Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E0123

    Azione comune 2006/123/PESC del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    GU L 49 del 21.2.2006, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 270M del 29.9.2006, p. 239–239 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/123/oj

    21.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 49/20


    AZIONE COMUNE 2006/123/PESC DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 2006

    che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 17 ottobre 2005, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/724/PESC (1) relativa alla nomina del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM).

    (2)

    Il 24 novembre 2005, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/826/PESC (2) relativa all'istituzione di un gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT) nella FYROM che attribuisce un ruolo specifico all'RSUE nella catena di comando.

    (3)

    In base al riesame dell'azione comune 2005/724/PESC, è opportuno modificare e prorogare di 12 mesi il mandato dell'RSUE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Il mandato del sig. Erwan FOUÉRÉ quale RSUE nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, come riportato nell'azione comune 2005/724/PESC, è prorogato fino al 28 febbraio 2007.

    Articolo 2

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o marzo 2006 al 28 febbraio 2007 è pari a 675 000 EUR.

    2.   Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2006.

    Articolo 3

    L'azione comune 2005/724/PESC è modificata come segue:

    1)

    all'articolo 3, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

    «e)

    fornire un orientamento politico locale al capo del gruppo di consulenza dell'UE in materia di polizia (EUPAT), assicurare il coordinamento tra l'EUPAT e altri attori UE e assumere la responsabilità delle relazioni tra l'EUPAT e le autorità della parte ospitante e i media;

    f)

    in cooperazione con il capo dell'EUPAT e in coordinamento con la presidenza, tenere un dialogo periodico con le autorità dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sugli sviluppi delle attività dell’EUPAT.»;

    2)

    l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 9

    L’attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. L’RSUE presenta al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull’esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell’ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del Comitato politico e di sicurezza (CPS). Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.»

    Articolo 4

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.

    Articolo 5

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  GU L 272 del 18.10.2005, pag. 26.

    (2)  GU L 307 del 25.11.2005, pag. 61.


    Top