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Document 32006D0762

    2006/762/CE: Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006 , recante alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria [notificata con il numero C(2006) 5315] ( (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 311 del 10.11.2006, p. 56–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 142M del 5.6.2007, p. 441–442 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/762/oj

    10.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 311/56


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 2006

    recante alcune misure di protezione contro la febbre catarrale in Bulgaria

    [notificata con il numero C(2006) 5315]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/762/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafi 1 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 ottobre 2006 la Bulgaria ha comunicato alla Commissione che erano stati riscontrati anticorpi nei confronti della febbre catarrale (bluetongue) in capre sentinella a Slivarovo, nel distretto amministrativo di Burgas, nella parte sudorientale del paese al confine con la Turchia («zona colpita»).

    (2)

    La Bulgaria, visto che aderirà alla Comunità il 1o gennaio 2007, ha comunicato alla Commissione di aver immediatamente vietato i movimenti in uscita dalla zona colpita di animali delle specie a rischio di febbre catarrale, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in conformità alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (2), e alla decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (3).

    (3)

    La diffusione della febbre catarrale a partire dalla zona colpita potrebbe costituire un serio pericolo per la salute degli animali nella Comunità.

    (4)

    In attesa di ulteriori indagini epidemiologiche e di laboratorio, occorre sospendere le importazioni nella Comunità di animali delle specie a rischio di febbre catarrale che siano originari della zona colpita o che vi abbiano transitato, nonché del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni.

    (5)

    Dato che non è possibile che lo sperma, gli ovuli e gli embrioni prodotti anteriormente al 1o luglio 2006 costituiscano un problema, la sospensione delle importazioni deve applicarsi unicamente allo sperma, agli ovuli e agli embrioni prodotti successivamente a tale data.

    (6)

    È opportuno che, alla luce dell'evoluzione della situazione e dei risultati di ulteriori indagini condotte dalla Bulgaria, le misure previste dalla presente decisione vengano riviste quanto prima in occasione di una riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni di animali delle specie a rischio di febbre catarrale originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato o che vi abbiano transitato.

    2.   Gli Stati membri sospendono le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni raccolti o prodotti successivamente al 1o luglio 2006, originari dei territori o delle parti di tali territori elencati nell'allegato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2006.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (3)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/693/CE (GU L 283 del 14.10.2006, pag. 52).


    ALLEGATO

    Parti del territorio della Bulgaria di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2:

    Codice ISO del paese

    Denominazione del paese

    Descrizione della parte di territorio

    BG

    Bulgaria

    Distretto amministrativo di:

    Burgas


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