un calo della produzione. Tuttavia, è poco probabile che si tratti della principale causa del pregiudizio. La diminuzione della produzione e dei volumi di vendita è stata accompagnata da una caduta dei prezzi, mentre abitualmente i cattivi raccolti e la diminuzione dell’offerta provocano un aumento dei prezzi. Inoltre, un esame della redditività dell’industria comunitaria nel periodo considerato ha dimostrato che l’industria ha mantenuto la sua redditività sino al 2004, anno che ha visto un’importante diminuzione dei prezzi e delle importazioni originarie della RPC.

    (105)

    Si è sostenuto inoltre che il consumo del prodotto in esame sul mercato comunitario era diminuito e che era questa la causa del pregiudizio subito dall’industria comunitaria piuttosto che l’apparire di importazioni in regime di dumping originarie della RPC. È opportuno ricordare in proposito che i dati sul consumo nel quadro della presente inchiesta sono stati ottenuti a partire dai dati della produzione e che le cifre del consumo che ne derivano rischiano di essere influenzate dall’inserimento delle scorte del prodotto. L’ipotesi di una minima diminuzione del consumo nel 2004 non può di conseguenza essere esclusa. Tale diminuzione avrebbe avuto un effetto sul volume delle vendite dell’industria comunitaria. Tuttavia, anche se vi è stato effettivamente un calo dei consumi nel corso del periodo in esame, è opportuno ricordare che le importazioni provenienti dalla RPC sono nello stesso tempo aumentate del 381 % a prezzi ridotti del 38 %. Si ritiene pertanto che, anche nell’ipotesi in cui vi sia effettivamente stato un calo dei consumi, esso non può essere l’unica causa del pregiudizio subito.

    24.   IMPATTO DELLE PRETESE INSUFFICIENZE STRUTTURALI DEI PRODUTTORI COMUNITARI

    (106)

    Altri hanno affermato che i problemi dell’industria comunitaria sono collegati a problemi strutturali del settore, in particolare a un sistema produttivo la cui efficacia potrebbe essere migliorata. Nessun elemento di prova specifica è stato tuttavia fornito al riguardo. Anche supponendo che l’industria abbia sofferto per debolezze strutturali nel corso del periodo considerato, è da notare che si è proceduto ad investimenti durante tutto questo periodo al fine di continuare a migliorare l’efficacia.

    (107)

    L’industria comunitaria mostrava buoni risultati finanziari e una forte competitività sino a quando sono apparsi i notevoli volumi di importazioni di prodotti in dumping originari della RPC. Gli indicatori utilizzati mostrano ancora una volta che il pregiudizio si è manifestato a partire dal momento in cui le fragole congelate sono state importate dalla Cina in grandi quantità a prezzi di dumping. Si è concluso quindi, a titolo provvisorio, che eventuali insufficienze strutturali non potevano aver costituito la causa unica o principale del pregiudizio subito.

    25.   IMPATTO DELLE AFFERMAZIONI RELATIVE A DECISIONI COMMERCIALI DI NATURA SPECULATIVA ADOTTATE DAI PRODUTTORI COMUNITARI

    (108)

    Alcune parti interessate hanno affermato che la speculazione sui prezzi e sull’offerta di fragole congelate destinate al mercato comunitario era all’origine del pregiudizio subito dall’industria comunitaria e che le perdite per essa derivanti erano quindi imputabili alla stessa industria. Alcuni hanno sostenuto che i produttori polacchi hanno mantenuto prezzi artificialmente elevati durante il cattivo raccolto del 2003 riducendo l’offerta di fragole congelate e che tale strategia è stata proseguita durante la stagione 2004, obbligando in tal modo l’industria utilizzatrice a trovare altre fonti di approvvigionamento nella RPC. L’industria comunitaria si è quindi trovata con importanti scorte che ha dovuto liquidare in perdita.

