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Document 32006R1194

Regolamento (CE) n. 1194/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006 , recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Portogallo

GU L 215 del 5.8.2006, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1194/oj

5.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1194/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2006

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per i vini da tavola in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, lettera f),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta a una notevole eccedenza. Tale provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

(2)

Il Portogallo ha chiesto l'apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio.

(3)

Sul mercato dei vini da tavola del Portogallo sono presenti notevoli eccedenze che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna 2005/2006. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini da tavola a un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato.

(4)

Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 200 000 ettolitri di vini da tavola.

(5)

La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), in relazione al provvedimento di distillazione previsto all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo di intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(6)

È necessario fissare il prezzo di acquisto che il distillatore deve pagare al produttore a un livello che, pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dal provvedimento, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato.

(7)

Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo di intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi commestibili, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta in Portogallo una distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 200 000 ettolitri di vini da tavola, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 1623/2000 riguardo a detto tipo di distillazione.

Articolo 2

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito «il contratto») dal 16 agosto 2006 al 15 settembre 2006.

Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.

I contratti non sono trasferibili.

Articolo 3

1.   Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti, qualora il quantitativo globale oggetto dei contratti presentati all'organismo di intervento superi quello fissato all'articolo 1.

2.   Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare i contratti entro il 31 ottobre 2006. Ai fini dell'approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 15 novembre 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.

3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 febbraio 2007. L'alcole prodotto è consegnato all'organismo di intervento, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 maggio 2007.

2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.

Articolo 5

Il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl.

Articolo 6

1.   Il distillatore consegna all'organismo di intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.

2.   Il prezzo che l'organismo di intervento deve pagare al distillatore per l'alcole greggio da questi conferito è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell'articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Su tale importo il distillatore può ricevere un anticipo pari a 1,122 EUR per % vol/hl. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).


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