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Document 32006R0267
Council Regulation (EC) No 267/2006 of 30 January 2006 concerning the implementation of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and Australia pursuant to Article XXIV:6 and Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions in the schedules of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic in the course of their accession to the European Union, supplementing Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 47 del 17.2.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 209–210
(MT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | modifica | allegato 1 | 31/03/2006 |
17.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 267/2006 DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2006
relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune. |
(2) |
Con la decisione 2006/106/CE, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, detto accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994. |
(3) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere corrispondentemente integrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte terza, sezione III, l’allegato 7 intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire» è integrato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.
Per il Consiglio
La presidente
U. PLASSNIK
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2005 (GU L 82 del 31.3.2005, pag. 1).
(2) Cfr. la pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati ex codici NC, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
(L’ammissione al beneficio di questi contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia) |
||
Codice NC |
Designazione delle merci |
Altri termini e condizioni |
Numero voce tariffaria 0204 |
Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate |
aumento di 136 t (peso carcassa) del contingente assegnato all’Australia |
Numero voce tariffaria 1701 11 10 |
Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati |
attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 t, dazio contingentale di 98 EUR/t (1) |
Numero voce tariffaria 0202 20 30 0202 30 0206 29 91 |
Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione. |
aumento di 4 003 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
Numero voce tariffaria ex 0201 ex 0202 ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 |
Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate |
aumento di 150 t (peso prodotto) del contingente assegnato all’Australia |
Numero voce tariffaria ex 0406 90 21 |
Formaggio Cheddar |
aumento di 461 t del contingente assegnato all’Australia |
Numero voce tariffaria 0405 10 0405 90 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte |
aumento di 1 360 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario |
(1) Dazio applicabile agli zuccheri greggi con una resa del 92 % (cfr. inoltre nota complementare 2 al capitolo 17).