    (109)

    Le affermazioni relative al pregiudizio autoinflitto non hanno potuto essere ulteriormente provate. Inoltre, l’analisi dei dati relativi alle vendite e alle scorte dei produttori comunitari inseriti nel campione, analizzati in modo particolareggiato ai punti 6.1.2 e 6.1.3, non consente di confermare tali osservazioni. I prezzi elevati nel 2003 hanno coinciso con costi elevati delle materie prime dovuti al cattivo raccolto stagionale. I livelli di scorte alla fine di questo periodo erano d’altro canto i più bassi registrati nel corso del periodo in esame. Nel 2004, la produzione ha ritrovato i livelli del 2002 e tale aumento si è accompagnato ad un calo dei prezzi di vendita. Malgrado tale calo dei prezzi, l’industria comunitaria non è riuscita a smaltire la sua produzione durante l’anno, e ciò ha comportato un aumento notevole delle scorte di fine anno nel 2004. Durante il periodo d’inchiesta, l’industria comunitaria è stata costretta ad abbassare ulteriormente i suoi prezzi di vendita. Tale diminuzione si spiega in parte con la necessità di liquidare le scorte accumulate nell’anno precedente. Tuttavia, il principale fattore alla base di tale diminuzione dei prezzi era la necessità di reagire contro i prezzi di dumping dei prodotti importati dalla RPC che erano in quell’anno ulteriormente diminuiti del 24 % rispetto al 2004.

    (110)

    Anche se, in teoria, era possibile per l’industria comunitaria liquidare ulteriormente le scorte nel 2004, ciò non poteva essere fatto se non a prezzi di perdita. Sembra quindi chiaro che l’industria comunitaria si trovava in una situazione pregiudizievole sia nel 2004 che nel 2005. Il problema essenziale che tale industria ha dovuto affrontare era l’aumento del volume di importazioni in regime di dumping a livelli di prezzo molto bassi che sottoquotavano i prezzi dell’industria comunitaria, e non le decisioni in materia di gestione del calendario di vendita delle scorte del prodotto in esame.

    26.   IMPATTO DELLE FLUTTUAZIONI MONETARIE

    (111)

    Un altro fattore indicato come causa del pregiudizio è la diminuzione del tasso di cambio del dollaro USA (collegato al renminbi cinese) rispetto all’euro. Il deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro è stato pari a circa il 34 % nel corso del periodo considerato.

    (112)

    Quanto invece ai margini di pregiudizio, è possibile che il deprezzamento del dollaro abbia incoraggiato l’aumento delle importazioni del prodotto in esame nella Comunità. Non esistono tuttavia prove di un legame tra la diminuzione dei prezzi delle importazioni originarie della Cina sul mercato comunitario e il deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro. Ne è prova il fatto che il calo dei prezzi delle importazioni originarie della Cina è più importante del deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro; un confronto da un anno all’altro mostra fluttuazioni della moneta che non si sono riflesse nei prezzi all’importazione. A titolo d’esempio, durante il periodo d’inchiesta, il dollaro si è deprezzato di circa il 10 % nei confronti dell’euro, mentre la diminuzione dei prezzi delle importazioni originarie della Cina era pari al 24 %.

    27.   CONCLUSIONI SULLE CAUSE DEL PREGIUDIZIO

    (113)

    È opportuno ricordare che, in questo caso, il calo della produzione e l’aumento delle scorte, parallelamente ad una depressione dei prezzi che comportava un diminuzione della redditività, sono le prime prove del pregiudizio. Tenuto conto del fatto che le importazioni dalla RPC in aumento rapido sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, nulla indica che gli altri fattori sopra menzionati abbiano potuto essere tanto importanti da eliminare il legame di causalità tra le importazioni di prodotti oggetto di dumping provenienti dalla RPC e il notevole pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nessun altro fattore di pregiudizio è stato constatato nel corso dell’inchiesta.

    (114)

    Sulla base della suddetta analisi degli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria comunitaria, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il grave pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

    E.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    28.   CONSIDERAZIONI GENERALI

    (115)

    Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che l’istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni dal paese in questione sarebbe contraria all’interesse della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, vale a dire l’industria comunitaria, gli importatori, i trasformatori/utilizzatori e i fornitori. La Commissione ha inviato questionari, in particolare agli importatori e agli utilizzatori industriali di fragole congelate.

