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Document 32006D0762
2006/762/EC: Commission Decision of 9 November 2006 concerning certain protective measures against bluetongue in Bulgaria (notified under document number C(2006) 5315) ( (Text with EEA relevance)
2006/762/CE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006 , recante alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria [notificata con il numero C(2006) 5315] ( (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/762/CE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006 , recante alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria [notificata con il numero C(2006) 5315] ( (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 311 del 10.11.2006, p. 56–57
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 441–442
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
10.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/56 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2006
recante alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria
[notificata con il numero C(2006) 5315]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/762/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 ottobre 2006 la Bulgaria ha comunicato alla Commissione che erano stati riscontrati anticorpi nei confronti della febbre catarrale (bluetongue) in capre sentinella a Slivarovo, nel distretto amministrativo di Burgas, nella parte sudorientale del paese al confine con la Turchia («zona colpita»). |
(2) |
La Bulgaria, visto che aderirà alla Comunità il 1o gennaio 2007, ha comunicato alla Commissione di aver immediatamente vietato i movimenti in uscita dalla zona colpita di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in conformità alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), e alla decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3). |
(3) |
La diffusione della febbre catarrale a partire dalla zona colpita potrebbe costituire un serio pericolo per la salute degli animali nella Comunità. |
(4) |
In attesa di ulteriori indagini epidemiologiche e di laboratorio, occorre sospendere le importazioni nella Comunità di animali delle specie a rischio di febbre catarrale che siano originari della zona colpita o che vi abbiano transitato, nonché del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. |
(5) |
Dato che non è possibile che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni prodotti anteriormente al 1o luglio 2006 costituiscano un problema, la sospensione delle importazioni deve applicarsi unicamente allo sperma, agli ovuli e agli embrioni prodotti successivamente a tale data. |
(6) |
È opportuno che, alla luce dell'evoluzione della situazione e dei risultati di ulteriori indagini condotte dalla Bulgaria, le misure previste dalla presente decisione vengano riviste quanto prima in occasione di una riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri sospendono le importazioni di animali delle specie a rischio di febbre catarrale originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato o che vi abbiano transitato.
2. Gli Stati membri sospendono le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti successivamente al 1o luglio 2006, originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.
(3) GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/693/CE (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 52).
ALLEGATO
Parti del territorio della Bulgaria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:
Codice ISO del paese |
Denominazione del paese |
Descrizione della parte di territorio |
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BG |
Bulgaria |
Distretto amministrativo di:
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