This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0910
2005/910/EC: Council Decision of 12 December 2005 authorising the Federal Republic of Germany to conclude an agreement with the Swiss Confederation that includes provisions derogating from Articles 2(2) and 3 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2005/910/CE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
2005/910/CE: Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2005 , che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
GU L 331 del 17.12.2005, p. 28–29
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 175M del 29.6.2006, p. 203–204
(MT)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
17.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/28 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2005
che autorizza la Repubblica federale di Germania a concludere con la Confederazione svizzera un accordo contenente disposizioni che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari
(2005/910/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 30,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe alla stessa direttiva. |
(2) |
Con lettera registrata presso il segretariato generale della Commissione il 21 ottobre 2004, la Repubblica federale di Germania (di seguito «Germania») ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Confederazione svizzera (di seguito «Svizzera») un accordo relativo al rinnovamento e alla successiva manutenzione di un ponte di confine esistente sul Wutach tra Stühlingen (Baden-Württemberg, Germania) e Oberwiesen (Schaffhausen, Svizzera). |
(3) |
A norma dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE la Commissione, con lettera del 1o dicembre 2004, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 2 dicembre 2004, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la richiesta. |
(4) |
L’accordo contiene disposizioni in materia di IVA che derogano all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate per il rinnovamento e la successiva manutenzione del ponte di confine e alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini. |
(5) |
Se le deroghe alla direttiva 77/388/CEE non fossero concesse, i lavori di rinnovamento e di manutenzione effettuati in Germania sarebbero soggetti all’IVA tedesca, mentre quelli effettuati in Svizzera non sarebbero soggetti alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE. Inoltre, le importazioni dalla Svizzera in Germania di beni per il rinnovamento o la manutenzione del ponte di confine sarebbero soggette anche all’IVA tedesca. |
(6) |
L’applicazione di tali disposizioni normali comporterebbe considerevoli complicazioni fiscali per le imprese responsabili dell’esecuzione dei lavori. |
(7) |
La presente deroga è destinata a semplificare la riscossione dell’imposta sui lavori relativi al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte in questione. |
(8) |
La deroga avrà un’incidenza del tutto irrilevante sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 77/388/CEE, relativo al rinnovamento e alla successiva manutenzione di un ponte di confine sul Wutach tra Stühlingen (Baden-Württemberg, Germania) e Oberwiesen (Schaffhausen, Svizzera).
Le disposizioni fiscali di deroga previste dall’accordo sono definite negli articoli 2 e 3.
Articolo 2
In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, le importazioni in Germania di beni provenienti dalla Svizzera non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto, purché tali beni siano utilizzati per il rinnovamento o la successiva manutenzione del ponte di cui all’articolo 1 della presente decisione. Tuttavia, la deroga non si applica alle importazioni di beni effettuate per i medesimi fini da un’amministrazione pubblica.
Articolo 3
In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la parte del ponte che si trova nel territorio svizzero è considerata come facente parte del territorio tedesco per quanto riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative al rinnovamento e alla successiva manutenzione del ponte.
Articolo 4
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. STRAW
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).