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Document 32006D0901

2006/901/CE: Decisione della Commissione, del  20 ottobre 2005 , relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE (Caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia) [notificata con il numero C(2005) 4012]

GU L 353 del 13.12.2006, pp. 45–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/901/oj

13.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 353/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2005

relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE

(Caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia)

[notificata con il numero C(2005) 4012]

I testi in lingua inglese e italiana sono i soli facenti fede

(2006/901/CE)

SINTESI DELLA DECISIONE

1.   Introduzione

Il 20 ottobre 2005 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE («la decisione»). Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenuto conto del legittimo interesse delle parti alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie, nonché nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito web della DG Concorrenza: http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html.

Dal 1995 fino all’inizio del 2002 quattro tra i principali trasformatori italiani di tabacco greggio, in particolare Deltafina, Dimon (attualmente ridenominato Mindo), Transcatab e Romana Tabacchi (in prosieguo denominati collettivamente «i trasformatori»), hanno concluso accordi e/o partecipato ad azioni concordate volti a fissare le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia (sia per gli acquisti diretti presso i produttori che per gli acquisti presso imballatori terzi) comprendenti la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato.

La decisione concerne inoltre due infrazioni distinte, svoltesi almeno dall’inizio del 1999 sino alla fine del 2001, consistenti nella fissazione da parte dell’associazione professionale dei trasformatori di tabacco italiani (Associazione Professionale Trasformatori Tabacchi Italiani, in prosieguo «APTI») dei prezzi contrattuali che avrebbe negoziato, per conto dei suoi aderenti, in vista della stipula di accordi interprofessionali con l’Unione Italiana Tabacco («UNITAB») e nella fissazione da parte di UNITAB dei prezzi che avrebbe negoziato, per conto dei suoi aderenti, con APTI in vista della stipula degli stessi accordi interprofessionali.

2.   Origine del caso e procedimento

Dopo aver ricevuto determinate informazioni sull’esistenza di accordi settoriali concernenti la fissazione di forchette di prezzo per le singole qualità di una o più varietà di tabacco greggio, il 15 gennaio 2002 la Commissione ha rivolto una domanda di informazioni all’associazione professionale dei trasformatori e dei produttori (APTI e UNITAB rispettivamente), che hanno risposto il 12 febbraio 2002.

Il 19 febbraio 2002 la Commissione ha ricevuto una richiesta di immunità dalle ammende da parte di Deltafina S.p.A. («Deltafina», il principale trasformatore italiano) in base alla comunicazione della Commissione, allora da poco adottata, relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione delle ammende nel caso di cartelli tra imprese («la comunicazione sul trattamento favorevole»). Il 6 marzo 2002 la Commissione ha concesso a Deltafina l’immunità subordinata a determinate condizioni ai sensi del punto 15 della comunicazione sul trattamento favorevole.

Il 4 e il 10 aprile 2002 la Commissione ha ricevuto altre due richieste di immunità dalle ammende rispettivamente da Dimon S.r.l. («Dimon») e da Transcatab S.p.A. («Transcatab»).

Il 18-19 aprile 2002 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di Dimon, Transcatab Trestina Azienda Tabacchi S.p.A. («Trestina») e Romana Tabacchi S.r.l. («Romana Tabacchi»).

L’8 ottobre 2002 la Commissione ha informato Dimon e Transcatab che intendeva concedere loro riduzioni dalle ammende ai termini del procedimento amministrativo (rispettivamente del 30-50 % e del 20-30 %).

Il 25 febbraio 2004 la Commissione ha avviato la procedura nel caso di specie ed ha adottato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo «CA») concedendo ai destinatari la possibilità di replicarvi per iscritto, nonché nel corso dell’audizione orale svoltasi il 22 giugno 2004.

Il 21 dicembre 2004 la Commissione ha adottato un addendum alla comunicazione degli addebiti del 25 febbraio 2004 (in prosieguo denominato «l’addendum»). Una seconda audizione orale si è quindi svolta il 1o marzo 2005.

3.   Le parti

3.1.   I trasformatori

Deltafina è l’affiliata italiana al 100 % di Universal Corporation («Universal»), il più grande mercante di tabacco a livello mondiale. Nel 2001 (l’ultimo anno intero di infrazione da parte dei trasformatori) Deltafina aveva acquistato circa il 25 % del tabacco greggio italiano. Sia Deltafina che Universal sono destinatarie della decisione.

