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Document 32005R0701

Regolamento (CE) n. 701/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2005 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

GU L 118 del 5.5.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/701/oj

5.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 118/5


REGOLAMENTO (CE) N. 701/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2005 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2005.

(2)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna (3), ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2005.

(3)

È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta integralmente per il numero d'ordine 09.0003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 (GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33).

(3)  GU L 93 del 12.4.2005, pag. 31.


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