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Document 32006D0329

    2006/329/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2006 , relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2006) 438] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 121 del 6.5.2006, p. 38–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 118M del 8.5.2007, p. 672–676 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/329/oj

    6.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 121/38


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2006

    relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

    [notificata con il numero C(2006) 438]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2006/329/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1), in particolare l’articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli Stati membri, che erano tenuti a dare attuazione alla direttiva 2000/76/CE entro il 28 dicembre 2002, dovranno ora trasmettere una relazione sulla sua applicazione, basata su un questionario elaborato dalla Commissione.

    (2)

    Lo scopo generale del questionario è raccogliere informazioni sull’applicazione della direttiva 2000/76/CE utilizzando a tal fine le risposte fornite dagli Stati membri e individuare le soluzioni adottate dagli Stati membri per la regolamentazione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento.

    (3)

    Il periodo di riferimento della relazione deve corrispondere al primo periodo completo di tre anni a partire dal 28 dicembre 2002 e deve essere definito tenendo conto degli obblighi in materia di relazioni previsti dalle direttive 94/67/CE e 96/61/CE. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 28 dicembre 2005 la direttiva 2000/76/CE è pienamente applicabile a tutti gli impianti esistenti e che la maggior parte degli impianti in funzione nell’Unione europea rientra fra gli impianti esistenti, che la direttiva 94/67/CE è abrogata dal 28 dicembre 2005 e che la relazione di cui alla direttiva 96/61/CE riguarda il triennio fino al 2008 compreso, il periodo di riferimento più adatto ai fini della prima relazione è il triennio compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Ai fini delle relazioni sull’applicazione della direttiva 2000/76/CE previste all’articolo 15 della stessa, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato in allegato.

    2.   La prima relazione riguarda il triennio che inizia il 1o gennaio 2006 ed è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2009.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2006.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

    (2)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.


    ALLEGATO

    Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

    Avvertenza: Per identificare le informazioni già trasmesse alla Commissione, fornire gli opportuni riferimenti.

    APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

    Articolo 2, paragrafo 1

    1.

    Si prega di indicare a quanti impianti di incenerimento e a quanti impianti di coincenerimento è applicabile la direttiva 2000/76/CE nel Suo Stato membro.

    Articolo 3

    2.

    Descrivere eventuali problemi incontrati in relazione alle definizioni dell’articolo 3 durante la fase di recepimento e di applicazione della direttiva.

    Articolo 4, paragrafo 1

    3.

    Indicare quante autorizzazioni sono state rilasciate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per:

    (a)

    impianti di incenerimento nuovi;

    (b)

    impianti di incenerimento esistenti;

    (c)

    impianti di coincenerimento nuovi;

    (d)

    impianti di coincenerimento esistenti.

    Nota: gli impianti «esistenti» sono definiti all’articolo 3, paragrafo 6. Tutti gli altri impianti sono considerati «nuovi».

    4.

    Sono state rilasciate in virtù della presente direttiva autorizzazioni per impianti mobili?

    5.

    Indicare per quanti impianti di incenerimento e per quanti impianti di coincenerimento deve ancora essere rilasciata un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

    Articolo 4, paragrafo 4

    6.

    Se i dati sono disponibili, indicare la capacità totale di trattamento dei rifiuti autorizzata per:

    (a)

    gli impianti di incenerimento nuovi;

    (b)

    gli impianti di incenerimento esistenti;

    (c)

    gli impianti di coincenerimento nuovi;

    (d)

    gli impianti di coincenerimento esistenti.

    7.

    Quali categorie di rifiuti (se possibile secondo la classificazione del catalogo europeo dei rifiuti) sono coincenerite nei cementifici?

    8.

    Quali categorie di rifiuti (se possibile secondo la classificazione del catalogo europeo dei rifiuti) sono coincenerite in:

    (a)

    impianti di combustione diversi dai cementifici (per es. centrali elettriche)?

    (b)

    settori industriali non contemplati dall’allegato II.1 o II.2 che effettuano il coincenerimento dei rifiuti?

    9.

    Se i dati sono disponibili, indicare la quantità di rifiuti che può essere coincenerita in questi impianti.

    Articolo 4, paragrafo 5

    10.

    Cosa dispone l’autorizzazione per quanto riguarda:

    (a)

    l’identificazione delle quantità e delle categorie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati?

