This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006D0529
2006/529/EC: Council Decision of 29 November 2005 on the signature of the Agreement between the European Community and Ukraine on certain aspects of air services
2006/529/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2005 , concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
2006/529/CE: Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2005 , concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
GU L 211 del 1.8.2006, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 173–173
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/529/oj
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2005
concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
(2006/529/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. |
(2) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con l’Ucraina su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato dell’autorizzazione del Consiglio del 5 giugno 2003. |
(3) |
Occorre firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, |
DECIDE:
Articolo unico
1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
A. JOHNSON
1.8.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/24 |
ACCORDO
tra la Comunità europea e l’Ucraina su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei
LA COMUNITÀ EUROPEA
da un lato, e
l’UCRAINA
dall’altro
(di seguito «le parti»)
CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario.
CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,
CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,
VISTI gli accordi fra la Comunità europea e taluni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,
RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e l’Ucraina e per garantire la continuità di tali servizi aerei,
CONSTATANDO che la Comunità europea non ha intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di aumentare il volume totale del traffico aereo fra gli Stati membri della Comunità europea e l’Ucraina, di alterare l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e quelli dell’Ucraina, né di negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Disposizioni generali
1. Ai fini del presente accordo, se non altrimenti indicato, le definizioni figurano all’allegato IV.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.
Articolo 2
Designazione da parte di uno Stato membro
1. La disposizione di cui al paragrafo 2 sostituisce le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera a), rispettivamente per quanto riguarda la designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato e le autorizzazioni e i permessi rilasciati dall’Ucraina.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l’Ucraina rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
i) |
il vettore sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; |
ii) |
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e |
iii) |
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato. |
Articolo 3
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione da parte dell’Ucraina
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sostituiscono le disposizioni corrispondenti agli articoli elencati all’allegato II, lettera b), rispettivamente per quanto riguarda il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione delle autorizzazioni o permessi di un vettore designato da uno Stato membro.
2. L’Ucraina può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
i) |
il vettore non sia stabilito a norma del trattato che istituisce la Comunità europea nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione, ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; |
ii) |
il controllo regolamentare effettivo del vettore non sia esercitato o mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo o l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o |
iii) |
il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. |
L’Ucraina esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.
Articolo 4
Sicurezza
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all’Ucraina ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e l’Ucraina si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.
Articolo 5
Tassazione del carburante per la navigazione aerea
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dall’Ucraina che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
Articolo 6
Tariffe di trasporto
1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dall’Ucraina in virtù di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione indicata all’allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.
Articolo 7
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 8
Revisione o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie ai fini della sua entrata in vigore.
2. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi elencati all’allegato I, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Articolo 10
Cessazione
1. La cessazione di uno degli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato I comporta l’automatica cessazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 11
Registrazione
Il presente accordo e le sue modifiche saranno registrati presso l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.
V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.
Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.
Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.
Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.
Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.
Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.
Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.
Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.
Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.
Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.
Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.
Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.
Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.
V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.
V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.
Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
ALLEGATO I
Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo
a) |
Accordi in materia di servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già entrati in vigore o firmati, alla data della firma del presente accordo; altre intese fra l’Ucraina e Stati membri già oggetto di applicazione transitoria:
|
b) |
Accordi sui servizi aerei fra l’Ucraina e Stati membri della Comunità europea già siglati, alla data della firma del presente accordo:
|
ALLEGATO II
Elenco degli articoli degli accordi riportati all’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo
a) |
Designazione da parte di uno Stato membro:
|
b) |
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:
|
c) |
Sicurezza:
|
d) |
Tassazione del carburante:
|
e) |
Tariffe di trasporto:
|
ALLEGATO III
Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo
a) |
La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
b) |
Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
c) |
Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo) |
d) |
La Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera) |
ALLEGATO IV
Definizioni
Per «Stato membro» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
Per «stabilimento di un vettore aereo comunitario (aerolinea) sul territorio di uno Stato membro» si intende l’esercizio reale ed effettivo di un’attività di trasporto aereo attraverso accordi stabili. La forma giuridica di tale stabilimento, si tratti di una succursale o di una filiale dotata di personalità giuridica, non dovrebbe essere il fattore determinante a questo riguardo.
Per «licenza di esercizio» si intende un’autorizzazione concessa dallo Stato membro competente ad un’impresa, che le consente di effettuare il trasporto aereo di persone, posta e/o merci, come specificato nella licenza di esercizio, verso corrispettivo.
Con «certificato di operatore aereo» si designa un documento rilasciato a un’impresa o ad un gruppo di imprese dalle autorità competenti, nel quale si attesta che l’operatore in questione ha le capacità professionali e l’organizzazione per garantire l’impiego sicuro degli aeromobili nei settori dell’aviazione indicati sul certificato.
La prova del «controllo regolamentare effettivo» costituisce un requisito minimo: il vettore aereo detiene una licenza di esercizio valida rilasciata dalle autorità competenti e soddisfa i criteri per l’esercizio di servizi aerei internazionali stabiliti dalle autorità competenti, come la prova della solidità finanziaria, la capacità di soddisfare, se necessario, il requisito dell’interesse pubblico, gli obblighi in materia di assicurazione di servizio, ecc., mentre lo Stato membro competente attua programmi di controllo in materia di sicurezza aerea almeno conformi agli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale.