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Document 32006E0624
Council Common Position 2006/624/CFSP of 15 September 2006 amending Common Position 2005/440/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of Congo
Posizione comune 2006/624/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006 , che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Posizione comune 2006/624/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006 , che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
GU L 253 del 16.9.2006, p. 34–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 329–330
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2008; abrog. impl. da 32008E0369
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005E0440 | sostituzione | articolo 3 | 15/09/2006 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32008E0369 | 14/05/2008 |
16.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/34 |
POSIZIONE COMUNE 2006/624/PESC DEL CONSIGLIO
del 15 settembre 2006
che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
In seguito all'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1596 (2005) [«UNSCR 1596 (2005)»] del 18 aprile 2005, il Consiglio, il 13 giugno 2005, ha adottato la posizione comune 2005/440/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo. |
(2) |
Il 29 novembre 2005, il Consiglio ha adottato la decisione 2005/846/PESC (2) relativa all’attuazione della posizione comune 2005/440/PESC, inserendo nell'allegato a tale posizione comune l'elenco delle persone soggette alle misure imposte dall'UNSCR 1596 (2005). |
(3) |
Il 21 dicembre 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1649 (2005) [«UNSCR 1649 (2005)»] che estende le misure imposte dall'UNSCR 1596 (2005) ai capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi e ai capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, in particolare quelli attivi nell'Ituri, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento. |
(4) |
Il 31 luglio 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1698 (2006) [«UNSCR 1698 (2006)»] che estende le misure imposte dall'UNSCR 1596 (2005) ai responsabili politici e militari che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato, in violazione del diritto internazionale applicabile, e alle persone che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. |
(5) |
La posizione comune 2005/440/PESC dovrebbe pertanto essere modificata. |
(6) |
Le misure comunitarie applicabili alle persone di cui alla presente posizione comune sono previste nel regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
L'articolo 3 della posizione comune 2005/440/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Conformemente all'UNSCR 1596 (2005), all'UNSCR 1649 (2005) e all'UNSCR 1698 (2006), occorre imporre misure restrittive nei confronti delle seguenti persone, secondo le indicazioni del Comitato delle sanzioni:
— |
persone che violano l'embargo sulle armi, |
— |
capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi, |
— |
capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, in particolare quelli attivi nell'Ituri, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento, |
— |
capi politici e militari che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del diritto internazionale applicabile, |
— |
persone che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati. |
L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente posizione comune.»
Articolo 2
La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.
Articolo 3
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. TUOMIOJA
(1) GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.
(2) GU L 314 del 30.11.2005, pag. 35.
(3) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 84/2006 della Commissione (GU L 14 del 19.1.2006, pag. 14).