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Document 32005R1289

Regolamento (CE) n. 1289/2005 della Commissione, del 4 agosto 2005, che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

GU L 204 del 5.8.2005, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 287M del 18.10.2006, p. 281–284 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1289/oj

5.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 204/7


REGOLAMENTO (CE) N. 1289/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che avvia un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, e che dispone la registrazione di dette importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafi 3 e 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   DOMANDA

(1)

La Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

La domanda è stata presentata il 27 giugno 2005 da Eurometaux per conto di produttori che rappresentano oltre il 45 % della produzione comunitaria di alcuni ossidi di zinco.

B.   PRODOTTO

(3)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è l’ossido di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco originario della Repubblica popolare cinese, dichiarato di norma al codice NC 2817 00 00 («prodotto in questione»). Il codice è fornito a titolo meramente informativo.

(4)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è l’ossido di zinco (formula chimica ZnO) di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco spedito dal Kazakstan («prodotto oggetto dell’inchiesta»), dichiarato di norma agli stessi codici del prodotto in questione.

C.   MISURE IN VIGORE

(5)

Le misure attualmente in vigore oggetto di possibile elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1623/2003 (3).

D.   MOTIVAZIONE

(6)

La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che le misure antidumping relative alle importazioni di alcuni ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo del prodotto in Kazakstan.

(7)

Sono stati forniti i seguenti elementi di prova.

 

Dalla domanda risulta che, dopo l’istituzione di misure sul prodotto in questione, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dal Kazakstan nella Comunità ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivazioni o giustificazioni sufficienti a parte l’istituzione del dazio. Questa diversa configurazione degli scambi sarebbe dovuta al trasbordo in Kazakstan degli ossidi di zinco originari della Repubblica popolare cinese.

 

La domanda contiene inoltre elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle vigenti misure antidumping riguardanti le importazioni del prodotto in questione risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Le importazioni del prodotto in questione sarebbero state sostituite da consistenti volumi di importazioni di alcuni ossidi di zinco dal Kazakstan.

 

La domanda contiene infine elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che i prezzi di alcuni ossidi di zinco sono oggetto di dumping in relazione al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

 

Qualora, nel corso dell’inchiesta, fossero individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo attraverso il Kazakstan, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(8)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’avvio di un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base e ha deciso di disporre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la registrazione delle importazioni di alcuni ossidi di zinco spediti dal Kazakstan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

a)   Questionari

(9)

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori del Kazakstan, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all’industria comunitaria.

(10)

In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione entro il termine di cui all’articolo 3 del presente regolamento, al fine di richiedere un questionario entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso si applica a tutte le parti interessate.

(11)

L’apertura dell’inchiesta sarà notificata alle autorità della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

(12)

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

(13)

Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in questione che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

(14)

Tenuto conto che solo le imprese cui può essere riservato un trattamento individuale possono beneficiare di un’esenzione, i produttori che desiderino ottenere detta esenzione devono dimostrare di rispondere ai requisiti previsti per il trattamento individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. A tale scopo, occorre inoltrare una richiesta debitamente motivata tramite i moduli previsti dalla Commissione, entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

(15)

Come sopra indicato, qualora nel corso dell’inchiesta fossero individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo attraverso il Kazakstan, l’inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche. Ove vengano individuate pratiche di assemblaggio, nell’esaminare l’operazione di assemblaggio alla luce delle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, è necessario stabilire se l’impresa che richiede l’esenzione operi in condizioni di economia di mercato, ovvero risponda ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale scopo, occorre inoltrare una richiesta debitamente motivata tramite i moduli previsti dalla Commissione, entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(16)

Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta per consentire, in caso di conferma dell’elusione, la riscossione retroattiva di un importo adeguato di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di alcuni ossidi di zinco spediti dal Kazakstan.

G.   TERMINI

(17)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell’inchiesta;

i produttori in Kazakstan possono richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure inoltrando una richiesta debitamente motivata: i) finalizzata al trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base; ii) volta a dimostrare che l’impresa opera in condizioni di economia di mercato, ovvero risponde ai requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Quest’ultima richiesta si rende necessaria unicamente se l’impresa esegue operazioni di assemblaggio;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(18)

È importante notare che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(19)

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

(20)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e vengono utilizzati i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta potrebbe essere per tale parte meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviata un’inchiesta, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, volta a stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni ossidi di zinco (formula chimica ZnO), di purezza non inferiore al 93 % di ossido di zinco, classificati al codice NC 2817 00 00 (codici TARIC 2817000013), spediti dal Kazakstan, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese, eludono le misure istituite dal regolamento (CE) n. 408/2002.

Articolo 2

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Mediante regolamento, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità di prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che non risultino aver eluso i dazi antidumping.

Articolo 3

1.   I questionari o altri moduli devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Salvo altrimenti disposto, qualora desiderino che le loro osservazioni vengano prese in considerazione durante l’inchiesta, le parti interessate devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   I produttori del Kazakstan che intendono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Analogamente, le domande motivate volte ad ottenere un trattamento individuale e, se del caso, lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato devono essere inoltrate entro lo stesso termine di 40 giorni.

4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

5.   Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l’indirizzo, l’indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in via confidenziale devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non confidenziale, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione Europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 62 del 5.3.2002, pag. 7.

(3)  GU L 232 del 18.9.2003, pag. 1.

(4)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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