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Document 32005D0690

    2005/690/CE: Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

    GU L 173M del 27.6.2006, p. 1–1 (MT)
    GU L 265 del 10.10.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/690/oj

    Related international agreement

    10.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 265/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2005

    relativa alla conclusione dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra

    (2005/690/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea il 22 aprile 2002 a Valencia, fatta salva la sua eventuale conclusione a una data successiva.

    (2)

    L’accordo deve essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea, l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e le dichiarazioni della Comunità europea accluse all’atto finale.

    2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

    Articolo 2

    1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di associazione e di comitato di associazione è stabilita dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni pertinenti dei trattati.

    2.   A norma dell’articolo 93 dell’accordo euromediterraneo di associazione, il presidente del Consiglio presiede il consiglio di associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di associazione in conformità del suo regolamento interno.

    3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea viene presa, a seconda dei casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persona(e) abilitata(e) a depositare la notifica di cui all’articolo 110 dell’accordo a nome della Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU C 279 E del 20.11.2003, pag. 115.


    ACCORDO EUROMEDITERRANEO

    che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra

    IL REGNO DEL BELGIO,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L’IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati «Stati membri», e

    LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «Comunità»,

    da una parte, e

    LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

    dall’altra,

    CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all’origine della vicinanza e dell’interdipendenza esistenti tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria;

    CONSIDERANDO che la Comunità, i suoi Stati membri e l’Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocità, sulla solidarietà, sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo;

    CONSIDERANDO l’importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell’associazione;

    CONSAPEVOLI tanto dell’importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell’obiettivo dell’integrazione tra i paesi del Magreb;

    DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunità e dell’Algeria;

    CONSAPEVOLI dell’importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo;

    DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse;

    CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalità organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilità nella regione;

    TENENDO CONTO della volontà della Comunità di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell’economia algerina, nonché allo sviluppo sociale del paese;

    CONSIDERANDO l’impegno assunto dalla Comunità e dall’Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall’Uruguay Round;

    DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca;

    CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunità, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notificano all’Algeria di essere vincolati come membri della Comunità, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

    PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all’evoluzione di un partenariato basato sull’iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d’investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento tecnologico,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    1.   È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra.

    2.   Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi:

    costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti,

    intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali,

    favorire i contatti umani, specie nell’ambito delle procedure amministrative,

    promuovere l’integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest’ultima e la Comunità e i suoi Stati membri,

    promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.

    Articolo 2

    Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.

    TITOLO I

    DIALOGO POLITICO

    Articolo 3

    1.   Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali.

    2.   Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a:

    a)

    facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse;

    b)

    consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra;

    c)

    promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea;

    d)

    promuovere iniziative comuni.

    Articolo 4

    Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.

    Articolo 5

    Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare:

    a)

    a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del consiglio di associazione;

    b)

    a livello di alti funzionari dell’Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra;

    c)

    attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;

    d)

    all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo.

    TITOLO II

    LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

    Articolo 6

    Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati «GATT».

    CAPITOLO 1

    Prodotti industriali

    Articolo 7

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1.

    Articolo 8

    I prodotti originari dell’Algeria sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.

    Articolo 9

    1.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 2 sono aboliti sin dall’entrata in vigore dell’accordo.

    2.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

    dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

    dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

    dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

    dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

    dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

    dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

    3.   I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

    dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base;

    dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base;

    dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base;

    dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base;

    dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base;

    dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base;

    dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base;

    dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base;

    dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base;

    dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base;

    dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti.

    4.   In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all’articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l’Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno.

    5.   Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 18.

    Articolo 10

    Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

    Articolo 11

    1.   L’Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali.

    Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali.

    I dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

    Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all’articolo 6.

    Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto.

    L’Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, l’Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l’Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all’articolo 6.

    CAPITOLO 2

    Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati

    Articolo 12

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1.

    Articolo 13

    La Comunità e l’Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.

    Articolo 14

    1.   Ai prodotti agricoli originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

    2.   Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

    3.   Ai prodotti della pesca originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute.

    4.   Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute.

    5.   Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5.

    Articolo 15

    1.   La Comunità e l’Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l’Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13.

    2.   Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l’Algeria esaminano nell’ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni.

    Articolo 16

    1.   Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l’Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo.

    2.   La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima.

    3.   Qualora la Comunità o l’Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

    4.   L’altra parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo.

    CAPITOLO 3

    Disposizioni comuni

    Articolo 17

    1.   La Comunità e l’Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo.

    2.   Negli scambi tra la Comunità e l’Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente.

    3.   Le restrizioni quantitative all’importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l’Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

    4.   L’Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all’allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all’anno a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Qualora l’Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all’OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato.

    Articolo 18

    1.   Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 14 corrisponde all’aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002.

    2.   Qualora l’Algeria dovesse aderire all’OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all’aliquota consolidata in sede di OMC o a un’aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto.

    3.   Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati.

    4.   Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1o gennaio 2002.

    Articolo 19

    I prodotti originari dell’Algeria non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

    Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1).

    Articolo 20

    1.   Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte.

    2.   I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

    Articolo 21

    1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo.

    2.   Nell’ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Algeria menzionati nel presente accordo.

    Articolo 22

    Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26.

    Articolo 23

    Si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    Se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

    Articolo 24

    1.   Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    2.   Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l’applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti:

    sull’apertura di un’inchiesta di salvaguardia;

    sulle risultanze definitive dell’inchiesta.

    Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l’inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito.

    Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell’applicazione delle misure stesse.

    3.   Al momento di notificare le risultanze definitive dell’inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    4.   Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

    5.   Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo.

    6.   La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all’altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest’ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l’altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L’offerta deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    7.   Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall’inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

    Articolo 25

    Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, comporti:

    i)

    la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all’esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente;

    o

    ii)

    una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

    e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore.

    Articolo 26

    1.   Nel caso in cui la Comunità o l’Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all’articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte.

    Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo.

    2.   L’applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni:

    a)

    per quanto riguarda l’articolo 22, la parte esportatrice dev’essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l’inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate;

    b)

    per quanto riguarda l’articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione.

    Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate;

    c)

    c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o un esame preventivo, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte.

    Articolo 27

    Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

    Articolo 28

    La nozione di «prodotti originari» ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6.

    Articolo 29

    Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina.

