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Document 32006D0496

2006/496/CE: Decisione del Consiglio, del 6 luglio 2006 , relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

GU L 196 del 18.7.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 76M del 16.3.2007, p. 77–77 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/496/oj

Related international agreement

18.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 2006

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale

(2006/496/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con paesi terzi e con organizzazioni internazionali.

(2)

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e conservazione delle risorse biologiche marine.

(3)

La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.

(4)

La quinta conferenza intergovernativa delle parti interessate al futuro Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ha presentato un progetto di accordo.

(5)

La Comunità effettua operazioni di pesca sugli stock ittici nella zona considerata; è pertanto nell'interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell'attuazione dell'Accordo. È quindi necessario firmare l'Accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata, a nome della Comunità, la firma dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione.

Il testo dell'Accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI


Top

18.7.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/15


TRADUZIONE

ACCORDO DI PESCA PER L'OCEANO INDIANO MERIDIONALE (SIOFA)

LE PARTI CONTRAENTI,

MOSSE DA UN COMUNE INTERESSE alla corretta gestione, alla conservazione a lungo termine e all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca nell'Oceano Indiano meridionale e desiderose di proseguire la realizzazione dei loro obiettivi attraverso la cooperazione internazionale;

PRENDENDO ATTO che gli Stati costieri hanno acque soggette alla giurisdizione nazionale conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e ai principi generali del diritto internazionale, in virtù dei quali esercitano diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse della pesca e della conservazione delle risorse biologiche marine soggette all'impatto delle attività di pesca;

RICHIAMANDOSI alle pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995 e dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993, e tenendo conto del codice di condotta per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 in occasione della 28a sessione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

RICHIAMANDOSI INOLTRE all'articolo 17 dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, e alla necessità che le parti non contraenti del presente Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale applichino le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito dell'Accordo medesimo e non autorizzino le navi battenti la loro bandiera a esercitare attività di pesca non compatibili con la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo;

TENENDO PRESENTI le considerazioni economiche e geografiche e le particolari esigenze degli Stati in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, nonché delle relative comunità costiere, a trarre equi benefici dalle risorse biologiche marine;

DESIDEROSE di cooperare con gli Stati costieri e con tutti gli altri Stati, organizzazioni ed entità di pesca interessati alle risorse alieutiche dell'Oceano Indiano meridionale al fine di garantire la compatibilità tra le varie misure di conservazione e di gestione;

CONSAPEVOLI che il conseguimento dei suddetti obiettivi contribuirà a realizzare un ordine economico giusto ed equo nell'interesse di tutta l'umanità, tenendo conto in particolare degli interessi e dei bisogni specifici degli Stati in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;

CONVINTE che la conclusione di un accordo multilaterale per la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nelle acque situate al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale nell'Oceano Indiano meridionale costituisca lo strumento più adatto a conseguire tali obiettivi;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a)

«Convenzione del 1982»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b)

«Accordo del 1995»: l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 1995;

c)

«Zona»: la zona di applicazione del presente accordo quale definita all'articolo 3;

d)

«Codice di condotta»: il codice di condotta per una pesca responsabile adottato il 31 ottobre 1995 in occasione della 28a sessione della conferenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura;

e)

«Parte contraente»: qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che abbia accettato di essere vincolato(a) dal presente accordo e per il quale (la quale) lo stesso è in vigore;

f)

«risorse della pesca»: pesci, molluschi, crostacei ed altre specie sedentarie presenti nella Zona, ad eccezione di:

i)

specie sedentarie che rientrano nella giurisdizione in materia di pesca degli Stati costieri a norma dell'articolo 77, paragrafo 4, della Convenzione del 1982; nonché

ii)

specie altamente migratorie elencate nell'allegato I della Convenzione del 1982;

g)

«pesca»:

i)

l'azione o il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di risorse della pesca;

ii)

l'avvio di attività che consentono presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere risorse della pesca per qualsiasi finalità, compresa la ricerca scientifica;

iii)

l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di concentrazione del pesce o l'attrezzatura associata, compresi radiofari;

iv)

ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nella presente definizione, escluse le operazioni di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione; oppure

v)

l'impiego di un aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, esclusi i voli di emergenza che riguardano la salute o la sicurezza dei membri dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

h)

«entità di pesca»: le entità di pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell'Accordo del 1995;

i)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi madri e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in operazioni di pesca, nonché le imbarcazioni impegnate in operazioni di trasbordo;

j)

«soggetti nazionali»: persone fisiche e giuridiche;

k)

«organizzazione regionale di integrazione economica»: un'organizzazione regionale di integrazione economica alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dal presente Accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie;

l)

«trasbordo»: lo scarico, in parte o per intero, delle risorse della pesca detenute a bordo di un peschereccio verso un'altra imbarcazione in mare o in porto.

