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Document 32006D0329
2006/329/EC: Commission Decision of 20 February 2006 laying down a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC on the incineration of waste (notified under document number C(2006) 438) (Text with EEA relevance)
2006/329/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2006 , relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2006) 438] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2006/329/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 2006 , relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti [notificata con il numero C(2006) 438] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 121 del 6.5.2006, p. 38–42
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 672–676
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32010D0731 |
6.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 121/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2006
relativa al questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti
[notificata con il numero C(2006) 438]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2006/329/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti (1), in particolare l’articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli Stati membri, che erano tenuti a dare attuazione alla direttiva 2000/76/CE entro il 28 dicembre 2002, dovranno ora trasmettere una relazione sulla sua applicazione, basata su un questionario elaborato dalla Commissione. |
(2) |
Lo scopo generale del questionario è raccogliere informazioni sull’applicazione della direttiva 2000/76/CE utilizzando a tal fine le risposte fornite dagli Stati membri e individuare le soluzioni adottate dagli Stati membri per la regolamentazione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento. |
(3) |
Il periodo di riferimento della relazione deve corrispondere al primo periodo completo di tre anni a partire dal 28 dicembre 2002 e deve essere definito tenendo conto degli obblighi in materia di relazioni previsti dalle direttive 94/67/CE e 96/61/CE. Tenuto conto del fatto che a decorrere dal 28 dicembre 2005 la direttiva 2000/76/CE è pienamente applicabile a tutti gli impianti esistenti e che la maggior parte degli impianti in funzione nell’Unione europea rientra fra gli impianti esistenti, che la direttiva 94/67/CE è abrogata dal 28 dicembre 2005 e che la relazione di cui alla direttiva 96/61/CE riguarda il triennio fino al 2008 compreso, il periodo di riferimento più adatto ai fini della prima relazione è il triennio compreso tra il 1o gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Ai fini delle relazioni sull’applicazione della direttiva 2000/76/CE previste all’articolo 15 della stessa, gli Stati membri utilizzano il questionario riportato in allegato.
2. La prima relazione riguarda il triennio che inizia il 1o gennaio 2006 ed è trasmessa alla Commissione entro il 30 settembre 2009.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.
(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.
ALLEGATO
Questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti
Avvertenza: Per identificare le informazioni già trasmesse alla Commissione, fornire gli opportuni riferimenti.
APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
Articolo 2, paragrafo 1 |
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Articolo 3 |
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Articolo 4, paragrafo 1 |
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Articolo 4, paragrafo 4 |
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Articolo 4, paragrafo 5 |
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Articolo 5, paragrafo 4 |
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Articolo 6, paragrafo 4 |
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Articolo 6, paragrafo 6 |
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Articolo 7, paragrafo 1 |
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Articolo 7, paragrafo 2 |
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Articolo 7, paragrafi 2 e 4 |
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Articolo 7, paragrafo 5 |
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Articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 |
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Articolo 8, paragrafo 6, lettera a) |
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Articolo 8, paragrafo 6, lettera b) |
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Articolo 8, paragrafo 7 |
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Articolo 8, paragrafo 8 |
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Articolo 9 |
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Articolo 10, paragrafo 1 |
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Articolo 11 |
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Articolo 11, paragrafo 11 |
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Articolo 11, paragrafo 17 |
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Articolo 12, paragrafo 1 |
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Articolo 12, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 12, paragrafo 2 |
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Articolo 13, paragrafo 1 |
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Articolo 16 |
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