All’epoca dell’infrazione Dimon e Transcatab erano le controllate italiane al 100 % rispettivamente di Dimon Incorporated («Dimon Inc.») e di Standard Commercial Corporation («SCC»), ossia il secondo e il terzo mercante a livello mondiale di tabacco. Dal settembre 2004 Dimon ha mutato la sua denominazione in Mindo S.r.l («Mindo») e non fa più parte del gruppo Dimon Inc. Il 13 aprile 2005 Dimon Inc. e SCC si sono fuse per costituire Alliance One International Inc. («Alliance»). Nel 2001 Dimon ha acquistato circa l’11,28 % e Transcatab il 10,8 % del tabacco greggio prodotto in Italia. Mindo, Transcatab e Alliance sono destinatarie della decisione.

Romana Tabacchi è una società appartenente ad una famiglia. Fino al 1997 ha operato in qualità di agente di un mercante internazionale di tabacco (che è stato successivamente acquistato da Dimon Inc.). Dal 1997 Romana Tabacchi opera per conto proprio. Nel 2001 ha acquistato il 9,5 % del tabacco greggio prodotto in Italia.

APTI è l’associazione italiana dei trasformatori di tabacco greggio. Conta infatti 17 membri su un totale di 59 trasformatori in Italia.

3.2.   I produttori

UNITAB Italia è l’unione italiana delle associazioni di tabacchicoltori di cui rappresenta circa l’80 %.

4.   Il settore interessato: il settore del tabacco greggio in Italia

La produzione di tabacco greggio nell’UE rappresenta circa il 5 % della produzione mondiale di tabacco greggio. La Grecia, l’Italia e la Spagna sono gli Stati membri leader in termini di tabacco prodotto, con un a produzione pari rispettivamente al 38 %, al 37,5 % e al 12 % della produzione dell’UE.

Il tabacco greggio non è un prodotto omogeneo. In Italia il Burley e il Bright sono le varietà più comuni. All’interno di ciascuna categoria si possono distinguere diversi gradi qualitativi. Una volta essiccato, i produttori vendono ai trasformatori il tabacco in colli ad un prezzo che varia in funzione della qualità del tabacco contenuto.

I trasformatori italiani di tabacco greggio acquistano tabacco greggio dai coltivatori e dalle associazioni di coltivatori in Italia (nonché tabacco pretrasformato da altri intermediari) che trasformano (o ritrasformano) e quindi rivendono in forma adeguata alle manifatture di tabacco in Italia e nel mondo. Essi sono anche denominati «imprese di prima trasformazione» in quanto sono i primi a trasformare il tabacco (rispetto alla seconda trasformazione, che è effettuata dai fabbricanti di sigarette) oppure «mercanti di foglie di tabacco» per il ruolo di intermediari che svolgono tra i coltivatori e la manifattura finale del prodotto.

Il termine «esportatore» in generale è impiegato per i trasformatori che dispongono di impianti di battitura, il che consente loro di produrre il prodotto trasformato finito (frammenti di lamina) richiesto dal fabbricante di sigarette. I trasformatori in grado di produrre unicamente foglie sfuse sono denominati «imballatori terzi» o semplicemente «imballatori». Dopo il trattamento iniziale (ossia l’eliminazione di impurità e la cernita) gli imballatori inviano il tabacco agli esportatori per un ulteriore trattamento in modo da poter offrire il tabacco ai fabbricanti. I trasformatori, cui è destinata la presente decisione, rientrano tra gli esportatori.

5.   La regolamentazione nel settore del tabacco greggio

Sia la produzione che la vendita del tabacco greggio ai trasformatori sono disciplinati dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

5.1.   L’organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio

L’organizzazione comune di mercato (1) nel settore del tabacco greggio prevede (i) un sistema di produzione per quote e (ii) un sostegno al reddito dei produttori attraverso un sistema di premi per la produzione di tabacco greggio.

Il premio è concesso unicamente rispetto al tabacco prodotto nell’ambito della quota (con taluni aggiustamenti). Dal 1998 il pagamento della parte del premio comunitario (la cosiddetta parte variabile) è stato legato alla qualità del tabacco prodotto che si riflette nel prezzo. Il pagamento della parte variabile del premio è affidato alle associazioni di produttori.