Articolo 2

Obiettivi

Il presente Accordo mira a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella Zona attraverso la cooperazione tra le Parti contraenti e a promuovere lo sviluppo sostenibile della pesca nella Zona, tenendo conto delle esigenze degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona che sono Parti contraenti del presente Accordo, con particolare riguardo a quelli meno avanzati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Articolo 3

Campo di applicazione

1.   Il presente Accordo si applica nella zona delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine, ad esclusione delle acque soggette a giurisdizione nazionale:

Dalla costa del continente africano sul parallelo di latitudine 10° N; da qui verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 65° E; quindi verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con l'equatore; quindi verso est lungo l'equatore fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 80° E; da qui verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 20° S; quindi verso est lungo tale parallelo fino alla costa del continente australiano; da qui verso sud e quindi verso est lungo la costa dell'Australia fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 120° E; da qui verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 55° S; da qui verso ovest lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 80° E; quindi verso nord lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 45° S; da qui verso ovest lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 30° E; quindi verso nord lungo tale meridiano fino alla costa del continente africano.

2.   Se ai fini del presente Accordo è necessario determinare la posizione di un punto, di una linea o di una zona sulla superficie terrestre, detta posizione è determinata sulla base del Sistema di Riferimento Internazionale Terrestre gestito dal Servizio internazionale di rotazione della terra, che per la maggior parte delle applicazioni pratiche è sostanzialmente equivalente al Sistema Geodetico Mondiale (World Geodetic System 1984 — WGS84).

Articolo 4

Principi generali

Nell'adempimento del loro dovere di cooperare in conformità della Convenzione del 1982 e del diritto internazionale, le Parti contraenti applicano segnatamente i seguenti principi:

a)

le misure volte a garantire la conservazione a lungo termine delle risorse della pesca sono adottate sulla base delle risultanze scientifiche più attendibili, tenendo conto della necessità di assicurare lo sfruttamento sostenibile di tali risorse e di applicare un approccio ecosistemico ai fini della loro gestione;

b)

devono essere adottate misure volte a garantire che il livello dell'attività di pesca sia compatibile con lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

c)

l'approccio precauzionale è applicato in conformità del Codice di condotta e dell'Accordo del 1995, in base ai quali la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione;

d)

le risorse della pesca sono gestite in modo da mantenere gli stock ittici a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile e da riportare gli stock depauperati a tali livelli;

e)

le pratiche di pesca e le misure di gestione tengono in debita considerazione l'esigenza di ridurre al minimo l'impatto negativo che le attività di pesca possono produrre sull'ambiente marino;

f)

deve essere protetta la biodiversità dell'ambiente marino; nonché

g)

devono essere pienamente riconosciute le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona che sono Parti contraenti del presente Accordo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Articolo 5

Riunioni delle Parti

1.   Le Parti contraenti si riuniscono periodicamente per esaminare le questioni relative all'attuazione del presente Accordo e adottare tutte le decisioni ad esso pertinenti.

2.   Salvo diversa decisione delle Parti, la riunione ordinaria delle Parti deve aver luogo almeno una volta all'anno, preferibilmente in concomitanza con le riunioni della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale. Se lo ritengono necessario, le Parti contraenti possono inoltre organizzare riunioni straordinarie.

3.   La riunione delle Parti adotta e modifica all'unanimità il proprio regolamento interno e quello dei suoi organi ausiliari.

4.   In occasione della loro prima riunione le Parti contraenti esaminano l'adozione di un bilancio inteso a finanziare lo svolgimento della riunione delle Parti e l'esercizio delle sue funzioni, nonché del corrispondente regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce i criteri applicabili per la fissazione del contributo di ciascuna Parte contraente al bilancio; a tal fine si terrà in debita considerazione la situazione economica delle Parti contraenti che sono Stati in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli meno avanzati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e si provvederà affinché una congrua quota del bilancio provenga da Parti contraenti che traggono profitto dalla pesca nella Zona.