    29.   INTERESSE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

    (116)

    L’industria comunitaria soffre di un’ondata di importazioni a basso prezzo di fragole congelate provenienti dalla RPC. Si ricorda altresì che gli indicatori economici dell’industria comunitaria sopra riportati hanno evidenziato un deterioramento dei risultati finanziari nel periodo in esame. Tenuto conto della natura del pregiudizio (prevalentemente una depressione dei prezzi e una diminuzione degli utili) e della tendenza all’aumento delle importazioni del prodotto in esame, un nuovo deterioramento della situazione dell’industria comunitaria sarebbe inevitabile se non venissero adottate misure.

    (117)

    L’inchiesta ha mostrato che la produzione comunitaria viene realizzata da un gran numero di produttori dell’industria del freddo con l’impiego di circa 2 700 persone nella produzione e nella vendita del prodotto in questione. Le fragole congelate costituiscono un prodotto importante per l’insieme dell’industria comunitaria del freddo. Per le società che hanno risposto al questionario di campionamento, il prodotto in esame rappresentava più del 10 % del fatturato totale. Se non fossero adottate misure, i prezzi continuerebbero a diminuire e i produttori comunitari dovrebbero affrontare ulteriori importanti perdite. Considerando la delicata situazione finanziaria dei produttori comunitari, si prevede che alcuni di loro debbano già arrestare la loro produzione a breve scadenza se non verranno adottate misure. È probabile quindi che i 2 700 posti di lavoro stimati dovrebbero essere considerevolmente ridotti. Inoltre, se non saranno istituite misure, è estremamente probabile che le varie industrie utilizzatrici dovranno affrontare un’insufficienza dell’approvvigionamento a medio e lungo termine poiché gli agricoltori non coltiveranno più fragole per l’industria di trasformazione a causa del basso livello di prezzo delle fragole stesse. Gli effetti di una diminuzione della manodopera sarebbero particolarmente gravi in questo settore, poiché numerosi produttori dell’industria comunitaria sono stabiliti in regioni rurali e svolgono un ruolo importante per il livello di occupazione della popolazione locale. Da quanto precede deriva che l’industria comunitaria trarrebbe chiaramente vantaggio dall’adozione di misure antidumping.

    (118)

    Se saranno adottate misure antidumping i produttori comunitari saranno verosimilmente in grado di aumentare i prezzi di vendita sino a un livello che possa garantire loro un margine ragionevole di utile e ristabilire una concorrenza equa tra l’industria comunitaria e i produttori esportatori della RPC. Inoltre, l’istituzione di misure consentirebbe all’industria comunitaria anche di proseguire il suo processo di ristrutturazione.

    (119)

    Si conclude pertanto in via provvisoria che l’adozione di misure antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

    30.   INTERESSE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI

    (120)

    Quattro importatori indipendenti hanno risposto al questionario. Un altro importatore indipendente e tre associazioni di importatori hanno fatto conoscere il loro punto di vista per iscritto o oralmente.

    (121)

    Delle quattro società che hanno risposto al questionario, solo tre hanno completato la parte relativa al volume delle importazioni. Tale volume rappresenta meno del 5 % delle importazioni totali del prodotto in esame proveniente dalla RPC durante il periodo d’inchiesta.

    (122)

    Uno degli importatori che hanno cooperato ha approvato l’istituzione di misure a condizione che siano stabilite per una durata limitata e sotto una forma tale da consentire una concorrenza efficace.

    (123)

    Due degli importatori che hanno cooperato si sono opposti all’istituzione di misure ed hanno sottolineato che tale iniziativa non sarebbe nell’interesse della Comunità dal momento che il problema è limitato alla Polonia; hanno suggerito che l’interesse dell’industria di un solo Stato membro doveva essere messo a confronto con gli interessi di numerosi altri Stati membri nei quali gli importatori rischiano di subire perdite economiche qualora fossero applicati i dazi antidumping. Tali importatori che hanno cooperato hanno sostenuto inoltre che l’istituzione di misure influenzerebbe negativamente i loro contatti con i produttori esportatori della RPC, nonché l’assistenza fornita a questi ultimi sotto forma di azioni di formazione e di istruzione.

