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Document 32006E0624

    Posizione comune 2006/624/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2006 , che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

    GU L 253 del 16.9.2006, p. 34–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 76M del 16.3.2007, p. 329–330 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2008; abrog. impl. da 32008E0369

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2006/624/oj

    16.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 253/34


    POSIZIONE COMUNE 2006/624/PESC DEL CONSIGLIO

    del 15 settembre 2006

    che modifica la posizione comune 2005/440/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito all'adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1596 (2005) [«UNSCR 1596 (2005)»] del 18 aprile 2005, il Consiglio, il 13 giugno 2005, ha adottato la posizione comune 2005/440/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo.

    (2)

    Il 29 novembre 2005, il Consiglio ha adottato la decisione 2005/846/PESC (2) relativa all’attuazione della posizione comune 2005/440/PESC, inserendo nell'allegato a tale posizione comune l'elenco delle persone soggette alle misure imposte dall'UNSCR 1596 (2005).

    (3)

    Il 21 dicembre 2005, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1649 (2005) [«UNSCR 1649 (2005)»] che estende le misure imposte dall'UNSCR 1596 (2005) ai capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi e ai capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, in particolare quelli attivi nell'Ituri, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento.

    (4)

    Il 31 luglio 2006, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1698 (2006) [«UNSCR 1698 (2006)»] che estende le misure imposte dall'UNSCR 1596 (2005) ai responsabili politici e militari che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato, in violazione del diritto internazionale applicabile, e alle persone che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati.

    (5)

    La posizione comune 2005/440/PESC dovrebbe pertanto essere modificata.

    (6)

    Le misure comunitarie applicabili alle persone di cui alla presente posizione comune sono previste nel regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (3),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'articolo 3 della posizione comune 2005/440/PESC è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Conformemente all'UNSCR 1596 (2005), all'UNSCR 1649 (2005) e all'UNSCR 1698 (2006), occorre imporre misure restrittive nei confronti delle seguenti persone, secondo le indicazioni del Comitato delle sanzioni:

    persone che violano l'embargo sulle armi,

    capi politici e militari dei gruppi armati stranieri attivi nella Repubblica democratica del Congo che impediscono il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tali gruppi,

    capi politici e militari delle milizie congolesi che ricevono sostegno dall'estero, in particolare quelli attivi nell'Ituri, che impediscono ai combattenti di tali milizie di partecipare al processo di disarmo, smobilitazione e reinserimento,

    capi politici e militari che reclutano o impiegano bambini nel conflitto armato in violazione del diritto internazionale applicabile,

    persone che commettono gravi violazioni del diritto internazionale implicanti atti contro i bambini in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali, sequestri e trasferimenti forzati.

    L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente posizione comune.»

    Articolo 2

    La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

    Articolo 3

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. TUOMIOJA


    (1)  GU L 152 del 15.6.2005, pag. 22.

    (2)  GU L 314 del 30.11.2005, pag. 35.

    (3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 84/2006 della Commissione (GU L 14 del 19.1.2006, pag. 14).


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