Articolo 6

Funzioni della riunione delle Parti

1.   La riunione delle Parti espleta le seguenti funzioni:

a)

esamina lo stato delle risorse della pesca, anche in termini di abbondanza e di livello di sfruttamento;

b)

promuove ed eventualmente coordina le necessarie attività di ricerca sulle risorse della pesca e sugli stock transzonali presenti nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona, anche per quanto riguarda i rigetti e l'impatto della pesca sull'ambiente marino;

c)

valuta l'impatto della pesca sulle risorse alieutiche e sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e oceanografiche della Zona, di altre attività umane e dei fattori ambientali;

d)

elabora e adotta misure di conservazione e di gestione basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, che consentano di garantire la sostenibilità a lungo termine delle risorse della pesca tenendo conto della necessità di preservare la biodiversità marina;

e)

adotta norme minime internazionali generalmente raccomandate per una gestione responsabile delle operazioni di pesca;

f)

stabilisce le modalità per la raccolta e la convalida di dati scientifici e statistici, nonché per la presentazione, pubblicazione, divulgazione e utilizzazione di tali dati;

g)

promuove la cooperazione e il coordinamento tra le Parti contraenti al fine di garantire che le misure di conservazione e di gestione degli stock transzonali presenti nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona siano compatibili con le misure adottate dalla riunione delle Parti per le risorse della pesca;

h)

elabora norme e procedure per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca volte a garantire l'osservanza delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti, compreso, se del caso, un sistema di controllo dei pescherecci e osservazione, nonché norme in materia di fermo e ispezione delle navi operanti nella zona;

i)

elabora misure volte a prevenire, contrastare ed eliminare la pesca non dichiarata e non regolamentata e ne controlla l'attuazione;

j)

richiama l'attenzione delle Parti non contraenti, in conformità del diritto internazionale e di altri strumenti applicabili, su qualsiasi attività atta a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;

k)

stabilisce i criteri e le norme per la partecipazione alle attività di pesca; nonché

l)

espleta altri compiti e funzioni necessari per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

2.   Nel definire i criteri per la partecipazione alle attività di pesca, compresa la ripartizione delle catture totali ammissibili o del livello globale di sforzo, le Parti contraenti tengono conto, tra l'altro, di principi internazionali quali quelli sanciti dall'Accordo del 1995.

3.   Nell'applicare le disposizioni del paragrafo 2 le Parti contraenti possono, tra l'altro:

a)

stabilire contingenti annui o limitazioni dello sforzo di pesca per le Parti contraenti;

b)

assegnare quantitativi di cattura a fini sperimentali e scientifici; nonché

c)

riservare, se del caso, possibilità di pesca per le Parti non contraenti.

4.   La riunione delle Parti riesamina, secondo le modalità concordate, la ripartizione dei contingenti e le limitazioni dello sforzo delle Parti contraenti nonché la partecipazione alle possibilità di pesca delle Parti non contraenti; a tal fine essa tiene conto, tra l'altro, delle informazioni riguardanti l'attuazione, ad opera delle Parti contraenti e non, delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti.

Articolo 7

Organi ausiliari

1.   La riunione delle Parti istituisce un Comitato scientifico permanente che si riunisce almeno una volta all'anno, salvo decisione diversa della riunione delle Parti, preferibilmente prima dello svolgimento di quest'ultima; a tale Comitato si applicano le seguenti disposizioni.

a)

Il Comitato scientifico esercita le seguenti funzioni:

i)

procede alla valutazione scientifica delle risorse alieutiche e dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, tenendo conto delle caratteristiche ambientali e oceanografiche della Zona e dei risultati delle ricerche scientifiche pertinenti;

ii)

incoraggia e promuove la collaborazione nel settore della ricerca scientifica al fine di migliorare la conoscenza dello stato delle risorse alieutiche;

iii)

fornisce alla riunione delle Parti pareri scientifici e raccomandazioni per l'elaborazione delle misure di conservazione e di gestione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);

iv)

fornisce alla riunione delle Parti pareri scientifici e raccomandazioni per l'elaborazione delle misure di monitoraggio delle attività di pesca;

v)

fornisce alla riunione delle Parti pareri scientifici e raccomandazioni riguardo alle norme e ai formati per la raccolta e lo scambio di dati relativi alla pesca; nonché

vi)

espleta qualsiasi altra funzione scientifica stabilita dalla riunione delle Parti;

b)

nell'elaborare pareri e raccomandazioni il Comitato scientifico tiene conto dei lavori della Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale e di altre organizzazioni di ricerca e organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti.

