This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006R0437
Commission Regulation (EC) No 437/2006 of 16 March 2006 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 437/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 437/2006 della Commissione, del 16 marzo 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 80 del 17.3.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 488–491
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32006R0437R(01) | (MT) |
17.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 437/2006 DELLA COMMISSIONE
del 16 marzo 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci. |
(3) |
Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.
Articolo 2
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2006.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 267/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 1)
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Indumento leggero monocolore di stoffa a maglia di fibre sintetiche o artificiali (90 % filati di poliammide, 10 % filati di elastomeri) destinato a coprire la parte inferiore del corpo dalla vita a metà coscia avvolgendo ogni gamba separatamente, munito di un'apertura anteriore senza alcun sistema di chiusura e sprovvisto di apertura in vita. L'indumento è stretto in vita da un elastico e presenta un orlo all'estremità delle gambe. Su ciascuna delle due parti laterali dell'indumento è applicata una tasca munita di una chiusura lampo; ogni tasca contiene una protezione ovale amovibile prodotta in serie. Tali protezioni sono di plastica dura sul lato esterno e sono imbottite con materiale spugnoso all'interno. Le protezioni sono ideate per impedire lesioni ai fianchi in caso di caduta e assorbono gli urti all'altezza dell'anca. (mutande per uomo) (cfr. fotografie n. 636 A + B + C) (1) |
6107 12 00 |
La classificazione è determinata dalle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6, dal primo paragrafo della nota 9 del capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6107 e 6107 12 00. Le protezioni sono intese ad impedire lesioni ai fianchi in caso di caduta. L'indumento quindi non può essere classificato nella voce 9021 tra gli «oggetti e apparecchi di ortopedia», in quanto le protezioni non prevengono le deformazioni del corpo né sostengono o mantengono a posto degli organi ai sensi del primo paragrafo della nota 6 del capitolo 90. Mancano quindi all'articolo le caratteristiche essenziali delle merci del capitolo 90, ossia «la rifinitura della loro confezione e la loro grande precisione» di funzionamento [cfr. il punto 37 della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei procedimenti riuniti da C-260/00 a C-263/00 del 7 novembre 2002 (Lohmann) e le note esplicative del Sistema armonizzato, capitolo 90, Considerazioni generali, parte I, primo paragrafo]. Inoltre, le protezioni non sono fatte su misura né sono adattabili alla morfologia specifica di chi indossa l'indumento. Quest' ultimo pertanto è un «prodotto di uso comune» e, come tale, in virtù del punto 37 della sentenza sopraccitata, non rientra nella voce 9021. La merce è un articolo composto costituito da un paio di mutande in materia tessile e da protezioni in materia plastica. La merce è concepita come mutande che forniscono anche una protezione contro certe lesioni. Pertanto, ai sensi della regola generale 3 b), il carattere essenziale è conferito dalle mutande e non dalle protezioni. L'indumento è classificato come indumento per uomo o ragazzo ai sensi del primo paragrafo della nota 9 del capitolo 61, in quanto il taglio (specialmente la particolare forma dell'apertura anteriore) indica con chiarezza che è stato progettato come indumento per uomo. |
(1) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.