    TITOLO III

    SCAMBI DI SERVIZI

    Articolo 30

    Impegni reciproci

    1.   La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all’Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell’articolo II.1 dell’accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato «GATS».

    2.   La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all’elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS.

    3.   Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all’articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all’elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS.

    4.   L’Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33.

    Articolo 31

    Prestazione transfrontaliera di servizi

    L’Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

    Articolo 32

    Presenza commerciale

    1.

    a)

    L’Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi.

    b)

    L’Algeria concede, per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo.

    2.   Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all’entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.

    Articolo 33

    Presenza temporanea di persone fisiche

    1.   Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell’Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto.

    2.   Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate «società», si intendono le «persone trasferite all’interno della società» ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti:

    a)

    quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che:

    dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;

    controllano e coordinano l’attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche;

    procedono all’assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l’adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti;

    b)

    dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale;

    c)

    per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell’ambito di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell’altra parte.

    3.   L’ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell’Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell’Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che:

    detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e

    non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria.

    Articolo 34

    Trasporti

    1.   Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

    2.   Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell’altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a:

    a)

    la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

    b)

    b) l’acquisto e l’uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato;

    c)

    la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all’origine e alla natura delle merci trasportate;

    d)

    la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l’altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni);

    e)

    la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l’assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo;

    f)

    la rappresentanza delle società, l’organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico.

    3.   Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale.

    Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio.

    Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l’una o l’altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

    Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.

    4.   In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti:

    a)

    evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;

    b)

    aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

    5.   Ciascuna parte concede, fra l’altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell’altra parte e sono gestite da cittadini o società dell’altra parte per quanto riguarda l’accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l’utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l’assegnazione degli ormeggi e per l’uso delle infrastrutture di trasbordo.

    6.   Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all’occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 35

    Normativa interna

    1.   Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

    2.   L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

    3.   Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

    4.   Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso.

    5.   Nessuna disposizione dell’accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all’attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

    6.   Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l’applicazione del paragrafo 2.

    Articolo 36

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo:

    a)

    per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell’altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell’altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell’altra;

    b)

    per «società comunitaria» o «società algerina» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Algeria.

    Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Algeria;

    c)

    per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

    d)

    d) per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;

    e)

    per «stabilimento», si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l’apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità;

    f)

    per «attività» si intendono quelle economiche;

    g)

    le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni;

    h)

    per «cittadino della Comunità» o «cittadino dell’Algeria» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Algeria.

    Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell’Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.

    Articolo 37

    Disposizioni generali

    1.   Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo.

    2.   Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un «accordo di integrazione economica» ai sensi dell’articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell’ambito del GATS, in particolare del suo articolo V.

    Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L’obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo.

    TITOLO IV

    PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE

    CAPITOLO 1

    Pagamenti correnti e circolazione dei capitali

    Articolo 38

    Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile.

    Articolo 39

    1.   A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano.

    2.   Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione.

    Articolo 40

    Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l’Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure.

    CAPITOLO 2

    Concorrenza e altre questioni economiche

    Articolo 41

    1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l’Algeria:

    a)

    tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

    b)

    lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante:

    nell’intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale;

    nell’intero territorio dell’Algeria, o in una sua parte sostanziale.

    2.   Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell’applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all’allegato 5 del presente accordo.

    3.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o l’Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

    Articolo 42

    Gli Stati membri e l’Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell’Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

    Articolo 43

    Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l’Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.

    Articolo 44

    1.   Le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.

    2.   L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

    Articolo 45

    Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse.

    Articolo 46

    1.   Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici.

    2.   Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1.

    TITOLO V

    COOPERAZIONE ECONOMICA

    Articolo 47

    Obiettivi

    1.   Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo.

    2.   La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Algeria.

    3.   La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona.

    Articolo 48

    Ambito di applicazione

    1.   La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia algerina in generale e degli scambi tra l’Algeria e la Comunità in particolare.

    2.   La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell’Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine.

    3.   La cooperazione contribuisce all’integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione.

    4.   Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici.

    5.   Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori.

    Articolo 49

    Strumenti e modalità

    La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:

    a)

    un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica;

    b)

    scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione;

    c)

    consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione;

    d)

    iniziative congiunte;

    e)

    assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

    f)

    sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione.

    Articolo 50

    Cooperazione regionale

    Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all’integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare:

    a)

    a) l’integrazione economica;

    b)

    lo sviluppo delle infrastrutture economiche;

    c)

    l’ambiente;

    d)

    la ricerca scientifica e tecnologica;

    e)

    l’istruzione, l’insegnamento e la formazione;

    f)

    le questioni culturali;

    g)

    le questioni doganali;

    h)

    le istituzioni regionali e l’attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati.

    Articolo 51

    Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica

    La cooperazione si prefigge di:

    a)

    favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso:

    l’accesso dell’Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi;

    la partecipazione dell’Algeria alle reti di cooperazione decentrata;

    la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca;

    b)

    consolidare la capacità di ricerca dell’Algeria;

    c)

    incentivare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica;

    d)

    favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale.

    Articolo 52

    Ambiente

    1.   La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento e l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell’ambiente e tutelare la salute delle persone.

    2.   La cooperazione verte sui seguenti aspetti:

    questioni connesse alla desertificazione;

    gestione razionale delle risorse idriche;

    salinizzazione;

    impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua;

    uso ottimale dell’energia e dei trasporti;

    impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare;

    gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici;

    gestione integrata delle zone sensibili;

    controllo e prevenzione dell’inquinamento urbano, industriale e marino;

    uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale;

    assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità.

    Articolo 53

    Cooperazione industriale

    Si promuoveranno in particolare:

    a)

    le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria;

    b)

    la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso dell’Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata;

    c)

    l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell’Algeria (compresa l’industria agroalimentare);

    d)

    lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

    e)

    la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione;

    f)

    lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell’Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico;

    g)

    g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio;

    h)

    lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini.

    Articolo 54

    Promozione e tutela degli investimenti

    La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d’investimento, in particolare:

    a)

    istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d’investimento e a fornire informazioni in merito;

    b)

    creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l’Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione;

    c)

    fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri.

    Articolo 55

    Normalizzazione e valutazione della conformità

    La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità.

