Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0228

    Regolamento (CE) n. 228/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

    GU L 39 del 11.2.2005, p. 35–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/228/oj

    11.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 39/35


    REGOLAMENTO (CE) N. 228/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2005

    che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione (2) ha aperto una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi.

    (2)

    Da una verifica è emerso che, in seguito ad un errore materiale, il regolamento non corrisponde, per quanto riguarda i paesi da escludere dalla gara, alle misure oggetto di un voto favorevole in seno al comitato di gestione. Per questo motivo è opportuno rettificare il presente regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (CE) n. 115/2005, all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2.   La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania, di Serbia e Montenegro (3), e della Svizzera.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 24 del 27.1.2005, pag. 3.

    (3)  Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.


    Top