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Document 32005R0330

Regolamento (CE) n. 330/2005 della Commissione, del 25 febbraio 2005, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il secondo trimestre del 2005

GU L 53 del 26.2.2005, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/330/oj

26.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/13


REGOLAMENTO (CE) N. 330/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2005

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli nel quadro del quantitativo aggiuntivo per l’importazione di banane nei nuovi Stati membri per il secondo trimestre del 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93, del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1892/2004 della Commissione (2) sono state adottate le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio dai regimi vigenti nei nuovi Stati membri prima dell’adesione al regime d’importazione stabilito dall’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana per l’anno 2005. Per assicurare l’approvvigionamento del mercato, in particolare nei nuovi Stati membri, tale regolamento fissa su base transitoria un quantitativo aggiuntivo ai fini del rilascio dei titoli d’importazione. Il quantitativo aggiuntivo deve essere gestito utilizzando i meccanismi e gli strumenti istituiti dal regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità (3).

(2)

L’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 stabilisce che per i primi tre trimestri, per il rilascio dei titoli d’importazione, può essere fissato un quantitativo indicativo e un massimale individuale.

(3)

Per la fissazione di tali quantitativi indicativi e dei massimali individuali, è opportuno applicare le stesse percentuali fissate per la gestione dei contingenti tariffari A/B e C nel regolamento (CE) n. 329/2005 della Commissione (4), in modo da assicurare adeguate forniture e la prosecuzione dei flussi commerciali tra i settori di produzione e di commercializzazione.

(4)

Poiché tale regolamento dev’essere applicabile prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2005, occorre prevederne l’entrata in vigore immediata.

(5)

Il presente regolamento deve applicarsi agli operatori stabiliti nella Comunità e registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1892/2004.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo indicativo di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per il rilascio di titoli per l’importazione di banane è fissato, per il secondo trimestre del 2005, al 29 % dei quantitativi disponibili rispettivamente per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1892/2004.

Articolo 2

Nell’ambito del quantitativo aggiuntivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004, il quantitativo massimo autorizzato, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, per le domande di titoli per l’importazione di banane per il secondo trimestre del 2005, è fissato al:

a)

29 % del quantitativo di riferimento specifico comunicato in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori tradizionali;

b)

29 % dell’assegnazione specifica comunicata in applicazione dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1892/2004 per gli operatori non tradizionali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 328 del 30.10.2004, pag. 50.

(3)  GU L 126 dell’8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 838/2004 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 52).

(4)  Cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale.


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