    Si cercherà in particolare di:

    favorire l’uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità;

    potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori;

    promuovere la cooperazione per la gestione della qualità;

    fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

    Articolo 56

    Ravvicinamento delle legislazioni

    Si collaborerà per ravvicinare le legislazioni dell’Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo.

    Articolo 57

    Servizi finanziari

    La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari.

    Si prevedono in particolare:

    scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese;

    un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell’Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori.

    Articolo 58

    Agricoltura e pesca

    La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

    Si promuoveranno in particolare:

    le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione;

    la sicurezza alimentare;

    lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse;

    le pratiche rispettose dell’ambiente nel settore dell’agricoltura e della pesca;

    la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali;

    i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria agroalimentare;

    l’assistenza e la formazione tecniche;

    l’armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari;

    la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale;

    la privatizzazione;

    la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche;

    i programmi di ricerca.

    Articolo 59

    Trasporti

    Le parti collaborano al fine di:

    sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti;

    migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci;

    definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità.

    La cooperazione riguarda in particolare:

    il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito;

    la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti;

    la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione;

    l’ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo;

    l’assistenza tecnica e la formazione.

    Articolo 60

    Telecomunicazioni e società dell’informazione

    La cooperazione in questo settore prevede in particolare:

    un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni;

    scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni;

    la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell’informazione;

    la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione;

    la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite;

    l’interconnessione e l’interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell’Algeria;

    l’assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea.

    Articolo 61

    Energia e miniere

    La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi:

    a)

    adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti;

    b)

    adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell’economia di mercato e ad affrontare la concorrenza;

    c)

    sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell’energia e delle miniere.

    La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali:

    adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell’economia di mercato mediante un’assistenza tecnica, amministrativa e normativa;

    sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario;

    sviluppo del partenariato a fini di:

    prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi;

    produzione dell’elettricità;

    distribuzione dei prodotti petroliferi;

    fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici;

    sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario;

    sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità;

    sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea;

    creazione di banche dati nei settori dell’energia e delle miniere;

    sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell’energia e delle miniere;

    ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

    promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell’energia e delle miniere.

    Articolo 62

    Turismo e artigianato

    La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a:

    intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l’artigianato;

    intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l’artigianato;

    favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo;

    promuovere il turismo giovanile;

    aiutare l’Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l’immagine dei suoi prodotti turistici;

    sostenere la privatizzazione.

    Articolo 63

    Cooperazione nel settore doganale

    1.   La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare:

    a)

    la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali;

    b)

    l’introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell’Algeria.

    Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

    2.   Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7.

    Articolo 64

    Cooperazione nel settore statistico

    Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l’armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l’utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l’altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria.

    Articolo 65

    Cooperazione per la tutela dei consumatori

    1.   Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori.

    2.   La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali:

    a)

    scambi di informazioni sulle attività legislative e sull’operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori;

    b)

    organizzazione di seminari e di corsi di formazione;

    c)

    creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

    d)

    migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti;

    e)

    riforme istituzionali;

    f)

    assistenza tecnica;

    g)

    g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l’organizzazione e l’entrata in funzione di un sistema d’informazione decentrato ad uso dei consumatori;

    h)

    contributo all’organizzazione e all’entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.

    Articolo 66

    Considerate le specificità dell’economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell’economia di questo paese e agevolare l’instaurazione della zona di libero scambio.

    Si istituirà, a norma dell’articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica.

    Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell’ambito del dispositivo suddetto.

    TITOLO VI

    COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE

    CAPITOLO 1

    Disposizioni relative ai lavoratori

    Articolo 67

    1.   Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini.

    2.   Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un’attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione.

    3.   L’Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

    Articolo 68

    1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati.

    L’espressione «previdenza sociale» copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari.

    La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo.

    2.   Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità

    3.   Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità.

    4.   Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo.

    5.   L’Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

    Articolo 69

    Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite.

    Articolo 70

    1.   Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68.

    2.   Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

    Articolo 71

    Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l’Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.

    CAPITOLO 2

    Dialogo nel settore sociale

    Articolo 72

    1.   Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse.

    2.   Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini dell’Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti.

    3.   Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi:

    a)

    alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico;

    b)

    all’emigrazione;

    c)

    all’immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite;

    d)

    alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell’Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni.

    Articolo 73

    Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento.

    CAPITOLO 3

    Azioni di cooperazione nel settore sociale

    Articolo 74

    1.   Le parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali.

    2.   Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse.

    In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a:

    a)

    migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione;

    b)

    reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato;

    c)

    incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità;

    d)

    promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione, nell’ambito della politica algerina in questo settore;

    e)

    sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino;

    f)

    migliorare il regime previdenziale e sanitario;

    g)

    attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza;

    h)

    migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere;

    i)

    promuovere il dialogo socioprofessionale;

    j)

    promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito socioprofessionale;

    k)

    contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari;

    l)

    attenuare le ripercussioni negative dell’adeguamento delle strutture economiche e sociali;

    m)

    migliorare il sistema di formazione professionale.

    Articolo 75

    Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.

    Articolo 76

    Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l’attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3.

    CAPITOLO 4

    Cooperazione in materia di cultura e di istruzione

    Articolo 77

    Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale.

    Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture.

    Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani.

    La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori:

    traduzioni letterarie;

    conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali;

    formazione degli operatori culturali;

    scambi di artisti e di opere d’arte;

    organizzazione di manifestazioni culturali;

    sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti;

    cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni;

    diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico.

    Articolo 78

    La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di:

    a)

    contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale;

    b)

    agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale;

    c)

    migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato;

    d)

    favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l’esperienza e i mezzi di cui dispongono.

    TITOLO VII

    COOPERAZIONE FINANZIARIA

    Articolo 79

    Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell’Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste.

    Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti.

    Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti:

    agevolazione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia, compreso lo sviluppo rurale;

    ammodernamento delle infrastrutture economiche;

    promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro;

    adeguamento alle ripercussioni sull’economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l’industria;

    accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.

    Articolo 80

    Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l’Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell’economia algerina.

    Articolo 81

    Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l’Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.