2.   A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6 la riunione delle Parti istituisce un Comitato di applicazione incaricato di verificare l'attuazione e l'osservanza di dette misure. Il Comitato di applicazione si riunisce, secondo le modalità previste dal regolamento interno, in concomitanza con la riunione delle Parti, alla quale riferisce, fornisce consulenza e presenta raccomandazioni.

3.   La riunione delle Parti può inoltre istituire comitati temporanei, speciali o permanenti incaricati di esaminare le questioni connesse al conseguimento degli obiettivi del presente Accordo e riferire al riguardo, nonché gruppi di lavoro incaricati di esaminare e formulare raccomandazioni su problemi tecnici specifici.

Articolo 8

Processo decisionale

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, le decisioni della riunione delle Parti e dei relativi organi ausiliari su questioni fondo sono prese all'unanimità delle Parti contraenti presenti, dove per «unanimità» si intende l'assenza di obiezioni formali al momento dell'adozione della decisione. Il fatto di stabilire se una questione è una questione di fondo è trattato come una questione di fondo.

2.   Le decisioni su questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono prese a maggioranza semplice dalle Parti contraenti presenti e votanti.

3.   Le decisioni adottate dalla riunione delle Parti sono vincolanti per tutte le Parti contraenti.

Articolo 9

Segretariato

La riunione delle Parti stabilisce le modalità per l'espletamento dei servizi di segretariato o per la creazione di un segretariato con le seguenti mansioni:

a)

applicazione e coordinamento delle disposizioni amministrative del presente Accordo, compresa la compilazione e la distribuzione della relazione ufficiale della riunione delle Parti;

b)

stesura e registrazione dei verbali di seduta della riunione delle Parti e dei suoi organi ausiliari ed archiviazione di tutti gli altri documenti ufficiali relativi all'applicazione del presente Accordo; nonché

c)

qualsiasi altra funzione stabilita dalla riunione delle Parti.

Articolo 10

Obblighi delle Parti contraenti

1.   Per quanto concerne le sue attività nella Zona, ogni Parte contraente:

a)

attua rapidamente il presente Accordo e le misure di conservazione, di gestione e di altra natura stabilite dalla riunione delle Parti;

b)

adotta opportuni provvedimenti volti a garantire l'efficacia delle misure decise dalla riunione delle Parti;

c)

raccoglie e scambia i dati scientifici, tecnici e statistici relativi alle risorse della pesca e provvede affinché:

i)

i dati raccolti siano sufficientemente precisi da agevolare la valutazione dell'effettiva situazione degli stock e vengano forniti tempestivamente per soddisfare i requisiti stabiliti nelle norme adottate dalla riunione delle Parti;

ii)

siano adottati opportuni provvedimenti per verificare l'esattezza dei dati suddetti;

iii)

i dati biologici e statistici nonché altri dati e informazioni stabiliti dalla riunione delle Parti siano trasmessi annualmente; nonché

iv)

le informazioni sui provvedimenti adottati per attuare le misure di conservazione e di gestione decise dalla riunione delle Parti siano trasmesse tempestivamente.

2.   Ciascuna Parte contraente trasmette alla riunione delle Parti un resoconto delle misure di attuazione adottate conformemente al presente articolo, comprese le eventuali sanzioni applicate in caso di violazioni; gli Stati costieri che sono Parti contraenti del presente Accordo trasmettono inoltre un resoconto delle misure di conservazione e di gestione da essi adottate per gli stock transzonali presenti nelle acque soggette alla loro giurisdizione adiacenti alla Zona.

3.   Fatta salva la responsabilità principale dello Stato di bandiera, ciascuna Parte contraente provvede, nella misura del possibile, ad adottare opportuni provvedimenti o a cooperare nell'intento di garantire che i suoi soggetti nazionali e i pescherecci da questi posseduti o gestiti, che praticano attività di pesca nella Zona, si conformino alle disposizioni del presente Accordo e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti.

