This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006D0774
2006/774/EC: Council Decision of 7 November 2006 authorising certain Member States to apply a reduced rate of VAT to certain labour-intensive services in accordance with the procedure provided for in Article 28(6) of Directive 77/388/EEC
2006/774/CE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2006 , che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
2006/774/CE: Decisione del Consiglio, del 7 novembre 2006 , che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
GU L 314 del 15.11.2006, p. 28–32
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 161–165
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
15.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2006
che autorizza taluni Stati membri ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro conformemente alla procedura prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE
(2006/774/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1) (di seguito «direttiva»), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro che ne abbia fatto domanda, secondo la procedura e le condizioni previste dalla direttiva 77/388/CEE, ad applicare un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro. |
(2) |
I servizi interessati devono, da un lato, soddisfare alle condizioni previste dalla direttiva e, dall’altro, figurare all’allegato K della stessa. |
(3) |
A norma della decisione 2000/185/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE (2), il Belgio, la Spagna, la Francia, l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito (unicamente per l’Isola di Man) potevano applicare, fino al 31 dicembre 2005, un’aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro, per i quali avevano presentato una domanda in tal senso. |
(4) |
La direttiva 2006/18/CE del Consiglio (3) modifica la direttiva in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto, al fine, da un lato, di prorogare il periodo della loro applicazione fino al 31 dicembre 2010 e, dall’altro, di permettere agli Stati membri che desiderino beneficiare, per la prima volta, della facoltà che vi è prevista, e a quelli che desiderino modificare l’elenco dei servizi cui hanno applicato le misure previste dalla direttiva in passato, di presentare alla Commissione la domanda per l'applicazione di aliquote ridotte. |
(5) |
Per permettere agli Stati membri che sono stati autorizzati con la decisione 2000/185/CE di continuare ad applicare tale aliquota ridotta fino al 31 dicembre 2010 e a fini di chiarezza giuridica, occorre integrare il contenuto di tale decisione nella presente decisione, per gli Stati membri che non hanno modificato la loro domanda iniziale. |
(6) |
Conformemente alle disposizioni della direttiva, la Grecia, che è già stata autorizzata, con la decisione 2000/185/CE, ad applicare un’aliquota ridotta a due categorie dell’allegato K, ha presentato una nuova domanda, intesa ad allargare il campo di applicazione della precedente autorizzazione. Occorre pertanto accordare alla Grecia una nuova autorizzazione che le consenta di applicare, conformemente alla sua nuova domanda, un’aliquota ridotta. |
(7) |
La Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Finlandia hanno presentato una domanda per l'applicazione di un’aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, nel rispetto della procedura e secondo le condizioni previste dalla direttiva. |
(8) |
Inoltre, la Repubblica ceca, l’Ungheria, la Polonia e la Grecia hanno presentato una domanda di autorizzazione per poter applicare, a titolo eccezionale, un’aliquota ridotta a servizi che rientrano in tre categorie dell’allegato K. Per ciascuno di questi quattro Stati membri, l’impatto economico dell’aliquota ridotta nella terza delle categorie scelte è sicuramente di entità trascurabile. |
(9) |
Affinché gli Stati membri interessati possano continuare ad applicare aliquote ridotte su taluni servizi ad alta intensità di lavoro, come previsto dalla decisione 2000/185/CE, la presente decisione dovrebbe essere applicabile dal 1o gennaio 2006. |
(10) |
La presente decisione non avrà nessuna incidenza sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Belgio è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private aventi più di cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura. |
Articolo 2
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica ceca è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
pulitura di vetri e pulizie presso privati; |
c) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili). |
Articolo 3
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Grecia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private (non di recente costruzione), esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
c) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili). |
Articolo 4
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, la Spagna è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
parrucchieri. |
Articolo 5
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, la Francia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 2, 3 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private ultimate da più di due anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili); |
c) |
pulitura di vetri e pulizie presso privati. |
Articolo 6
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, l'Italia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili). |
Articolo 7
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, Cipro è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
parrucchieri. |
Articolo 8
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Lettonia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
parrucchieri. |
Articolo 9
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Lussemburgo è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 3 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
parrucchieri; |
c) |
pulitura di vetri e pulizie presso privati. |
Articolo 10
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, l'Ungheria è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
c) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili). |
Articolo 11
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, Malta è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
c) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili). |
Articolo 12
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, i Paesi Bassi sono autorizzati, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
parrucchieri; |
c) |
lavori di pittura e di intonacatura per la riparazione e la ristrutturazione di abitazioni private aventi più di quindici anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura. |
Articolo 13
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Polonia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i tre servizi seguenti, di cui ai punti 1, 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
c) |
parrucchieri. |
Articolo 14
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Portogallo è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 4 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; |
b) |
servizi di assistenza domiciliare (per esempio aiuto domestico e assistenza a bambini, anziani, malati o disabili). |
Articolo 15
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Slovenia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per il servizio di riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura, di cui al punto 2 dell’allegato K di detta direttiva.
Articolo 16
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo e quarto comma, della direttiva 77/388/CEE, la Finlandia è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 5 dell’allegato K di detta direttiva:
a) |
piccoli servizi di riparazione:
|
b) |
parrucchieri. |
Articolo 17
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Regno Unito è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per il servizio di riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura, di cui al punto 2 dell’allegato K di detta direttiva, ma unicamente per l’Isola di Man.
Articolo 18
La presente decisione è applicabile dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010.
Articolo 19
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
E. HEINÄLUOMA
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/69/CE (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 9).
(2) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/161/CE (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 62).
(3) GU L 51 del 22.2.2006, pag. 12.