    TITOLO VIII

    COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

    Articolo 82

    Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto

    Nell’ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del diritto e il funzionamento dell’apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto.

    In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell’altra parte.

    Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

    Articolo 83

    Circolazione delle persone

    Nell’intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all’attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l’applicazione del presente articolo.

    Articolo 84

    Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione

    1.   Le parti ribadiscono l’importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine:

    l’Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall’altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione;

    l’Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità.

    2.   Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l’immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All’occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc.

    3.   Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione dei documenti falsi.

    Articolo 85

    Cooperazione giuridica e giudiziaria

    1.   Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo.

    2.   All’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti.

    3.   La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare:

    il miglioramento dell’assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare;

    gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia civile.

    4.   La cooperazione giudiziaria penale mirerà a:

    rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione;

    lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell’efficienza della giustizia penale.

    5.   Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici.

    Articolo 86

    Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata

    1.   Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali.

    Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate.

    2.   Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione.

    Articolo 87

    Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco

    1.   Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare.

    2.   La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

    3.   La cooperazione prevede:

    a)

    la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario;

    b)

    un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti.

    Articolo 88

    Lotta contro il razzismo e la xenofobia

    Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l’origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la formazione e l’alloggio.

    Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione.

    In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l’accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette.

    Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

    Articolo 89

    Lotta contro la droga e la tossicomania

    1.   La cooperazione intende:

    a)

    rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l’offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

    b)

    eliminare il consumo illecito di questi prodotti.

    2.   Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento.

    Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell’Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri.

    3.   La cooperazione consiste in particolare:

    a)

    nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

    b)

    nell’attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica;

    c)

    nella definizione di norme relative alla prevenzione dell’utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti;

    d)

    nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti.

    4.   Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.

    Articolo 90

    Lotta contro il terrorismo

    Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo:

    nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti;

    mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale;

    attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.

    Articolo 91

    Lotta contro la corruzione

    1.   Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali:

    adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali;

    prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione.

    2.   Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità.

    TITOLO IX

    DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

    Articolo 92

    È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno.

    Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

    Articolo 93

    1.   Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra.

    2.   I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

    3.   Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    4.   Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.

    Articolo 94

    Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati.

    Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

    Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

    Articolo 95

    1.   Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo.

    2.   Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.

    Articolo 96

    1.   Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell’Algeria, dall’altra.

    2.   Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

    3.   Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria.

    Articolo 97

    Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze.

    Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.

    Articolo 98

    Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo.

    Articolo 99

    Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell’Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina.

    Articolo 100

    1.   Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo.

    2.   Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione.

    3.   Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

    4.   Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia.

    Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

    Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

    Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale.

    Articolo 101

    Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura:

    a)

    ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;

    b)

    inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

    c)

    ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

    Articolo 102

    Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

    il regime applicato dall’Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

    il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell’Algeria.

    Articolo 103

    Nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto:

    di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell’ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta;

    di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale;

    di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.

    Articolo 104

    1.   Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo.

    2.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

    Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.

    Articolo 105

    I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo.

    Articolo 106

    Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l’Algeria, dall’altra.

    Articolo 107

    L’accordo è concluso per un periodo illimitato.

    Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

    Articolo 108

    Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell’Algeria, dall’altra.

    Articolo 109

    Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

    Articolo 110

    1.   Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

    Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

    2.   A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976.

    Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

    Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

    Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

    Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

    Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

    Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

    Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

    Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

    Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

    Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

    Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

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    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Eλληνική Δημoκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    ALLEGATO 1

    Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

    Codice SA

    2905 43

    (mannitolo)

    Codice SA

    2905 44

    (sorbitolo)

    Codice SA

    2905 45

    (glicerolo)

    Voce SA

    3301

    (oli essenziali)

    Codice SA

    3302 10

    (sostanze odorifere)

    Voci SA

    da 3501 a 3505

    (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle)

    Codice SA

    3809 10

    (agenti d’apprettatura o di finitura)

    Voce SA

    3823

    (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali)

    Codice SA

    3824 60

    (sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44)

    Voci SA

    da 4101 a 4103

    (cuoio e pelli)

    Voce SA

    4301

    (pelli da pellicceria gregge)

    Voci SA

    da 5001 a 5003

    (seta greggia e cascami di seta)

    Voci SA

    da 5101 a 5103

    (lana e peli di animali)

    Voci SA

    da 5201 a 5203

    (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato)

    Voce SA

    5301

    (lino greggio)

    Voce SA

    5302

    (canapa greggia)