L’Organizzazione comune di mercato esige che all’inizio di ogni campagna annuale (verso marzo-maggio, quando i semi di tabacco sono trapiantati) i singoli produttori o associazioni di produttori e le singole imprese di prima trasformazione stipulino i cosiddetti «contratti di coltivazione» in base ai quali concordano «prezzi contrattuali» per ciascun grado qualitativo per le singole varietà. In questa fase, i prezzi sono spesso espressi in termini di gamma di prezzi. Da notare tuttavia che il prezzo finale (ossia «il prezzo di consegna») può unicamente essere determinato allorché ha luogo il raccolto (ossia tra ottobre e gennaio) e può variare in maniera significativa rispetto al «prezzo del contratto di coltivazione» in funzione della qualità, quantità e di ulteriori contrattazioni.

La normativa comunitaria favorisce la creazione di organizzazioni intersettoriali nel cui ambito i produttori e le imprese di prima trasformazione dovrebbero cooperare per garantire l’efficiente funzionamento del mercato. Le pratiche consistenti nella fissazione di prezzi e di quote sono espressamente vietate. Nessuna delle associazioni interessate dal presente caso costituisce un’organizzazione interprofessionale ai sensi della regolamentazione comunitaria.

5.2.   La legislazione nazionale nel settore del tabacco greggio

In Italia, la legge n. 88/88 disciplina gli accordi interprofessionali (ossia a livello settoriale) i contratti di coltivazione e la vendita dei prodotti agricoli. Più specificamente, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 88/88 gli accordi interprofessionali stabiliscono il prodotto oggetto dell’accordo, le modalità e i tempi di consegna, nonché il prezzo minimo. Incentivi (soprattutto in termini di aiuto preferenziale) sono offerti ai produttori e ai trasformatori che rispettano i termini degli accordi interprofessionali. La legge n. 88/88 è stata applicata a vari settori agricoli, incluso il settore del tabacco, nel quale APTI e UNITAB hanno concluso una serie di accordi interprofessionali (che prevedevano i prezzi contrattuali di coltivazione espressi sotto forma di prezzi minimi o forchette di prezzo) tra il 1999 e il 2001.

6.   Le pratiche oggetto della presente decisione

6.1.   L’infrazione dei trasformatori

Dal 1995 fino all’inizio del 2002 Deltafina, Dimon, Transcatab e Romana Tabacchi hanno concluso accordi e/o partecipato a pratiche concordate volte a fissare le condizioni per l’acquisto del tabacco greggio in Italia (sia per gli acquisti diretti presso i produttori che per gli acquisti presso imballatori terzi) comprendenti: (a) la fissazione dei prezzi comuni di acquisto che i trasformatori avrebbero pagato all’atto della consegna del tabacco, nonché altre condizioni commerciali; (b) la ripartizione dei fornitori e dei quantitativi; (c) lo scambio di informazioni per coordinare il loro comportamento concorrenziale in materia di acquisti; (d) la determinazione dei quantitativi e dei prezzi rispetto alla produzione eccedentaria; (e) il coordinamento delle offerte in occasione delle vendite pubbliche all’asta nel 1995 e nel 1998.

6.2.   L’infrazione di APTI

Dal 1999 fino alla fine del 2001 APTI ha stabilito la propria posizione negoziale rispetto ai prezzi per ciascun grado qualitativo delle singole varietà di tabacco da concordare con UNITAB nel quadro della stipula degli accordi interprofessionali.

6.3.   L’infrazione di UNITAB

Dal 1999 fino alla fine del 2001 UNITAB ha stabilito la propria posizione negoziale rispetto ai prezzi per ciascun grado qualitativo delle singole varietà di tabacco da concordare con APTI nel quadro della stipula degli accordi interprofessionali.

7.   Valutazione giuridica

Nella presente decisione, la Commissione constata che le pratiche testé descritte costituiscono tre infrazioni distinte (di carattere unico e continuato) dell’articolo 81 del trattato.

Tutti i partecipanti alle infrazioni cui è destinata la presente decisione sono o formano parte di imprese, associazioni di imprese o associazioni di associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 81 del trattato.

