Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1167

    Regolamento (CE) n. 1167/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006 , relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti hampes della specie bovina congelati

    GU L 211 del 1.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1167/oj

    1.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 211/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1167/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 2006

    relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

    visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2006/2007.

    (2)

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,57372 % del quantitativo richiesto.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).


    Top