    ALLEGATO 2

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1

    Codice SA

    2501 00 10

    2501 00 90

    2502 00 00

    2503 00 00

    2504 10 00

    2504 90 00

    2505 10 00

    2505 90 00

    2506 10 00

    2506 21 00

    2506 29 00

    2507 00 10

    2507 00 20

    2508 10 00

    2508 20 00

    2508 30 00

    2508 40 10

    2508 40 90

    2508 50 00

    2508 60 00

    2508 70 00

    2509 00 00

    2510 10 00

    2510 20 00

    2511 10 00

    2511 20 00

    2512 00 10

    2512 00 90

    2513 11 00

    2513 19 00

    2513 20 00

    2514 00 00

    2515 11 00

    2515 12 00

    2515 20 10

    2515 20 20

    2516 11 00

    2516 12 00

    2516 21 00

    2516 22 00

    2516 90 00

    2517 10 00

    2517 20 00

    2517 30 00

    2517 41 00

    2517 49 00

    2518 10 00

    2518 20 00

    2518 30 00

    2519 10 00

    2519 90 00

    2520 10 00

    2520 20 00

    2521 00 00

    2522 10 00

    2522 20 00

    2522 30 00

    2523 10 00

    2523 21 00

    2523 29 00

    2523 30 00

    2523 90 00

    2524 00 00

    2525 10 00

    2525 20 00

    2525 30 00

    2526 10 00

    2526 20 00

    2528 10 00

    2528 90 00

    2529 10 00

    2529 21 00

    2529 22 00

    2529 30 00

    2530 10 00

    2530 20 00

    2530 90 00

    2601 11 00

    2601 12 00

    2601 20 00

    2602 00 00

    2603 00 00

    2604 00 00

    2605 00 00

    2606 00 00

    2607 00 00

    2608 00 00

    2609 00 00

    2610 00 00

    2611 00 00

    2612 10 00

    2612 20 00

    2613 10 00

    2613 90 00

    2614 00 00

    2615 10 00

    2615 90 00

    2616 10 00

    2616 90 10

    2616 90 90

    2617 10 00

    2617 90 00

    2618 00 00

    2619 00 00

    2620 11 00

    2620 19 00

    2620 21 00

    2620 29 00

    2620 30 00

    2620 40 00

    2620 60 00

    2620 91 00

    2620 99 00

    2621 10 00

    2621 90 00

    2706 00 00

    2707 10 10

    2707 10 90

    2707 20 10

    2707 20 90

    2707 30 10

    2707 30 90

    2707 40 00

    2707 50 00

    2707 60 00

    2707 91 00

    2707 99 10

    2707 99 20

    2707 99 30

    2707 99 40

    2707 99 90

    2708 10 00

    2708 20 00

    2709 00 10

    2710 11 21

    2710 11 22

    2710 11 23

    2710 11 24

    2710 11 25

    2710 11 29

    2710 19 41

    2710 19 42

    2710 19 43

    2710 19 44

    2710 19 45

    2710 19 46

    2710 19 47

    2710 19 49

    2711 12 20

    2711 13 20

    2711 14 20

    2711 19 20

    2711 29 20

    2712 10 20

    2712 20 20

    2712 90 20

    2712 90 40

    2712 90 90

    2713 11 20

    2713 12 20

    2713 20 20

    2713 90 20

    2714 10 20

    2714 10 40

    2714 90 20

    2715 00 20

    2715 00 40

    2715 00 90

    2801 10 00

    2801 20 00

    2801 30 00

    2802 00 00

    2803 00 00

    2804 10 00

    2804 21 00

    2804 29 00

    2804 30 00

    2804 40 00

    2804 50 00

    2804 61 00

    2804 69 00

    2804 70 00

    2804 80 00

    2804 90 00

    2805 11 00

    2805 12 00

    2805 19 00

    2805 30 00

    2805 40 00

    2806 10 00

    2806 20 00

    2807 00 00

    2808 00 10

    2808 00 20

    2809 10 00

    2809 20 00

    2810 00 00

    2811 11 00

    2811 19 00

    2811 21 00

    2811 22 00

    2811 23 00

    2811 29 00

    2812 10 00

    2812 90 00

    2813 10 00

    2813 90 00

    2814 10 00

    2814 20 00

    2815 11 00

    2815 12 00

    2815 20 10

    2815 20 20

    2815 30 00

    2816 10 00

    2816 40 00

    2817 00 10

    2817 00 20

    2818 10 00

    2818 20 00

    2818 30 00

    2819 10 00

    2819 90 00

    2820 10 00

    2820 90 00

    2821 10 00

    2821 20 00

    2822 00 00

    2823 00 00

    2824 10 00

    2824 20 00

    2824 90 00

    2825 10 00

    2825 20 00

    2825 30 00

    2825 40 00

    2825 50 00

    2825 60 00

    2825 70 00

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    9702 00 00

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    9704 00 00

    9705 00 00

    9706 00 00

    ALLEGATO 3

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2

    Codice SA

    2701 11 00

    2701 12 00

    2701 19 00

    2701 20 00

    2702 10 00

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    2705 00 00

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    8504 22 10

    8504 22 20

    8504 23 00

    8504 31 00

    8504 32 00

    8504 33 00

    8504 34 00

    8504 40 00

    8504 50 00

    8504 90 00

    8505 11 00

    8505 19 00

    8505 20 10

    8505 20 20

    8505 30 00

    8505 90 10

    8505 90 90

    8507 90 00

    8512 10 00

    8512 20 00

    8512 30 00

    8512 40 00

    8514 30 00

    8514 40 00

    8514 90 00

    8515 11 00

    8515 19 00

    8515 21 00

    8515 29 00

    8515 31 00

    8515 39 00

    8515 80 00

    8515 90 00

    8517 19 90

    8517 21 00

    8517 22 00

    8517 30 10

    8517 30 20

    8517 30 30

    8517 50 00

    8517 80 00