    (b)

    i flussi di massa minimi e massimi di rifiuti pericolosi da trattare?

    (c)

    l’intervallo dei valori calorifici autorizzati per i rifiuti pericolosi e il contenuto massimo di inquinanti (per esempio PCB, PCP, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti)?

    Articolo 5, paragrafo 4

    11.

    Quali tipi di rifiuti sono stati considerati «inopportuni» per il prelievo di campioni rappresentativi?

    Articolo 6, paragrafo 4

    12.

    In relazione ai tempi di permanenza e alle temperature dei gas nei forni di cui all’articolo 6, paragrafo 1:

    (a)

    sono state concesse deroghe alle condizioni di esercizio, in conformità con l’articolo 6, paragrafo 4? (Sì/No)

    (b)

    in caso di risposta affermativa al quesito a), quante deroghe sono state concesse?

    (c)

    se i dati sono disponibili, descrivere per ogni caso le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga specificando quanto segue:

    (i)

    la capacità dell’inceneritore o del coinceneritore;

    (ii)

    l’età approssimativa dell’inceneritore o del coinceneritore, oppure se si tratta di un impianto «esistente» secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 6 o di un impianto nuovo;

    (iii)

    il tipo di rifiuti inceneriti;

    (iv)

    le modalità con cui si garantisce che non siano presenti una maggiore quantità di residui o residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai livelli previsti per un impianto non soggetto a deroghe;

    (v)

    le condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione;

    (vi)

    i valori limite di emissione che ogni singolo impianto deve rispettare.

    Articolo 6, paragrafo 6

    13.

    Per gli impianti di incenerimento:

    (a)

    quanti impianti «esistenti» recuperano il calore generato dal processo di incenerimento?

    (b)

    quanti impianti «nuovi» recuperano il calore generato dal processo di incenerimento?

    14.

    Per gli impianti di coincenerimento:

    (a)

    quanti impianti «esistenti» recuperano il calore generato dal processo di coincenerimento?

    (b)

    quanti impianti «nuovi» recuperano il calore generato dal processo di coincenerimento?

    Articolo 7, paragrafo 1

    15.

    Per gli impianti di incenerimento, quali misure si applicano (oltre all’eventuale relazione prevista all’articolo 12, paragrafo 2) per assicurare che gli impianti siano progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione (stabiliti nell’allegato V della direttiva)?

    Articolo 7, paragrafo 2

    16.

    Per gli impianti di coincenerimento, quali misure si applicano (oltre all’eventuale relazione prevista all’articolo 12, paragrafo 2) per assicurare che gli impianti siano progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera da non superare i valori limite di emissione (stabiliti nell’allegato II della direttiva)?

    17.

    Per i forni per cemento che coinceneriscono i rifiuti, sono state concesse deroghe ai limiti di emissione di NOx, polveri, SO2 o TOC in conformità con l’allegato II.1? (Sì/No)

    (a)

    in caso di risposta affermativa, quante deroghe sono state concesse?

    (b)

    se i dati sono disponibili, descrivere per ogni caso le motivazioni in base alle quali è stata concessa la deroga specificando quanto segue:

    (i)

    la capacità dell’impianto;

    (ii)

    l’età dell’impianto;

    (iii)

    il tipo di rifiuti coinceneriti;

    (iv)

    le condizioni di esercizio stabilite nell’autorizzazione;

    (v)

    i valori limite di emissione che ogni singolo impianto deve rispettare.

    Articolo 7, paragrafi 2 e 4

    18.

    Quanti impianti di coincenerimento sono soggetti ai limiti di emissione previsti dall’allegato V della direttiva (applicabili in caso di coincenerimento di rifiuti urbani non trattati oppure quando più del 40 % del calore liberato è prodotto da rifiuti pericolosi)?

    Articolo 7, paragrafo 5

    19.

    Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento, sono stati fissati ulteriori valori limite di emissione in atmosfera oltre a quelli stabiliti nell’allegato II o, a seconda dei casi, nell’allegato V? (Sì/No)

    In caso di risposta affermativa e se i dati sono disponibili, specificare quanto segue:

    (a)

    a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento)?

    (b)

    quali di questi impianti sono «nuovi» o «esistenti»?

    (c)

    a quali inquinanti si applicano?

    (d)

    perché sono applicati?

    (e)

    quali sono i valori limite?

