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Document 32005R1217

Regolamento (CE) n. 1217 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio

GU L 199 del 29.7.2005, p. 33–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1217/oj

29.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/33


REGOLAMENTO (CE) N. 1217 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2005

recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi originari della Bulgaria ai sensi della decisione 2003/286/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo (2) prevede concessioni in relazione all'apertura di contingenti tariffari di importazione di animali vivi della specie bovina originari della Bulgaria.

(2)

La decisione 2005/430/CE del Consiglio e della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (3), prevede concessioni addizionali per le importazioni di bovini vivi originari della Bulgaria.

(3)

È opportuno adottare le modalità di applicazione per l'apertura e la gestione del contingente tariffario di bovini vivi su base pluriennale a partire dal 1o luglio 2005.

(4)

Per evitare operazioni di tipo speculativo, i quantitativi ammissibili nell’ambito del contingente devono essere resi accessibili agli operatori in grado di dimostrare una solida attività commerciale con i paesi terzi per quantitativi di una certa entità. Per questo motivo e per una gestione efficace, è opportuno esigere che i suddetti operatori abbiano importato un numero minimo di capi nell'anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi, garantendo contemporaneamente la parità di accesso alle concessioni. Dato che le attuali concessioni si applicano solo alle importazioni di capi dalla Bulgaria e tenendo conto delle importazioni che sono realizzate da tale paese, una partita di 50 capi può essere considerata un carico normale. L'esperienza dimostra che l'acquisto di una partita costituisce il requisito minimo affinché una transazione possa considerarsi reale e economicamente sostenibile.

(5)

Il controllo dei suddetti criteri presuppone che le domande siano presentate nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto al registro dell'IVA.

(6)

Inoltre, per evitare speculazioni, occorre escludere dall'accesso al contingente gli importatori che il 1o gennaio precedente l'inizio del periodo contingentale annuale non erano più attivi nel commercio di bovini vivi. Ai fini del controllo, è necessario che le domande di diritti d'importazione siano presentate negli Stati membri nei quali l'operatore è iscritto al registro dell'IVA. È opportuno che i titoli di importazione non siano trasferibili e siano rilasciati agli operatori esclusivamente per i quantitativi per i quali hanno ottenuto diritti d'importazione.

(7)

Per consentire un accesso più equo al contingente, garantendo nel contempo per ciascuna domanda un numero di capi compatibile con le esigenze di redditività commerciale, è opportuno fissare un numero massimo e un numero minimo di capi per domanda.

(8)

È opportuno disporre che i diritti di importazione siano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, se necessario, una percentuale unica di riduzione.

(9)

In applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è opportuno che il regime sia gestito mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario prevedere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se necessario in deroga o a complemento di determinate disposizioni del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (4) e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5).

(10)

Per obbligare gli operatori e presentare domande di titolo di importazione per tutti i diritti di importazione loro assegnati, occorre stabilire che, in ordine alla cauzione relativa ai diritti di importazione, la domanda di titolo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (6).

(11)

Ai fini di una corretta gestione del contingente d'importazione è inoltre necessario accertarsi che il titolare del titolo sia un vero importatore. Egli deve pertanto partecipare attivamente all'acquisto, al trasporto e all'importazione degli animali in oggetto. La presentazione della prova di tali attività deve quindi costituire un'esigenza principale in ordine alla cauzione relativa al titolo.

(12)

Allo scopo di garantire un rigoroso controllo statistico degli animali importati nell'ambito del contingente, non si applica la tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 1o luglio 2005 possono essere importati nella Comunità, in esenzione da dazio doganale, 6 600 bovini vivi di peso non superiore a 300 kg, dei codici NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari della Bulgaria.

Il contingente di cui al primo comma reca il numero d'ordine 09.4783.

Il contingente di cui al primo comma aumenta di 600 capi all'anno.

Articolo 2

1.   Possono presentare domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1 esclusivamente persone fisiche o giuridiche. Al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono essere in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti dello Stato membro, di aver importato almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 nell'anno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

I richiedenti devono essere inoltre iscritti a un registro nazionale dell’IVA.

2.   La prova dell'importazione è costituita esclusivamente dal documento doganale di immissione in libera pratica, debitamente vistato dalle autorità doganali e contenente un riferimento al richiedente in qualità di destinatario.

Gli Stati membri possono accettare copie del documento di cui al primo comma, debitamente autenticate dall'autorità competente. Qualora accettino le copie di tali documenti, gli Stati membri sono tenuti a riferirlo nella comunicazione trasmessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, per ciascun richiedente.

3.   Sono esclusi dall'assegnazione gli operatori che al 1o gennaio che precede il periodo contingentale annuale di cui trattasi abbiano cessato l'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni bovine

4.   La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.

Articolo 3

1.   Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto a un registro nazionale dell’IVA.

2.   Le domande di diritti di importazione vertono su un quantitativo di almeno 50 capi e non superiore al 5 % del quantitativo disponibile.

Qualora le domande superino il quantitativo di cui al primo comma, non si tiene conto del quantitativo in eccesso.