    8517 90 00

    8530 90 00

    8532 10 00

    8532 21 00

    8532 22 00

    8532 23 00

    8532 24 00

    8532 25 00

    8532 29 00

    8532 30 00

    8532 90 00

    8533 10 00

    8533 21 00

    8533 29 00

    8533 31 00

    8533 39 00

    8533 40 00

    8533 90 00

    8534 00 00

    8540 20 00

    8540 40 00

    8540 50 00

    8540 60 00

    8540 71 00

    8540 72 00

    8540 79 00

    8540 81 00

    8540 89 00

    8540 91 00

    8540 99 00

    8541 10 00

    8541 21 00

    8541 29 00

    8541 30 00

    8541 40 00

    8541 50 00

    8541 60 00

    8541 90 00

    8542 10 00

    8542 21 00

    8542 60 00

    8542 70 00

    8542 90 00

    8543 11 00

    8543 20 00

    8543 30 00

    8543 40 00

    8543 81 00

    8543 89 00

    8543 90 00

    8544 11 10

    8544 11 90

    8544 19 10

    8544 19 90

    8544 20 00

    8544 30 00

    8544 41 00

    8544 49 00

    8544 51 00

    8544 59 00

    8544 60 00

    8544 70 00

    8545 11 00

    8545 19 00

    8545 20 00

    8545 90 00

    8546 10 00

    8546 20 00

    8546 90 00

    8547 10 00

    8547 20 00

    8547 90 00

    8601 10 00

    8601 20 00

    8602 10 00

    8602 90 00

    8603 10 00

    8603 90 00

    8604 00 00

    8605 00 00

    8606 10 00

    8606 20 00

    8606 30 00

    8606 91 00

    8606 92 00

    8606 99 00

    8607 11 00

    8607 12 00

    8607 19 00

    8607 21 00

    8607 29 00

    8607 30 00

    8607 91 00

    8607 99 00

    8608 00 10

    8608 00 20

    8608 00 50

    8609 00 00

    8701 10 10

    8701 10 90

    8701 20 10

    8701 20 90

    8701 30 10

    8701 30 20

    8701 30 90

    8701 90 10

    8701 90 20

    8701 90 30

    8701 90 90

    8702 10 10

    8702 90 10

    8703 21 10

    8703 22 10

    8703 22 30

    8703 23 10

    8703 23 10

    8703 23 20

    8703 23 30

    8703 24 10

    8703 24 30

    8703 31 10

    8703 31 10

    8703 31 30

    8703 32 10

    8703 32 30

    8703 33 10

    8703 33 30

    8704 10 10

    8704 10 90

    8704 21 10

    8704 21 20

    8704 21 30

    8704 21 90

    8704 22 10

    8704 22 20

    8704 22 90

    8704 23 10

    8704 23 90

    8704 31 10

    8704 31 20

    8704 31 90

    8704 32 10

    8704 32 90

    8704 90 00

    8705 10 00

    8705 20 00

    8705 30 00

    8705 40 00

    8705 90 10

    8705 90 90

    8706 00 10

    8706 00 20

    8706 00 30

    8706 00 90

    8707 10 00

    8707 90 10

    8707 90 90

    8708 10 00

    8708 21 00

    8708 29 00

    8708 31 00

    8708 39 10

    8708 39 90

    8708 40 00

    8708 50 00

    8708 60 00

    8708 70 00

    8708 80 00

    8708 91 00

    8708 92 00

    8708 93 10

    8708 93 90

    8708 94 00

    8708 99 10

    8708 99 20

    8708 99 90

    8709 19 00

    8709 90 00

    8716 20 00

    8716 31 00

    8716 39 00

    8716 40 00

    8902 00 10

    8902 00 90

    9001 10 00

    9001 30 00

    9001 50 00

    9001 90 00

    9002 11 00

    9007 19 10

    9010 10 00

    9010 41 00

    9010 42 00

    9010 49 00

    9010 50 00

    9010 60 00

    9010 90 00

    9011 10 00

    9011 20 00

    9011 80 00

    9011 90 00

    9012 10 00

    9012 90 00

    9013 10 00

    9013 20 00

    9013 80 10

    9014 10 00

    9014 20 00

    9014 80 00

    9014 90 00

    9015 10 00

    9015 20 00

    9015 30 00

    9015 40 00

    9015 80 00

    9015 90 00

    9017 10 00

    9017 20 00

    9017 30 00

    9017 80 00

    9017 90 00

    9018 11 00

    9018 12 00

    9018 13 00

    9018 14 00

    9018 19 00

    9018 20 00

    9018 32 00

    9018 39 90

    9018 41 00

    9018 49 10

    9018 49 90

    9018 50 00

    9018 90 20

    9018 90 40

    9018 90 90

    9019 10 00

    9019 20 00

    9020 00 00

    9021 21 90

    9022 12 00

    9022 13 00

    9022 14 00

    9022 19 00

    9022 21 00

    9022 29 00

    9022 30 00

    9022 90 00

    9023 00 00

    9024 10 00

    9024 80 00

    9024 90 00

    9025 11 00

    9025 19 00

    9025 80 00

    9025 90 00

    9026 10 00

    9026 20 00

    9026 80 00

    9026 90 00

    9027 10 00

    9027 20 00

    9027 30 00

    9027 40 00

    9027 50 00

    9027 80 00

    9027 90 00

    9028 10 00

    9028 20 10

    9028 20 20

    9028 30 00

    9028 90 00

    9029 10 00

    9029 20 00

    9029 90 00

    9030 10 00

    9030 20 00

    9030 31 00

    9030 39 00

    9030 40 00

    9030 82 00

    9030 83 00

    9030 89 00

    9030 90 00

    9031 10 00

    9031 20 00

    9031 30 00

    9031 41 00

    9031 49 00

    9031 80 00

    9031 90 00

    9032 10 00

    9032 20 00

    9032 81 00

    9032 89 00

    9032 90 00

    9033 00 00

    9101 11 00

    9109 11 00

    9112 20 90

    9112 90 10

    9306 10 00

    9504 40 00

    9508 90 00

    9542 29 00

    9613 90 00

    ALLEGATO 4

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4

    Voce tariffaria

    (Tariffa doganale algerina)

