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Document 32005R1053

Regolamento (CE) n. 1053/2005 della Commissione, del 5 luglio 2005, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

GU L 173 del 6.7.2005, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1053/oj

6.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/9


REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1081/1999 relativo all'importazione di tori, vacche e giovenche di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1081/1999, i quantitativi riservati agli importatori tradizionali nell'ambito dei due contingenti tariffari sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel corso del periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2005.

(2)

Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi di cui possono disporre nell'ambito dei due contingenti sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999, per il numero d'ordine 09.0003, superano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0001 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a)

100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;

b)

100 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

2.   Ogni domanda di diritti d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1081/1999 per il numero d'ordine 09.0003 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

a)

100 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1081/1999;

b)

42,253521 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1081/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).


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