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Document 32005R0228
Commission Regulation (EC) No 228/2005 of 10 February 2005 correcting Regulation (EC) No 115/2005 opening an invitation to tender for the refund on common wheat exports to certain third countries
Regolamento (CE) n. 228/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi
Regolamento (CE) n. 228/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi
GU L 39 del 11.2.2005, p. 35–35
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32005R0115 | sostituzione | articolo 1.2 | 11/02/2005 |
11.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/35 |
REGOLAMENTO (CE) N. 228/2005 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2005
che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2) ha aperto una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi. |
(2) |
Da una verifica è emerso che, in seguito ad un errore materiale, il regolamento non corrisponde, per quanto riguarda i paesi da escludere dalla gara, alle misure oggetto di un voto favorevole in seno al comitato di gestione. Per questo motivo è opportuno rettificare il presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 115/2005, all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania, di Serbia e Montenegro (3), e della Svizzera.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.
(3) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.