    (124)

    Tuttavia, lo scopo delle misure antidumping non è né di vietare le importazioni, né di ostacolare l’attività degli importatori comunitari. È opportuno rilevare che tutti gli importatori che hanno cooperato acquistano anche notevoli quantità di fragole congelate a produttori polacchi della Comunità e che le loro attività comprendono anche il trattamento ulteriore del prodotto in esame.

    (125)

    Inoltre, l’impatto globale del dazio sui risultati degli importatori dovrebbe essere minimo. Gli importatori acquistano generalmente una vasta gamma di prodotti alimentari molto diversificati. Le fragole congelate rappresentano abitualmente non più del 10 % delle loro importazioni totali. L’effetto del dazio sarà quindi probabilmente diluito.

    (126)

    Considerando che gli importatori in questo settore sono in rapporti commerciali sia con fornitori polacchi sia con fornitori cinesi, e tenuto conto del tasso moderato del dazio che sarebbe istituito, il mercato non sarebbe chiuso alle importazioni provenienti dalla RPC e non ci si aspetta un impatto notevole sugli importatori. Inoltre, sono disponibili anche fonti alternative di approvvigionamento del prodotto da altri paesi terzi (ad esempio il Marocco) sulle quali non grava alcun dazio.

    31.   INTERESSE DEGLI UTILIZZATORI

    31.1.   Osservazione preliminare

    (127)

    Nove società utilizzatrici, vale a dire società di trasformazione delle fragole congelate, hanno fornito risposte al questionario. Tuttavia alcune di esse erano di qualità mediocre e omettevano di comunicare dati essenziali sugli acquisti e sull’utilizzazione del prodotto in esame, nonché sui relativi costi. Alcune osservazioni sono state inviate anche da tre associazioni di trasformatori e da un ulteriore trasformatore. Tutte le organizzazioni di utilizzatori e tutti i trasformatori interessati alla procedura si sono opposti all’istituzione di misure. In totale, le società utilizzatrici che hanno fornito nella loro risposta al questionario i dati adeguati riguardanti gli acquisti hanno rappresentato il 12 % di importazioni supplementari provenienti dal paese in questione verso la Comunità (che vengono ad aggiungersi al 4 % realizzato dagli importatori). Le associazioni di utilizzatori che hanno presentato osservazioni relative alla procedura rappresentano, secondo le loro stesse affermazioni, attraverso i loro membri, 170 000 tonnellate, vale a dire l’80 % del consumo totale di fragole congelate nella Comunità.

    31.2.   L’utilizzazione delle fragole congelate

    (128)

    Le fragole congelate si definiscono come un prodotto semilavorato destinato principalmente ad un’ulteriore trasformazione anche se una piccola parte viene venduta al commercio al dettaglio per il consumo diretto. Si stima che il consumo diretto di fragole congelate da parte del settore della ristorazione e delle famiglie non superi le 20 000 tonnellate annue. I principali utilizzatori di fragole congelate sono i trasformatori la cui attività consiste nel produrre marmellate, preparati di frutta destinati principalmente all’industria del latte e bevande alla frutta. La produzione di marmellata di fragole è relativamente stabile nella Comunità ed è stimata a 230 000-250 000 tonnellate l’anno. Il consumo stimato di fragole congelate per questo settore è pari a 100 000 tonnellate l’anno. Contrariamente alla produzione di confetture, gelatine e marmellate, il settore delle preparazioni a base di frutta, e in particolare l’industria del latte, hanno registrato una continua crescita durante lo stesso periodo. Le fragole procurano un aroma molto apprezzato nei settori delle preparazioni a base di frutta e dei prodotti del latte ed occupano un posto importante nella produzione totale di questi due settori. Si stima che circa 110 000 tonnellate di fragole siano consumate dall’industria del prodotti del latte freschi e dei gelati alimentari. L’aroma di fragola ha un ruolo molto più limitato nella produzione totale di bevande aromatizzate alla frutta — anche se mantiene una certa importanza — piuttosto che nei settori delle confetture e delle preparazioni a base di frutta.