4.   Su richiesta di un'altra Parte contraente, debitamente corredata delle opportune informazioni, ciascuna Parte contraente è tenuta, nella misura del possibile, a indagare su qualsiasi presunta violazione grave ai sensi dell'Accordo del 1995, commessa da soggetti nazionali o da pescherecci da questi posseduti o gestiti, delle disposizioni del presente Accordo o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti. Una risposta con la descrizione particolareggiata dei provvedimenti eventualmente adottati o proposti riguardo alla presunta violazione è trasmessa quanto prima possibile, e comunque entro due (2) mesi dalla richiesta, a tutte le Parti contraenti. Al completamento delle indagini è trasmessa alla riunione delle Parti una relazione sull'esito degli accertamenti.

Articolo 11

Obblighi dello Stato di bandiera

1.   Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie a garantire che:

a)

i pescherecci battenti la propria bandiera operanti nella Zona si conformino alle disposizioni del presente Accordo e alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti e non esercitino attività che ne pregiudichino l'efficacia;

b)

i pescherecci battenti la propria bandiera non pratichino attività di pesca non autorizzate in acque soggette alla giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona; nonché

c)

per i pescherecci battenti la propria bandiera operanti nella Zona sia predisposto e attuato un sistema di controllo satellitare.

2.   Le Parti contraenti consentono ai pescherecci abilitati a battere la loro bandiera di praticare attività di pesca nella Zona unicamente se tali pescherecci sono stati a tal fine autorizzati dalla o dalle autorità competenti della Parte contraente considerata.

3.   Le Parti contraenti:

a)

autorizzano l'utilizzo di pescherecci battenti la loro bandiera per la pesca nelle acque al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale solo se sono in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci ai sensi del presente Accordo e in conformità del diritto internazionale;

b)

tengono un registro dei pescherecci abilitati a battere la loro bandiera e autorizzati a prelevare risorse della pesca e provvedono affinché in tale registro siano inseriti tutti i dati richiesti dalla riunione delle Parti in relazione ai succitati pescherecci. Lo scambio di tali informazioni è effettuato dalle Parti contraenti nel rispetto delle procedure stabilite dalla riunione delle Parti;

c)

trasmettono ogni anno alla riunione delle Parti, secondo le modalità da questa stabilite, una relazione sulle rispettive attività di pesca nella Zona;

d)

raccolgono e mettono in comune, in modo tempestivo, dati completi e accurati concernenti le attività di pesca praticate da pescherecci battenti la loro bandiera operanti nella Zona, con particolare riguardo alla posizione delle navi, alle catture trattenute a bordo e rigettate in mare e allo sforzo di pesca, ove del caso rispettando la riservatezza dei dati per quanto attiene all'applicazione della pertinente legislazione nazionale; nonché

e)

su richiesta di un'altra Parte contraente, debitamente corredata delle opportune informazioni, indagano, nella misura del possibile, su qualsiasi presunta violazione grave ai sensi dell'accordo del 1995, commessa da pescherecci battenti la loro bandiera, delle disposizioni del presente Accordo o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti. Una risposta con la descrizione particolareggiata dei provvedimenti eventualmente adottati o proposti riguardo alla presunta violazione è trasmessa quanto prima possibile, e comunque entro due (2) mesi dalla richiesta, a tutte le Parti contraenti. Al completamento delle indagini è trasmessa alla riunione delle Parti una relazione sull'esito degli accertamenti.

Articolo 12

Obblighi dello Stato di approdo

1.   Le misure adottate in virtù del presente Accordo da uno Stato di approdo che è Parte contraente devono tenere pienamente conto del diritto e del dovere di tale Stato di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione. Nel prendere tali provvedimenti uno Stato di approdo che è Parte contraente non esercita alcuna discriminazione formale o sostanziale nei confronti dei pescherecci di qualunque Stato.