3.   Le domande di diritti di importazioni sono presentate entro le 13.00, ora di Bruxelles, del 15 giugno precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.

Tuttavia, per il periodo contingentale che va dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006, le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del decimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Ogni interessato può presentare una sola domanda per il contingente di cui all'articolo 1. Qualora uno stesso interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

5.   Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dal termine del periodo di presentazione delle domande, un elenco con il nome e l’indirizzo dei richiedenti e i quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all'inesistenza di domande, sono trasmesse a mezzo fax o e-mail, utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato I o secondo altre forme comunicate dalla Commissione agli Stati membri.

Articolo 4

1.   Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, la Commissione decide al più presto in che misura possano essere accolte le domande.

2.   Se i quantitativi oggetto delle domande di cui all'articolo 3 superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al primo comma dà esito ad un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi da importare mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. L’eventuale quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce una sola partita.

Articolo 5

1.   La cauzione relativa ai diritti d’importazione è fissata a 3 EUR per capo. Essa è costituita presso l'autorità competente insieme alla presentazione della domanda di diritti d'importazione.

2.   È obbligatorio chiedere titoli di importazione per i quantitativi ottenuti. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

3.   Se a causa dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il numero dei diritti di importazione da assegnare risulta inferiore a quelli richiesti, la cauzione costituita viene immediatamente svincolata in proporzione.

Articolo 6

1.   L’importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli di importazione.

2.   Il richiedente può presentare la domanda di titolo soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti di importazione nell'ambito del contingente.

Ad ogni titolo di importazione rilasciato corrisponde una riduzione equivalente dei diritti di importazione ottenuti.

3.   I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata in nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti diciture:

a)

nella casella 8, il paese d'origine;

b)

nella casella 16, almeno uno dei seguenti codici della nomenclatura combinata:

 

0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49;

c)

nella casella 20, il numero d'ordine del contingente e almeno una delle diciture di cui all'allegato II.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli di importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e danno diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi e recano gli stessi indirizzi dei destinatari indicati sulle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica che li accompagnano.

2.   In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, la validità dei titoli di importazione rilasciati a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è di 150 giorni dalla data del rilascio effettivo. La validità dei titoli cessa comunque dopo il 30 giugno di ciascun periodo contingentale annuale.

3.   Il rilascio del titolo di importazione è subordinato alla costituzione di una cauzione di 20 EUR per capo, così composta:

a)

la cauzione di 3 EUR di cui all’articolo 5, paragrafo 1 e

b)

un importo di 17 EUR che il richiedente deposita insieme alla domanda di titolo.

4.   I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

5.   Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000. A tale scopo, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra zero.

6.   Fatte salve le disposizioni di cui alla sezione 4 del titolo III del regolamento (CE) n. 1291/2000 relative allo svincolo delle cauzioni, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata solo su presentazione della prova che il titolare del titolo è responsabile, sul piano commerciale e logistico, dell'acquisto, del trasporto e dell'immissione in libera pratica degli animali. Tale prova è costituita almeno dai seguenti documenti:

a)

la fattura commerciale originale, o la relativa copia autenticata, rilasciata al titolare del titolo dal venditore o dal suo rappresentante, entrambi stabiliti nel paese terzo di esportazione, e la prova del pagamento della stessa da parte del titolare o dell'apertura, da parte dello stesso, di una lettera di credito irrevocabile a favore del venditore;

b)

la polizza di carico o, se del caso, il documento di trasporto stradale o aereo rilasciato al titolare, per gli animali in questione;

c)

un documento che attesta l'immissione in libera pratica degli animali con l’indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare in qualità di destinatario.

Articolo 8

Gli animali importati beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali, ai sensi dell'articolo 1, su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, secondo le disposizioni del protocollo 4 allegato all'accordo europeo con la Bulgaria, oppure di una dichiarazione su fattura, redatta dall'esportatore conformemente allo stesso protocollo.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1445/95 e (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160, del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270, del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

(3)  GU L 155 del 17.6.2005, pag. 1.

(4)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217, del 17.6.2004, pag. 10).

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311, dell’8.10.2004, pag. 17).

(6)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105, del 14.4.2004, pag. 17).


ALLEGATO I

EC Fax (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int

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ALLEGATO II

Diciture di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c)

:

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 1217/2005

:

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 1217/2005

:

in danese

:

Forordning (EF) nr. 1217/2005

:

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 1217/2005

:

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 1217/2005

:

in greco

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1217/2005

:

in inglese

:

Regulation (EC) No 1217/2005

:

in francese

:

Règlement (CE) no 1217/2005

:

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 1217/2005

:

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 1217/2005

:

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 1217/2005

:

in ungherese

:

1217/2005/EK rendelet

:

in olandese

:

Verordening (EG) nr. 1217/2005

:

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 1217/2005

:

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 1217/2005

:

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 1217/2005

:

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 1217/2005

:

in finlandese

:

Asetus (EY) N:o 1217/2005

:

in svedese

:

Förordning (EG) nr 1217/2005


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