    (129)

    Riassumendo, se si esclude il segmento delle preparazioni a base di frutta (poiché non sono prodotti finali venduti ai consumatori), le fragole congelate sono principalmente utilizzate, in proporzioni quasi uguali, nei segmenti della fabbricazione di confetture e di prodotti del latte.

    31.3.   Insufficienza dell’offerta e necessità di ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento di fragole congelate

    (130)

    I settori dell’industria che utilizzano fragole congelate hanno indicato che l’approvvigionamento di differenti varietà e qualità di fragole congelate è essenziale per la loro produzione poiché le ricette impiegate dall’industria si basano generalmente su miscugli di fragole di varia fonte. Le differenze nelle preferenze e la domanda dei consumatori dell’Unione europea sono altri fattori che spiegano il ricorso dell’industria a tutta una serie di fonti di materie prime. Inoltre, gli utilizzatori che hanno cooperato hanno ammesso che varie fonti di approvvigionamento sono necessarie per garantire un’offerta di fragole congelate in quantità sufficienti durante tutto l’anno. Le società di trasformazione che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che l’introduzione di misure provocherebbe una penuria nell’approvvigionamento di fragole congelate in questo settore, sia in termini di quantità che di qualità necessaria alla produzione. Infine, l’introduzione di misure sarebbe in contraddizione con gli investimenti notevoli effettuati dai produttori esportatori cinesi e sostenuti dagli utilizzatori al fine di garantire che tutte le norme di sicurezza applicabili siano rispettate dai produttori esportatori cinesi.

    (131)

    La produzione di fragole congelate nell’Unione europea è principalmente concentrata in Polonia, paese nel quale la produzione è quasi esclusivamente concentrata sul congelamento della varietà di fragole Senga Sengana. Questa varietà è apprezzata dall’industria di trasformazione della frutta poiché conserva le sue qualità gustative e il suo colore nel corso del processo di congelamento. L’importante capacità di immagazzinamento dei produttori polacchi di fragole congelate consente di scaglionare le consegne nel corso dell’anno, anche se vi è una sola raccolta di fragole fresche l’anno in Polonia. Sembrerebbe pertanto che le fragole congelate polacche, aggiunte alle fonti d’importazione che non saranno colpite dai dazi antidumping (Turchia e Marocco), consentirebbero di garantire un approvvigionamento regolare di fragole di tutte le qualità richieste dall’industria di trasformazione (soprattutto per quanto riguarda le confetture).

    (132)

    Solo nel 2003 i produttori della RPC hanno cominciato ad esportare fragole congelate in maggiori quantità (vedasi il considerando 60). In quell’anno, le importazioni provenienti dalla RPC sono aumentate del 324 %. Risulta che tutte le altre fonti di approvvigionamento riunite avevano fornito ai trasformatori della Comunità le varietà e le qualità richieste per fabbricare i prodotti finali corrispondenti. Le esportazioni provenienti dalla RPC comprendono un certo numero di varietà e di qualità differenti di fragole congelate le cui consegne iniziano a giugno e raggiungono un massimo nel mese d’agosto.