2.   Ciascuno Stato di approdo che è Parte contraente è tenuto:

a)

a controllare, conformemente alle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti, in particolare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture a bordo dei pescherecci, qualora tali pescherecci si trovino volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo;

b)

a non autorizzare sbarchi, trasbordi o prestazioni di servizi in relazione ai pescherecci se non dopo aver accertato che le catture detenute a bordo sono state prelevate nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti; nonché

c)

ad assistere gli Stati di bandiera che sono Parti contraenti, per quanto possibile e in conformità della legislazione nazionale e del diritto internazionale, quando un peschereccio si trovi volontariamente nei suoi porti o nei suoi terminali al largo e lo Stato di bandiera di tale peschereccio richieda il suo intervento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo e delle misure di gestione e di conservazione adottate dalla riunione delle Parti.

3.   Se uno Stato di approdo che è Parte contraente ritiene che una nave di un'altra Parte contraente che fa uso dei suoi porti o terminali al largo abbia violato una disposizione del presente Accordo o una misura di conservazione e di gestione adottata dalla riunione delle Parti, esso provvede a segnalarlo allo Stato di bandiera interessato e alla riunione delle Parti. Lo Stato di approdo che è Parte contraente trasmette allo Stato di bandiera e alla riunione delle Parti l'intera documentazione relativa a tale violazione, compresi eventuali verbali di ispezione.

4.   Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, ad opera delle Parti contraenti, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.

Articolo 13

Esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo

1.   Le Parti contraenti riconoscono pienamente le esigenze particolari degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per quanto riguarda la conservazione e la gestione delle risorse della pesca e lo sviluppo sostenibile di tali risorse.

2.   Le Parti contraenti riconoscono, in particolare:

a)

la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, e segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che dipendono dallo sfruttamento delle risorse della pesca, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di una parte di queste;

b)

l'esigenza di evitare impatti negativi e assicurare l'accesso alla pesca ai pescatori che praticano la pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e agli addetti del settore; nonché

c)

la necessità di evitare che le misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti abbiano l'effetto di trasferire, direttamente o indirettamente, un onere sproporzionato dell'azione di conservazione sugli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare su quelli meno avanzati e sui piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

3.   La cooperazione tra le Parti contraenti nell'ambito del presente Accordo o di altre organizzazioni subregionali o regionali impegnate nella gestione delle risorse biologiche marine comprende iniziative finalizzate ai seguenti obiettivi:

a)

potenziare le capacità degli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, di conservare e gestire le risorse delle pesca e di sviluppare una propria attività di pesca di tali risorse; nonché

b)

assistere gli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare quelli meno avanzati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per metterli in grado di partecipare alla cattura di tali risorse, segnatamente favorendone l'accesso conformemente al presente accordo.

4.   La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo rivieraschi della Zona, in particolare con quelli meno avanzati e con i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, ai fini enunciati nel presente articolo comprende l'assistenza finanziaria, l'assistenza in materia di sviluppo delle risorse umane, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia nonché attività finalizzate ai seguenti obiettivi specifici:

a)

migliore conservazione e gestione delle risorse della pesca e degli stock transzonali presenti nelle acque soggette a giurisdizione nazionale adiacenti alla Zona, anche attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate;

b)

migliore raccolta di informazioni e gestione dell'impatto delle attività di pesca sull'ambiente marino;

c)

valutazione degli stock e ricerca scientifica;

d)

monitoraggio, controllo, sorveglianza, conformità ed esecuzione, compresi la formazione e lo sviluppo di capacità a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi di osservazione regionali e nazionali e l'accesso alle tecnologie; nonché

e)

partecipazione alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari nonché alla risoluzione delle controversie.

Articolo 14

Trasparenza

1.   Le Parti contraenti promuovono la trasparenza del processo decisionale e delle altre attività effettuate nell'ambito del presente Accordo.

2.   Gli Stati costieri le cui acque soggette a giurisdizione nazionale sono adiacenti alla Zona e che non sono Parti contraenti del presente Accordo, sono autorizzati a partecipare in qualità di osservatori alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari.

3.   Le Parti non contraenti del presente Accordo sono autorizzate a partecipare in qualità di osservatori alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari.

4.   Le organizzazioni intergovernative che si occupano di questioni connesse con l'attuazione del presente Accordo, in particolare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale e le organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti per le acque d'altura adiacenti alla Zona, sono autorizzate a partecipare in qualità di osservatori alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari.