    0401.1000

    0401.2010

    0401.2020

    0401.3010

    0401.3020

    0403.1000

    0405.1000

    0406.2000

    0406.3000

    0406.4000

    0406.9090

    0407.0020

    0409.0000

    0701.9000

    0703.2000

    0710.1000

    0710.2100

    0710.2200

    0710.2900

    0710.3000

    0710.4000

    0710.8000

    0710.9000

    0711.2000

    0711.3000

    0711.4000

    0712.9010

    0712.9090

    0801.1100

    0801.1900

    0801.2100

    0801.2200

    0802.1200

    0802.3100

    0802.3200

    0806.1000

    0806.2000

    0808.1000

    0808.2000

    0812.9000

    0813.1000

    0813.2000

    1101.0000

    1103.1120

    1105.1000

    1105.2000

    1512.1900

    1517.1000

    1604.1300

    1604.1400

    1604.1600

    1704.1000

    1806.3100

    1806.3200

    1806.9000

    1901.2000

    1902.1900

    1902.2000

    1902.3000

    1902.4000

    1905.3100

    1905.3900

    1905.4010

    1905.4090

    1905.9090

    2001.1000

    2001.9010

    2001.9020

    2001.9090

    2002.9010

    2002.9020

    2005.2000

    2005.4000

    2005.5100

    2005.5900

    2005.9000

    2006.0000

    2007.1000

    2007.9100

    2007.9900

    2009.1900

    2009.2000

    2009.3000

    2009.4000

    2009.5000

    2009.6000

    2009.7000

    2009.8090

    2009.9000

    2102.1000

    2102.2000

    2102.3000

    2103.3090

    2103.9010

    2103.9090

    2104.1000

    2104.2000

    2106.9090

    2201.1000

    2201.9000

    2202.1000

    2202.9000

    2203.0000

    2204.1000

    2204.2100

    2204.2900

    2204.3000

    2209.0000

    2828.9030

    3303.0010

    3303.0020

    3303.0030

    3303.0040

    3304.1000

    3305.9000

    3307.1000

    3307.2000

    3307.3000

    3307.9000

    3401.1100

    3401.1990

    3402.2000

    3605.0000

    3923.2100

    3923.2900

    3925.9000

    3926.1000

    4802.5600

    4802.6200

    4814.2000

    4817.1000

    4818.1000

    4818.3000

    4818.4020

    4820.2000

    5407.1000

    5702.9200

    5703.1000

    5703.2000

    5805.0000

    6101.1000

    6101.2000

    6101.3000

    6101.9000

    6102.1000

    6102.2000

    6102.3000

    6102.9010

    6102.9090

    6103.1100

    6103.1200

    6103.1900

    6103.2100

    6103.2200

    6103.2300

    6103.2900

    6103.3100

    6103.3200

    6103.3300

    6103.3900

    6103.4100

    6103.4200

    6103.4300

    6103.4900

    6104.1100

    6104.1200

    6104.1300

    6104.1900

    6104.2100

    6104.2200

    6104.2300

    6104.2900

    6104.3100

    6104.3200

    6104.3300

    6104.3900

    6104.4100

    6104.4200

    6104.4300

    6104.4400

    6104.4900

    6104.5100

    6104.5200

    6104.5300

    6104.5900

    6104.6100

    6104.6200

    6104.6300

    6104.6900

    6105.1000

    6105.2000

    6105.9000

    6106.1000

    6106.2000

    6106.9000

    6107.1100

    6107.1200

    6107.1900

    6107.2100

    6107.2200

    6107.2900

    6108.1100

    6108.1900

    6108.2100

    6108.2200

    6108.2900

    6108.3100

    6108.3200

    6108.3910

    6108.3990

    6109.1000

    6109.9000

    6110.1100

    6110.1200

    6110.1900

    6110.2000

    6110.3000

    6110.9000

    6111.1000

    6111.2000

    6111.3000

    6111.9000

    6112.1100

    6112.1200

    6112.1900

    6112.3100

    6112.3900

    6112.4100

    6112.4900

    6115.1100

    6115.1200

    6115.1900

    6115.2000

    6115.9100

    6115.9200

    6115.9300

    6115.9900

    6201.1100

    6201.1200

    6201.1300

    6201.1900

    6202.1100

    6202.1200

    6202.1300

    6202.1900

    6203.1100

    6203.1200

    6203.1900

    6203.2100

    6203.2200

    6203.2300

    6203.2900

    6203.3100

    6203.3200

    6203.3300

    6203.3900

    6203.4100

    6203.4200

    6203.4300

    6203.4900

    6204.1100

    6204.1200

    6204.1300

    6204.1900

    6204.2100

    6204.2200

    6204.2300

    6204.2900

    6204.3100

    6204.3200

    6204.3300

    6204.3900

    6204.4100

    6204.4200

    6204.4300

    6204.4400

    6204.5100

    6204.5200

    6204.5300

    6204.5900

    6204.6100

    6204.6200

    6204.6300

    6204.6900

    6205.1000

    6205.2000

    6205.3000

    6205.9000

    6206.1000

    6206.2000

    6206.3000

    6206.4000

    6206.9000

    6207.1100

    6207.1900

    6207.2100

    6207.2200

    6207.2900

    6207.9100

    6208.1100

    6208.1900

    6208.2100

    6208.2200

    6208.2900

    6211.1100

    6211.1200

    6211.3210

    6211.3900

    6212.1000

    6212.2000

    6213.9000

    6214.1000

    6214.9000

    6215.9000

    6301.2000

    6301.3000

    6301.4000

    6301.9000

    6302.2100

    6302.2200

    6302.2900

    6304.1900

    6304.9900

    6309.0000

    6401.1000

    6401.9900

    6402.1900

    6402.2000

    6402.3000

    6402.9900

    6403.1900

    6403.2000

    6403.4000

    6403.5100

    6403.5900

    6403.9100

    6403.9900

    6404.1100

    6404.1900

    6404.2000

    6405.1000

    6405.2000

    6405.9000

    6908.1000

    6908.9000

    6911.1000

    6911.9000

    7003.1200

    7007.1110

    7007.2110

    7013.1000

    7013.2900

    7013.3200

    7013.3900

    7020.0010

    7318.1100

    7318.1200

    7318.1500

    7318.1600

    7318.1900

    7318.2100

    7318.2200

    7318.2300

    7318.2900

    7321.1119

    7322.1100

    7322.1900

    7323.9100

    7323.9200

    7323.9300

    7323.9400

    7323.9900

    7324.1000

    7615.1900

    8414.5110

    8415.1090

    8415.8190

    8418.1019

    8418.2119

    8418.2219

    8418.2919

    8418.3000

    8419.1190

    8419.8119

    8422.1190

    8405.1190

    8450.1290

    8450.1919

    8450.1999

    8452.1090

    8481.8010

    8481.9000

    8501.4000

    8501.5100

    8504.1010

    8506.1000

    8507.1000

    8509.4000

    8516.1000

    8516.3100

    8516.4000

    8516.7100

    8517.1100

    8517.1990

    8527.1300

    8527.2100

    8527.3130

    8528.1290

    8528.1390

    8528.2190

    8529.1060

    8529.1070

    8533.1000

    8536.5010

    8536.5090

    8536.6190

    8536.6910

    8536.6990

    8536.9020

    8539.2200

    8543.8900

    8711.1090

    9001.4000

    9006.5200

    9006.5300

    9028.2010

    9401.6100

    9401.6900

    9401.7100

    9401.7900

    9403.5000

    9403.6000

    9403.8000

    9404.1000

    9404.2900

    9405.1000

    9405.4000

    9405.9100

    9405.9900

    9606.2100

    9606.2200

    9606.2900

    9607.1100

    9607.1900

    9608.1000

    9608.9900

    9609.1000

    9617.0000

    ALLEGATO 5

    MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41

    CAPITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    1.   Obiettivi

    Alle pratiche incompatibili con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte.

    Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori.

    Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l’Algeria.

    2.   Definizioni

    In tale contesto, valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «norme di concorrenza»:

    i)

    per la Comunità europea («la Comunità»), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità;

    ii)

    per l’Algeria: l’ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione;

    iii)

    qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette;

    b)

    «autorità di concorrenza»:

    i)

    per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e

    ii)

    per l’Algeria: il Consiglio della Concorrenza.

    c)

    «misure di applicazione»: qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive;

    d)

    «atti anticoncorrenziali» e «comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza»: comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive.