Gli accordi e/o pratiche concordate che direttamente o indirettamente fissano i prezzi di acquisto o di vendita e ripartiscono la produzione sono, per loro natura, restrittivi della concorrenza. Più specificamente il coordinamento da parte dei trasformatori del loro comportamento in materia di acquisti nel caso specifico ha inciso sugli aspetti fondamentali del loro comportamento concorrenziale e inoltre per definizione era atto ad incidere sul comportamento delle stesse società in qualsiasi altro mercato in cui sono concorrenti, inclusi i mercati a valle. Tali comportamenti sono specificamente previsti all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

Siffatti comportamenti possono, almeno potenzialmente, incidere sugli scambi di tabacco greggio tra l’Italia ed altri Stati membri, in quanto concernono una parte significativa degli acquisti di tabacco greggio italiano e riguardano un prodotto (il tabacco greggio) che è un prodotto semifinito del tabacco trasformato, il quale a sua volta è un prodotto ampiamente esportato.

La decisione esamina la questione dell’applicazione del regolamento n. 26 del Consiglio del 4 aprile 1962 (che applica talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli — «regolamento n. 26») alle pratiche in esame e conclude che le pratiche restrittive in questione non possono essere considerate «necessarie» per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e quindi ricadono interamente nel disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

Infine la decisione conclude che né la regolamentazione nazionale né la prassi amministrativa obbligavano i trasformatori a concordare i prezzi medi o massimi di acquisto del tabacco greggio o a ripartirsi i quantitativi di tabacco da comperare presso i singoli produttori. Inoltre siffatta regolamentazione non richiedeva che trasformatori e produttori concordassero collettivamente «i prezzi contrattuali» né eliminava la possibilità che adottassero un comportamento concorrenziale. Di conseguenza, gli accordi e/o le pratiche concordate tra i rappresentanti dei produttori da un lato e i trasformatori dall’altro ricadono nel disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

8.   Responsabilità delle società madri di Deltafina, Transcatab e Dimon

La decisione constata inoltre che Universal (per Deltafina), Dimon Inc. (per Dimon) e SCC (per Transcatab) hanno esercitato un’influenza decisiva sulle loro affiliate durante il periodo esaminato e dovrebbero quindi essere considerate responsabili in solido del comportamento della loro rispettiva controllata.

9.   Ammende

9.1.   Ammende inflitte rispetto alle infrazioni di UNITAB e di APTI

Per quanto concerne il comportamento dei rappresentanti dei produttori e dei trasformatori, la decisione ritiene che un’ammenda di soli 1 000 euro sia adeguata.

Benché la stipula di accordi interprofessionali in base alla legge n. 88/88 non fosse obbligatoria e di fatto per anni non sia stato concluso alcun accordo interprofessionale, la legge n. 88/88 (come applicata ulteriormente nella prassi amministrativa del ministero) ha disposto incentivi per la stipula di accordi interprofessionali contenenti prezzi minimi. Va inoltre considerato che la legge n. 88/88 è stata applicata in numerosi casi nel settore dell’agricoltura prima della stipula degli accordi interprofessionali discussi nella presente decisione, incluso nel settore del tabacco, e che il comportamento delle parti che li negoziavano non era mai stato contestato né in base alla legislazione nazionale né in base alla regolamentazione comunitaria, quantunque tali accordi fossero di dominio pubblico e fossero stati comunicati al ministero.

9.2.   Ammende inflitte per l’infrazione commessa dai trasformatori

9.2.1.   Gravità dell’infrazione commessa dai trasformatori

La natura dell’infrazione commessa dai trasformatori è considerata molto grave, dato che riguarda la fissazione dei prezzi delle varietà di tabacco greggio in Italia e la ripartizione dei quantitativi acquistati. I cartelli di acquisto possono infatti alterare la disponibilità dei produttori a produrre oltre che limitare la concorrenza tra i trasformatori nei mercati a valle. Ciò si verifica, in particolare, nei casi come il presente, quando il prodotto oggetto del cartello di acquisto (tabacco greggio) costituisce un input sostanziale delle attività svolte dai partecipanti a valle (nella fattispecie la prima trasformazione e la vendita di tabacco trasformato). La produzione di tabacco greggio in Italia rappresenta circa il 38 % della produzione comunitaria nell’ambito della quota. Il valore complessivo di tale produzione è stato di 67,338 milioni di euro nel 2001 (ultimo anno intero dell’infrazione).