5.   Ai rappresentanti delle organizzazioni non governative che si occupano di questioni connesse con l'attuazione del presente Accordo è data la possibilità di assistere alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o in altra veste secondo quanto stabilito dalla riunione delle Parti. Il regolamento interno della riunione delle Parti e dei suoi organi ausiliari prevede tale partecipazione. Le procedure non possono essere indebitamente restrittive a tale riguardo.

6.   Gli osservatori devono poter accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti, nel rispetto del regolamento interno e delle regole di riservatezza eventualmente adottate dalla riunione delle Parti.

Articolo 15

Entità di pesca

1.   Successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, le entità di pesca le cui navi abbiano praticato o intendano praticare la pesca di risorse alieutiche nella Zona possono, mediante strumento indirizzato al Presidente della riunione delle Parti, secondo le procedure da questa stabilite, esprimere il proprio impegno formale ad attenersi alle disposizioni del presente Accordo. Detto impegno prende effetto trascorsi trenta (30) giorni dal ricevimento dello strumento e può essere revocato mediante notifica scritta indirizzata al Presidente della riunione delle Parti. La revoca prende effetto trascorsi novanta (90) giorni dal ricevimento della relativa notifica da parte del Presidente della riunione delle Parti.

2.   Le entità di pesca che hanno espresso il proprio impegno ad attenersi alle disposizioni del presente Accordo possono assistere alla riunione delle Parti e alle riunioni dei suoi organi ausiliari e partecipare al processo decisionale, in conformità del regolamento interno adottato dalla riunione delle Parti. Gli articoli da 1 a 18 e l'articolo 20, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis alle suddette entità di pesca.

Articolo 16

Cooperazione con altre organizzazioni

Le Parti contraenti, operanti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo, cooperano strettamente, su materie di interesse reciproco, con altre organizzazioni internazionali per la pesca e organizzazioni affini, segnatamente con la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale e con qualsiasi altra organizzazione regionale di gestione della pesca competente per le acque d'altura adiacenti alla Zona.

Articolo 17

Parti non contraenti

1.   Le Parti contraenti adottano provvedimenti compatibili con il presente Accordo, con l'Accordo del 1995 e con il diritto internazionale per scoraggiare le attività di navi battenti bandiera di Parti non contraenti del presente Accordo che pregiudicano l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti o il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

2.   Le Parti contraenti si scambiano informazioni sulle attività svolte da navi battenti bandiera di Parti non contraenti del presente Accordo che praticano la pesca nella Zona.

3.   Le Parti contraenti segnalano alle Parti non contraenti del presente Accordo qualsiasi attività svolta da loro soggetti nazionali o da pescherecci battenti la loro bandiera che ritengano atta a pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti o il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

4.   Le Parti contraenti invitano, individualmente o congiuntamente, le Parti non contraenti del presente Accordo i cui pescherecci operano nella Zona a collaborare pienamente ai fini dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla riunione delle Parti, onde garantire che tali misure siano applicate a tutte le attività di pesca nella Zona. Le Parti non contraenti del presente accordo che collaborano a tale scopo beneficiano della partecipazione all'attività di pesca nella misura in cui si impegnano a rispettare, e hanno rispettato nel passato, le misure di conservazione e di gestione relative agli stock considerati.

Articolo 18

Buona fede e abuso di diritto

Le Parti contraenti adempiono in buona fede agli obblighi assunti nell'ambito del presente Accordo ed esercitano i diritti riconosciuti dal presente Accordo in modo tale da non incorrere in un abuso del diritto.

Articolo 19

Relazione con altri accordi

Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati conferiti dalla Convenzione del 1982 o dall'Accordo del 1995.

Articolo 20

Interpretazione e composizione delle controversie

1.   Le Parti contraenti si adoperano per risolvere le loro controversie in via amichevole. Su richiesta di una delle Parti contraenti una controversia può essere deferita per una decisione vincolante secondo le procedure per la composizione delle controversie previste nella parte XV, sezione II, della Convenzione del 1982 oppure, qualora la controversia riguardi uno o più stock transzonali, secondo le procedure stabilite nella parte VIII dell'Accordo del 1995. Le pertinenti disposizioni della Convenzione del 1982 e dell'Accordo del 1995 si applicano a prescindere dal fatto che le parti in causa ne siano o meno Parti contraenti.