    (f)

    il monitoraggio è continuo o discontinuo?

    Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5

    20.

    Come sono determinati i valori limite di emissione per gli scarichi delle acque reflue in ambiente idrico provenienti da impianti di depurazione dei gas di scarico?

    Articolo 8, paragrafo 6, lettera a)

    21.

    Quali disposizioni prevede l’autorizzazione per controllare le emissioni delle sostanze elencate nell’allegato IV?

    Articolo 8, paragrafo 6, lettera b)

    22.

    Quali parametri di controllo operativo sono fissati nell’autorizzazione per lo scarico di acque reflue?

    Articolo 8, paragrafo 7

    23.

    Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare la protezione del suolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7?

    24.

    Quali criteri sono adottati per assicurare che la capacità di stoccaggio sia sufficiente a garantire che le acque possano essere analizzate e trattate, se necessario, prima dello scarico?

    Articolo 8, paragrafo 8

    25.

    Se sono stati fissati valori limiti di emissione per altri inquinanti oltre a quelli di cui all’allegato IV:

    (a)

    a quali impianti si applicano (impianti di incenerimento o coincenerimento, «nuovi» o «esistenti»)?

    (b)

    a quali inquinanti si applicano?

    (c)

    perché sono applicati?

    (d)

    quali sono i valori limite?

    Articolo 9

    26.

    In generale, quali provvedimenti sono stati adottati per ridurre al minimo la quantità e la nocività dei residui prodotti dagli impianti di incenerimento e coincenerimento?

    Articolo 10, paragrafo 1

    27.

    Quali provvedimenti sono stati adottati per sorvegliare i parametri, le condizioni e le concentrazioni di massa inerenti ai processi di incenerimento?

    28.

    Quali provvedimenti sono stati adottati per sorvegliare i parametri, le condizioni e le concentrazioni di massa inerenti ai processi di coincenerimento?

    Articolo 11

    29.

    Quali provvedimenti sono stati adottati per assicurare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafi da 2 a 12 e 17, per quanto riguarda l’atmosfera, nonché paragrafi 9 e da 14 a 17 per quanto riguarda le acque?

    Articolo 11, paragrafo 11

    30.

    Si prega di descrivere quali orientamenti sono stati elaborati per ottenere valori medi giornalieri di emissione convalidati.

    Articolo 11, paragrafo 17

    31.

    Quali sono le procedure per informare l’autorità competente dell’eventuale superamento di un limite di emissione?

    Articolo 12, paragrafo 1

    32.

    Quali provvedimenti sono adottati per assicurare la partecipazione del pubblico al processo di autorizzazione?

    Articolo 12, paragrafi 1 e 2

    33.

    Per quanto riguarda la disponibilità di informazioni durante il processo di autorizzazione:

    (a)

    esistono informazioni relative ad aspetti ambientali che non sono disponibili al pubblico per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione, il processo decisionale e il successivo rilascio dell’autorizzazione?

    (b)

    se i dati sono disponibili, specificare:

    se tali informazioni sono disponibili gratuitamente (sì/no);

    in caso di risposta negativa, qual è il corrispettivo richiesto e in quali circostanze è applicato.

    Articolo 12, paragrafo 2

    34.

    Per gli impianti di incenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all’autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto?

    35.

    Per gli impianti di coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l’ora, quali provvedimenti sono adottati per imporre al gestore di trasmettere all’autorità competente una relazione annuale sul funzionamento e sulla sorveglianza dell’impianto?

    36.

    In caso di trasmissione di una relazione annuale:

    (a)

    quali informazioni contiene?

    (b)

    in che modo può un privato cittadino/un membro del pubblico accedere alla relazione?

    37.

    Come sono identificati pubblicamente gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l’ora?

    Articolo 13, paragrafo 1

    38.

    Quali disposizioni prevede l’autorizzazione per controllare il periodo di esercizio di un impianto di incenerimento o coincenerimento in condizioni anomale (arresti, disfunzionamenti o guasti dei sistemi di abbattimento o di monitoraggio)?

    39.

    Per i processi di incenerimento e coincenerimento, quali sono i periodi massimi ammissibili di funzionamento in condizioni anomale (prima dell’arresto dell’impianto)?

    Articolo 16

    40.

    Si dispone di informazioni in base alle quali si suggerisce la modifica degli articoli 10, 11 e 13 e degli allegati I e III della direttiva?


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