    (133)

    Com’è stato indicato in precedenza al considerando 124, le misure antidumping non hanno lo scopo di vietare le importazioni né di ostacolare le attività dell’industria di trasformazione alimentare della Comunità. Tali misure non intendono impedire all’industria della trasformazione alimentare di essere approvvigionata durante tutto l’anno o di avere accesso alle differenti varietà di cui ha bisogno. Al contrario, l’industria utilizzatrice ha sottolineato che la disponibilità di fragole congelate della Comunità, e in particolare della Polonia, è essenziale per la produzione di tutta una gamma di prodotti quali le confetture, gli yogurt e le preparazioni di frutta considerando le caratteristiche specifiche della varietà Senga Sengana. Si deve ritenere pertanto che è anche nell’interesse degli utilizzatori garantire la continuità della produzione comunitaria. Quanto ai trasformatori comunitari, sembra che essi dipendano molto meno dalle fragole congelate originarie della RPC, se si considerano i loro schemi di approvvigionamento precedenti al 2002 e il fatto che essi importano anche maggiori quantità provenienti da altre fonti come la Turchia e il Marocco. Si può quindi concludere con certezza che, tenuto conto dei fatti sopra menzionati, si può escludere qualunque rischio di penuria di approvvigionamento dovuto alle misure antidumping. È opportuno rilevare al riguardo che uno dei principali produttori di confetture della Comunità non ha direttamente importato il prodotto in esame dalla RPC.

    31.4.   Aumento dei costi della materia prima e mancanza di concorrenza

    (134)

    Numerosi utilizzatori che hanno cooperato hanno affermato che l’introduzione di misure comporterebbe un aumento significativo dei costi, destabilizzerebbe i prezzi delle materie prime ed ostacolerebbe la concorrenza nel mercato europeo, lasciando come sola scelta ai trasformatori di approviggionarsi di fragole congelate in Polonia. Si è sostenuto inoltre che l’aumento dei costi della materia prima subito dall’industria della trasformazione, considerando l’attuale struttura del mercato, non avrebbe potuto ripercuotersi sui dettaglianti nella catena di distribuzione.

    (135)

    L’industria utilizzatrice ha dimostrato che il prodotto in esame rappresenta una proporzione non trascurabile del costo di produzione delle confetture (circa il 30-40 %). È opportuno tuttavia ricordare che le confetture, come riconosce l’industria stessa, sono generalmente costituite da un miscuglio di fragole di varia origine nel quale le fragole originarie dalla Cina rappresenterebbero solo il 20 % circa. Un’analisi d’impatto mostra che le imprese dovrebbero subire un aumento dei costi solo dell’ordine del 2,5 %. Inoltre, nessuna delle industrie di trasformazione, sia nella produzione di confetture sia nel settore dei prodotti del latte, dipende esclusivamente dai prodotti contenenti fragole congelate. Al contrario, questi prodotti rappresentano generalmente solo il 10 % del fatturato totale di questa società. Nell’insieme, queste misure dovrebbero avere solo un effetto marginale sul costo totale di produzione e sulla redditività degli utilizzatori.

    (136)

    D’altro canto, visto il numero di operatori sul mercato europeo e i volumi notevoli di importazioni provenienti da una serie di paesi terzi, non vi è alcun rischio di distorsione della concorrenza nel mercato europeo, anche supponendo che le esportazioni dalla RPC diminuiscano sostanzialmente.

    31.5.   Conclusioni in merito all’interesse degli utilizzatori

    (137)

    Tenuto conto di quanto precede, è improbabile che le misure antidumping comportino una penuria di approvvigionamento o una mancanza di concorrenza sul mercato della Comunità, in particolare considerando il fatto che le fragole congelate cinesi manterranno certamente una quota di mercato importante e che esiste un certo numero di produttori esportatori in altri paesi terzi. Quanto all’impatto in termini di costo per gli utilizzatori, è risultato che sarebbe trascurabile e non influenzerebbe sensibilmente la concorrenzialità e i risultati dell’industria della trasformazione alimentare. Inoltre, l’industria utilizzatrice ha sottolineato che la produzione polacca di fragole congelate era essenziale per il settore della trasformazione della frutta e che le misure che contribuissero al mantenimento di una produzione comunitaria economicamente conveniente dovrebbero risultare in definitiva benefiche per l’industria utilizzatrice. Per questo motivo si considera a titolo provvisorio che l’impatto sugli utilizzatori non sarebbe sostanziale.