2.   Se una controversia nella quale è coinvolta un'entità di pesca che ha espresso il proprio impegno ad attenersi alle disposizioni del presente Accordo non può essere risolta in via amichevole, essa è sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, ad arbitrato definitivo e vincolante conformemente alle norme pertinenti della Corte permanente di arbitrato.

Articolo 21

Modifiche

1.   Qualsiasi Parte contraente può proporre modifiche al presente Accordo trasmettendo al Depositario il testo delle stesse almeno sessanta (60) giorni prima di una riunione ordinaria delle Parti. Il depositario trasmette senza indugio una copia del testo in questione a tutte le altre Parti contraenti.

2.   Le modifiche dell'Accordo sono adottate da tutte le Parti contraenti per consenso.

3.   Le modifiche del presente Accordo entrano in vigore trascorsi novanta (90) giorni dal deposito, presso il Depositario, degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali modifiche ad opera di tutte le Parti contraenti che godevano di tale statuto alla data in cui le modifiche sono state adottate.

Articolo 22

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

1.   Il presente Accordo è aperto alla firma:

a)

degli Stati e delle organizzazioni internazionali di integrazione economica che hanno partecipato alla consultazione intergovernativa sull'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale; nonché

b)

di qualsiasi altro Stato dotato di competenza giurisdizionale sulle acque adiacenti alla Zona;

e rimane aperto alla firma per dodici (12) mesi a decorrere da (data di apertura alla firma).

2.   Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

3.   Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario.

Articolo 23

Adesione

1.   Trascorso il termine per la firma, il presente Accordo rimane aperto all'adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e di qualsiasi altro Stato o organizzazione regionale di integrazione economica interessati ad attività di pesca delle risorse alieutiche.

2.   Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Depositario.

Articolo 24

Entrata in vigore

1.   Il presente accordo entra in vigore trascorsi novanta (90) giorni dal ricevimento, da parte del Depositario, del quarto strumento di ratifica, accettazione o approvazione; almeno due di questi strumenti devono essere depositati da Stati costieri rivieraschi della Zona.

2.   Per i firmatari che ratificano, accettano o approvano il presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, esso entra in vigore trascorsi trenta (30) giorni dal deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione.

3.   Per gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono al presente Accordo dopo la sua entrata in vigore, esso entra in vigore trascorsi trenta (30) giorni dal deposito dei rispettivi strumenti di adesione.

Articolo 25

Depositario

1.   Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è Depositario del presente Accordo e di eventuali modifiche. Il Depositario trasmette una copia conforme certificata del presente Accordo a ciascun firmatario e procede alla sua registrazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite a norma dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2.   Il Depositario informa tutti i firmatari del presente Accordo in merito alle firme e agli strumenti di ratifica, adesione, accettazione o approvazione depositati ai sensi degli articoli 22 e 23, nonché alla data di entrata in vigore dell'Accordo ai sensi dell'articolo 24.

Articolo 26

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento trascorsi due anni dalla data in cui l'Accordo è entrato in vigore per detta Parte contraente, mediante notifica scritta al Depositario; quest'ultimo ne informa senza indugio tutte le Parti contraenti. Le denuncia prende effetto trascorsi novanta (90) giorni dal ricevimento della relativa notifica da parte del Depositario.

Articolo 27

Risoluzione

Il presente accordo è risolto di diritto quando, per effetto delle denunce, il numero delle Parti contraenti scende al di sotto di tre.

Articolo 28

Riserve

1.   La ratifica, accettazione o approvazione del presente Accordo può essere soggetta a riserve la cui efficacia è subordinata all'accettazione unanime di tutte le Parti contraenti del presente Accordo. Il Depositario notifica senza indugio eventuali riserve a tutte le Parti contraenti. Le riserve si ritengono accettate dalle Parti contraenti salvo contestazione comunicata entro tre (3) mesi dalla data della notifica. In assenza di tale accettazione, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che ha presentato la riserva non diventa Parte contraente del presente Accordo.

2.   Il disposto del paragrafo 1 non impedisce a uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica, per conto di uno Stato, di emettere una riserva in relazione a una partecipazione acquisita in virtù di territori e zone marittime circostanti su cui lo Stato rivendica un diritto a esercitare la sovranità o la giurisdizione marittima o territoriale.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a …, il …, nelle lingue inglese e francese, ciascun testo facente ugualmente fede.

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