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Document 32006D0331

2006/331/CE: Decisione della Commissione, del 5 maggio 2006 , che deroga al regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda la proroga della data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2005 in Grecia [notificata con il numero C(2006) 1784]

GU L 121 del 6.5.2006, p. 55–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/331/oj

6.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/55


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2006

che deroga al regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda la proroga della data limite per la consegna del tabacco greggio del raccolto 2005 in Grecia

[notificata con il numero C(2006) 1784]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2006/331/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (2), fissa all’articolo 16 le date limite entro cui i produttori devono consegnare il tabacco greggio alle imprese di trasformazione. Nonostante il regolamento (CE) n. 2848/98 sia stato abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (3), esso continua tuttavia ad applicarsi per il raccolto 2005 in virtù dell’articolo 172, paragrafo 3 ter, del regolamento (CE) n. 1973/2004.

(2)

In seguito a condizioni meteorologiche particolarmente difficili in Grecia, con un livello di precipitazioni di gran lunga superiore alla media stagionale e temperature nettamente inferiori, le attività di condizionamento e di consegna del tabacco hanno subito un notevole ritardo.

(3)

Occorre pertanto differire le date limite per la consegna del tabacco alle imprese di prima trasformazione in Grecia.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2848/98, per il raccolto 2005 in Grecia le date limite fissate al suddetto articolo sono prorogate di trenta giorni.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 (GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1).

(2)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

(3)  GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 263/2006 (GU L 46 del 16.2.2006, pag. 24).


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