    32.   INTERESSE DEI FORNITORI

    (138)

    Nessun agricoltore individuale ha comunicato informazioni nel quadro della presente inchiesta. Per questo motivo, le informazioni relative a questo settore provengono dalla direzione generale dell’Agricoltura della Commissione europea e dalle autorità agricole polacche competenti in materia, considerando che la Polonia è il principale produttore di fragole destinate al congelamento nell’Unione europea. Contrariamente alla produzione di altri Stati membri orientata verso il mercato della frutta fresca, le fragole coltivate in Polonia sono quasi esclusivamente destinate al congelamento e all’ulteriore trasformazione. Gli indicatori mostrano che il settore della coltura delle fragole attraversa attualmente una fase di consolidamento con aziende meno numerose ma di maggiori dimensioni. Secondo le stime, il numero di produttori commerciali in Polonia è diminuito, passando da 153 000 nel 1996 a 96 700 nel 2002. Anche se questo numero è probabilmente ancora diminuito in seguito al consolidamento degli ultimi anni, la coltivazione di fragole costituisce tuttavia ancora un’attività economica importante per un grande numero di aziende agricole in Polonia.

    (139)

    Il prezzo delle fragole fresche destinate all’industria della trasformazione ha tendenzialmente fluttuato in funzione dell’offerta e del volume del raccolto. Tuttavia, dal 2004 i prezzi evolvono ad un livello inferiore ai costi di produzione, e ciò comporta perdite per gli agricoltori. L’aumento delle importazioni a basso prezzo provenienti dalla RPC, che ha obbligato l’industria comunitaria a ridurre il costo delle materie prime proponendo prezzi sempre più bassi agli agricoltori, è considerato come la principale causa di questa situazione. Nell’ipotesi in cui questa evoluzione del prezzo delle materie prime prosegua, si prevede che alcuni agricoltori cesseranno probabilmente di coltivare fragole e che ciò provocherà una penuria nell’approvvigionamento dell’industria della trasformazione. Se verranno introdotte misure, l’industria comunitaria sarà probabilmente in grado di vendere il prodotto in esame a prezzi più elevati e quindi di pagare prezzi maggiori ai fornitori di fragole.

    (140)

    È chiaro che le misure sarebbero nell’interesse del settore dei fornitori nella misura in cui consentirebbero loro di operare a livelli economicamente redditizi.

    33.   CONCLUSIONI IN MERITO ALL’INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (141)

    È evidente che l’istituzione di misure nei confronti delle importazioni di fragole congelate originarie della RPC sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria. Per quanto riguarda sia gli importatori/operatori commerciali, sia le industrie utilizzatrici, si ritiene che l’eventuale impatto sui prezzi delle fragole congelate sarebbe di portata marginale. D’altro canto, le perdite di quote di mercato, le riduzioni di prezzo e le perdite finanziarie registrate dall’industria comunitaria, compresi i fornitori della materia prima, sarebbero con ogni probabilità maggiori se le misure non fossero adottate.

    (142)

    In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di fragole congelate originarie della Cina.

    F.   MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

    34.   LIVELLO NECESSARIO PER ELIMINARE IL PREGIUDIZIO

    (143)

    Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al conseguente pregiudizio e all’interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire misure per impedire che le importazioni in dumping provenienti dalla RPC arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria comunitaria.

    (144)

    Le misure dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni, senza tuttavia superare il margine di dumping accertato. Nel calcolare l’aliquota del dazio necessaria per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping, si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all’industria comunitaria di coprire i suoi costi di produzione e ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe ragionevolmente essere realizzato da un’azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, vale a dire escludendo la presenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Il margine di utile, al lordo delle imposte, utilizzato per questo calcolo, è pari al 6,5 % del fatturato, sulla base degli utili medi ottenuti prima della presenza delle importazioni oggetto di dumping nel 2002. Gli elevati utili realizzati nel 2003 non sono stati presi in considerazione dato il livello eccezionalmente elevato dei prezzi e degli utili nell’anno in questione. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, è stato accertato in via preliminare che un margine di profitto del 6,5 % sul fatturato poteva essere considerato un livello adeguato che l’industria comunitaria poteva prevedere di ottenere in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. È stato quindi calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria comunitaria. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sommando i costi di produzione al sopramenzionato margine di utile del 6,5 %.

