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Document 32006R0095

Regolamento (CE) n. 95/2006 della Commissione, del 19 gennaio 2006 , recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

GU L 15 del 20.1.2006, p. 42–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/95/oj

20.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/42


REGOLAMENTO (CE) N. 95/2006 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2006

recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 192/2002 della Commissione, del 31 gennaio 2002, recante modalità per il rilascio dei titoli d’importazione relativi allo zucchero e alle miscele di zucchero e cacao con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 6, paragrafo 4, dell’allegato III della decisione 2001/822/CE ammette il cumulo ACP/PTOM/CE dell’origine per i prodotti di cui al capitolo 17 e alle voci tariffarie 1806 10 30 e 1806 10 90, per un quantitativo annuo di 28 000 tonnellate di zucchero.

(2)

A norma del regolamento (CE) n. 192/2002, sono state presentate alle autorità nazionali domande relative al rilascio di titoli d’importazione per un quantitativo totale di 84 000 tonnellate, superiore al quantitativo fissato dalla decisione 2001/822/CE.

(3)

La Commissione deve quindi fissare il coefficiente correttore di riduzione per il rilascio dei titoli d’importazione e sospendere la presentazione di nuove domande di titoli per il 2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d’importazione presentate fino al 7 gennaio 2006 ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 192/2002 sono accolte nella misura del 33,3333 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

La presentazione di nuove domande per il 2006 è sospesa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 55. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).


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