9.2.2.   Peso individuale ed effetto dissuasivo

La Commissione ritiene che le ammende da infliggere ai trasformatori dovrebbero essere fissate in funzione della posizione di mercato detenuta dalle singole imprese interessate. A Deltafina dovrebbe essere comminata l’ammenda di importo iniziale più elevato in quanto risulta essere il maggior acquirente con una quota di mercato pari a circa il 25 % nel 2001 (ultimo anno intero dell’infrazione). Tenuto conto del fatto che detenevano quote più piccole del mercato del tabacco greggio in Italia (tra l’8,86 e l’11,28 %) Transcatab, Dimon e Romana Tabacchi dovrebbero essere considerate congiuntamente e ad esse dovrebbe essere comminata un’ammenda di importo iniziale più basso.

Poiché Deltafina, Transcatab e Dimon (attualmente Mindo) formano (o, nel caso di Mindo, formava) parte di gruppi di grandi dimensioni che sono parimenti destinatari della presente decisione, alle ammende ad esse inflitte dovrebbe essere applicato un fattore di maggiorazione dell’importo per garantire un effetto dissuasivo adeguato.

Per dette ragioni l’ammontare iniziale delle ammende nel caso di specie è stabilito come segue:

Deltafina

EUR 37 500 000

Transcatab

EUR 12 500 000

Dimon (Mindo)

EUR 12 500 000

Romana Tabacchi

EUR 10 000 000

9.2.3.   Durata dell’infrazione

L’infrazione commessa da Deltafina, Dimon e Transcatab è durata circa sei anni e cinque mesi. La partecipazione di Romana Tabacchi all’infrazione si ritiene che sia durata più di due anni e nove mesi.

Per dette ragioni, l’ammontare di base delle ammende da infliggere nel caso di specie dovrebbe essere stabilito come segue:

Deltafina

EUR 60 000 000

Transcatab

EUR 20 000 000

Dimon (Mindo)

EUR 20 000 000

Romana Tabacchi

EUR 12 500 000

9.2.4.   Circostanze attenuanti

È riconosciuta la circostanza attenuante in favore di Romana Tabacchi per il fatto che non ha partecipato a certi aspetti del cartello e ha agito contro la finalità del cartello al punto da provocare la reazione comune degli altri partecipanti contro il cartello.

Una circostanza attenuante è inoltre applicata a Deltafina per la sua efficace collaborazione durante il procedimento. Per le ragioni suindicate, Deltafina ha perso qualsiasi diritto a beneficiare dell’immunità dalle ammende ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. Tuttavia, tenuto conto delle circostante eccezionali del presente caso (il primo in cui veniva presentata una richiesta in base alla comunicazione sul trattamento favorevole e il primo rispetto al quale è adottata la decisione), la collaborazione di Deltafina dovrebbe essere valutata favorevolmente. La collaborazione di Deltafina è infatti stata fondamentale ed è proseguita durante l’intero procedimento (ad eccezione dei fatti discussi in prosieguo) e quindi dovrebbe fruire dell’applicazione della circostanza attenuante.

9.2.5.   Limite massimo dell’ammenda

Il limite del 10 % del fatturato fissato ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 non risulta superato nel caso di specie per quanto concerne le ammende da infliggere a Universal/Deltafina e Alliance/Transcatab-Mindo. Tuttavia, poiché Mindo non ha più alcun legame con l’ex gruppo Dimon, la sua responsabilità in solido dovrebbe essere fissata entro il limite del 10 % del fatturato realizzato durante l’esercizio sociale più recente (ossia 2,59 milioni di euro).

Una riduzione entro il limite del 10 % si impone per Romana Tabacchi.

Di conseguenza l’ammontare delle ammende è stabilito come segue:

Deltafina

EUR 30 000 000

Dimon (Mindo)

EUR 20 000 000

Transcatab

EUR 20 000 000

Romana Tabacchi

EUR 2 050 000

9.3.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

Deltafina, Dimon e Transcatab hanno presentato richiesta di trattamento favorevole in base alla comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 (cfr. sezione).

9.3.1.   La richiesta di immunità di Deltafina

In base alla comunicazione sul trattamento favorevole, la concessione dell’immunità dipende dal rispetto delle condizioni cumulative di cui al punto 11 della comunicazione. In particolare in base al punto 11, lettera a), l’impresa (cui sia stata concessa l’immunità condizionata) deve assicurare «la piena collaborazione, permanente […]».

Nell’audizione orale del 22 giugno 2004 è risultato chiaro che Deltafina aveva reso nota la sua richiesta di trattamento favorevole in una riunione del consiglio direttivo di APTI, cui avevano partecipato anche i rappresentanti di Dimon, Transcatab e Trestina. La notizia era stata divulgata prima che la Commissione avesse avuto la possibilità di svolgere gli accertamenti e quindi poteva comprometterli.