    (145)

    Il livello dell’aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all’importazione medio ponderato e il prezzo medio non pregiudizievole. Si è proceduto ad un adeguamento, sotto forma di una maggiorazione del 15,4 % dei prezzi all’importazione, per coprire il dazio doganale normale (14,4 %) e le spese di movimentazione connesse all’importazione (1 %).

    (146)

    Le eventuali differenze risultanti da tale confronto sono state espresse come percentuale del valore medio cif all’importazione. L’inchiesta ha mostrato che il prodotto in esame venduto nel mercato comunitario dai produttori esportatori era comparabile al prodotto in questione venduto sullo stesso mercato dall’industria comunitaria. Il calcolo è stato quindi effettuato su una base da media a media.

    (147)

    I margini medi ponderati di pregiudizio provvisori per le imprese cui è stato concesso il trattamento individuale o il MET sono i seguenti:

    Yantai Yongchang Foodstuff

    18,1 %

    Dandong Junao Foodstuff

    12,6 %

    (148)

    Si ricorda che per il calcolo del livello nazionale di eliminazione del pregiudizio applicabile a tutti gli altri esportatori della RPC la collaborazione è stata scarsa. È stato pertanto calcolato un margine medio ponderato sulla base a) del margine di pregiudizio degli esportatori che hanno cooperato, che non beneficiano né dello statuto di società operante in condizioni di un’economia di mercato né del trattamento individuale, e b) del margine di pregiudizio della società che ha raggiunto il livello più elevato tra le società che non beneficiano né dello statuto di società operante nelle condizioni di un’economia di mercato né del trattamento individuale e che rappresentano le imprese che non hanno cooperato. Il livello d’eliminazione del pregiudizio su scala nazionale era del 34,2 %, il che corrisponde alla media ponderata dei due elementi sopra menzionati.

    35.   MISURE PROVVISORIE

    (149)

    Alla luce di quanto precede, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC. Tali dazi andrebbero fissati al livello del margine più basso di dumping e pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.

    (150)

    Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento applicabili a titolo individuale ad alcune società sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre imprese») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e realizzati dalle imprese in questione e conseguentemente dalle persone giuridiche specifiche citate. I prodotti importati fabbricati da qualsiasi altra impresa non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, con ragione sociale e indirizzo, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota di dazio applicabile a «tutte le altre imprese».

    (151)

    Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o a cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento sarà opportunamente modificato mediante l’aggiornamento dell’elenco di società che beneficiano delle aliquote di dazio individuali.

    (152)

    Al fine di garantire un’adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del margine residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni verso la Comunità durante il PI.

    (153)

    La Commissione propone pertanto i seguenti dazi antidumping provvisori:

    Società

    Margine di eliminazione del pregiudizio

    Margine di dumping

    Dazio antidumping proposto

    Yantai Yongchang Foodstuff

    18,1 %

    0 %

    0 %

    Dandong Junao Foodstuff

    12,6 %

    31,1 %

    12,6 %

    Tutte le altre società

    34,2 %

    66,9 %

    34,2 %

    G.   DISPOSIZIONE FINALE

    (154)

    Ai fini di una buona gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate, che si sono manifestate entro il termine stabilito nell’avviso di apertura, possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere ascoltate. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all’istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate in vista dell’adozione di eventuali dazi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11, 0811 10 19 e 0811 10 90.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti:

    Produttore

    Dazio antidumping

    %

    Codice addizionale TARIC

    Yantai Yongchang Foodstuff

    0

    A779

    Dandong Junao Foodstuff

    12,6

    A780

    Tutte le altre società

    34,2

    A999

    3.   L’immissione per la libera circolazione nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

    4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione alla Commissione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

    In forza dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    L’articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2006.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU C 14 del 19.1.2006, pag. 14.

    (3)  

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione B

    Ufficio J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles


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