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Document 32006R1088

    Regolamento (CE) n. 1088/2006 della Commissione, del 14 luglio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

    GU L 195 del 15.7.2006, p. 4–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1088/oj

    15.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 195/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1088/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 14 luglio 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall’organismo d’intervento polacco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione (2) ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 246 437 tonnellate di granturco detenute dall’organismo d’intervento polacco.

    (2)

    Tenuto conto dell’attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall’organismo d’intervento polacco sul mercato interno portando la gara permanente a 253 437 tonnellate.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1164/2005.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è così modificato:

    1)

    All’articolo 1, il quantitativo «246 437 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «253 437 tonnellate».

    2)

    Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «246 437 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «253 397 tonnellate».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

    (2)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/2006 (GU L 170 del 23.6.2006, pag. 3).


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