La decisione conclude che mediante tale comportamento Deltafina è venuta meno all’obbligo di cooperazione cui era tenuta ai sensi del punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole. Di conseguenza, a Deltafina non può essere concessa l’immunità.

In risposta alla difesa formulata da Deltafina riguardo a questo punto, la Commissione conferma che il punto 11, lettera a), della comunicazione sul trattamento favorevole include un obbligo di riservatezza rispetto alla richiesta di immunità, giustificato dalla necessità di garantire che non sia compromesso l’esito dei successivi accertamenti che la Commissione abbia bisogno di effettuare. Deltafina era al corrente dell’intenzione della Commissione di effettuare accertamenti a sorpresa. Tali accertamenti sono stati effettivamente organizzati e hanno avuto luogo come annunciato a Deltafina in una riunione tra Deltafina e i servizi della Commissione.

In tutti i casi nei quali un partecipante ad un cartello decida di presentare richiesta di immunità esiste un certo grado di difficoltà a mantenere segreta siffatta richiesta di immunità. Tuttavia tale difficoltà (o il fatto di averne informata la Commissione) non autorizza l’impresa che richiede l’immunità a rivelare volontariamente la sua richiesta di immunità nel corso di riunioni con concorrenti.

9.3.2.   Richiesta alternativa di Deltafina di riduzione dell’ammenda

La richiesta di immunità di Deltafina comprendeva anche una richiesta di riduzione dell’ammenda che le sarebbe stata altrimenti inflitta nel caso di specie, in caso di rifiuto da parte della DG Concorrenza della sua richiesta di immunità totale.

La decisione (basata sul tenore della comunicazione sul trattamento favorevole nonché sulla interpretazione teleologica e sistematica della medesima) constata che richieste sussidiarie di riduzione possono essere accettate unicamente qualora non sia possibile concedere l’immunità condizionale nel momento in cui viene presentata la richiesta originaria e perdono qualsiasi effetto legale una volta concessa l’immunità condizionale. Dato che a Deltafina era stata inizialmente accordata l’immunità condizionale e considerato che l’aveva persa avendo violato gli obblighi di collaborazione cui era tenuta, Deltafina non può beneficiare di una riduzione dell’ammenda.

9.3.3.   Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole a Dimon e Transcatab

La decisione conclude che la non concessione dell’immunità definitiva a Deltafina non ha alcuna incidenza sul modo in cui la comunicazione sul trattamento favorevole dovrebbe essere applicata a Dimon e Transcatab. In particolare, la comunicazione sul trattamento favorevole non giustifica alcun miglioramento delle loro posizioni in seguito al rifiuto dell’immunità definitiva a Deltafina.

Risulta infatti che sia Dimon che Transcatab hanno rispettato le condizioni ad esse imposte per effetto della loro richiesta di riduzione dell’ammenda. Dopo aver valutato gli elementi di prova forniti alla Commissione e la loro collaborazione con la Commissione nel corso del procedimento, la decisione concede a Dimon e a Transcatab il livello più elevato di riduzione previsto entro i limiti ad esse indicati in seguito alla loro richiesta di riduzione (ossia il 50 % e il 30 % rispettivamente).

Considerato quanto sopra, gli importi finali delle ammende nel caso di specie sono fissati come segue:

Deltafina e Universal, in solido

EUR 30 000 000

Dimon (Mindo) e Alliance One International

EUR 10 000 000

Alliance One International è responsabile per la totalità, Mindo è responsabile in solido unicamente per 3,99  milioni di euro

Transcatab e Alliance One International, in solido

EUR 14 000 000

Romana Tabacchi

EUR 2 050 000

APTI

EUR 1 000

UNITAB

EUR 1 000


(1)  Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio, in prosieguo «regolamento (CEE) n. 727/70» (GU L 94 del 28.4.1970, pag. 1) come modificato dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco greggio, in prosieguo «regolamento (CEE) n. 2075/92» (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70) (modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48)). Cfr. inoltre il regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92, in prosieguo «regolamento (CE) n. 1636/98» (GU L 210, 28.7.1998, pag. 23) e il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio, in prosieguo «regolamento (CE) n. 2848/98» (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1983/2002 della Commissione, del 7 novembre 2002 (GU L 306 dell’8.11.2002, pag. 8).


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