    CAPITOLO II

    COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

    3.   Notifica

    3.1   L’autorità di concorrenza di una parte notifica all’autorità di concorrenza dell’altra parte le misure di applicazione adottate qualora:

    a)

    la parte all’origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell’altra parte;

    b)

    tali misure possano avere un’incidenza considerevole su interessi rilevanti dell’altra parte;

    c)

    tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell’altra parte;

    d)

    tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell’altra parte;

    e

    e)

    tali misure vietino un’azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell’altra parte.

    3.2   Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall’altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni.

    3.3   Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell’altra parte.

    3.4   Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono.

    4.   Scambi di informazioni e riservatezza

    4.1   Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l’efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici.

    4.2   Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite.

    5.   Coordinamento delle misure di applicazione

    5.1   Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome.

    5.2   Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto:

    a)

    dei risultati che il coordinamento potrebbe dare;

    b)

    delle informazioni supplementari necessarie;

    c)

    della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti;

    d)

    dei termini applicabili nell’ambito delle rispettive legislazioni.

    6.   Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte

    6.1   Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nell’ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore.

    6.2   Nell’attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione

    7.   Cooperazione tecnica

    7.1   Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza.

    7.2   La cooperazione comprende le seguenti attività:

    a)

    formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un’esperienza pratica;

    b)

    seminari, destinati prevalentemente ai funzionari;

    c)

    studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo.

    8.   Modifica e aggiornamento delle norme

    Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione.

    ALLEGATO 6

    PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

    1.   Entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano:

    convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata «convenzione di Roma»;

    trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato «trattato di Budapest»;

    accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 65 dell’accordo;

    protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato «protocollo all’accordo di Madrid»;

    trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994);

    trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996);

    trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996).

    2.   Le parti continuano a garantire l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

    accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato «accordo di Nizza»;

    trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984);

    convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata «convenzione di Parigi»;

    convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata «convenzione di Berna»;

    accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato «accordo di Madrid».

    Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l’impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l’applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo.

    3.   Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata «UPOV», e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano.

    L’adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l’accordo di entrambe le parti, dall’applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.

    PROTOCOLLO N. 1

    relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari dell’Algeria

    Articolo 1

    1.   I prodotti elencati nell’allegato 1 del presente protocollo, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità alle condizioni indicate in appresso e nel suddetto allegato.

    2.   I dazi doganali all’importazione sono eliminati o ridotti, a seconda dei prodotti, nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi nella colonna a).

    Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna a) si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem.

    3.   Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascuno di essi nella colonna b).

    Per i quantitativi importati oltre i contingenti, si applicano integralmente i dazi della tariffa doganale comune.

    4.   Per altri prodotti esentati dai dazi doganali vengono stabiliti quantitativi di riferimento indicati nella colonna c).

    Qualora in un dato anno di riferimento le importazioni di un prodotto superino il quantitativo di riferimento fissato, la Comunità può assoggettare il prodotto per l’anno di riferimento successivo, basandosi sul suo bilancio annuale degli scambi, a un contingente tariffario comunitario equivalente al quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune viene applicato integralmente ai quantitativi importati al di là del contingente.

    Articolo 2

    Nel primo anno di applicazione i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell’entrata in vigore del presente accordo.

    Articolo 3

    1.   Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale vengono arrotondate al primo decimale.

    2.   Le aliquote preferenziali sono assimilate ad un’esenzione totale dai dazi se il risultato della loro determinazione, a norma del paragrafo 1, è:

    a)

    pari o inferiore all’1 % nel caso dei dazi ad valorem;

    o

    b)

    pari o inferiore a 1 EUR per ogni singolo importo nel caso di dazi specifici.

    Articolo 4

    1.   I vini di uve fresche originari dell’Algeria che recano la menzione di vini a denominazione di origine controllata devono essere corredati di un certificato indicante l’origine, conformemente al modello dell’allegato 2 del presente protocollo, o del documento V I 1 o V I 2 compilato a norma dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1).

    2.   Conformemente alla legislazione algerina, i vini di cui al paragrafo 1 recano le seguenti denominazioni: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen.

    PROTOCOLLO N. 2

    relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria di prodotti agricoli originari della Comunità

    Articolo unico

    Per i prodotti originari della Comunità elencati in prosieguo, i dazi doganali all’importazione in Algeria non superano quelli indicati nella colonna a), ridotti secondo le proporzioni indicate nella colonna b) e nei limiti dei contingenti tariffari indicati nella colonna c).

    NC

    Designazione delle merci

    Dazi doganali applicati

    (%)

    Riduzione dei dazi doganali

    (%)

    Contingenti tariffari preferenziali

    (t)

     

     

    a)

    b)

    c)

    0102 10 00

    Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura

    5

    100

    50

    0102 90

    Animali vivi della specie bovina, esclusi i riproduttori di razza pura

    5

    100

    5 000

    0105 11

    Galli e galline (pulcini di un giorno)

    5

    100

    20

    0105 12

    Tacchine e tacchini (pulcini di un giorno)

    5

    100

    100

    0202 20 00

    Carni di animali della specie bovina, congelate, in pezzi non disossati

    30

    20

    200

    0202 30 00

    Carni di animali della specie bovina, congelate, disossate

    30

    20

    11 000

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    30

    100

    200

    0207 11 000207 12 00

    Carni di galli e di galline, non tagliate in pezzi, fresche, refrigerate o congelate

    30

    50

    2 500

    0402 10

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %

    5

    100

    30 000

    0402 21

    Latte e crema di latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in polveri, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso di materie grasse superiore a 1,5 %

    5

    100

    40 000

    0406 90 20

    Formaggi fusi destinati alla trasformazione

    30

    50

    2 500

    0406 90 10

    Altri formaggi a pasta molle non cotta o pressata semicotta o cotta

    30

    100

    800

    0406 90 90

    Altri (di tipo italiano e gouda)

    30

    100

    0407 00 30

    Uova di selvaggina

    30

    100

    100

    0602 20 00

    Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati

    5

    100

    Illimitato

    0602 90 10

    Piantimi da frutto non innestati

    5

    100

    Illimitato

    0602 90 20

    Giovani piantimi forestali

    5

    100

    Illimitato

    0602 90 90

    Altri: piante d’appartamento, vive, e piantimi di ortaggi o legumi e piante di fragola

    5

    100

    Illimitato

    0701 10 00

    Patate, fresche o refrigerate, da semina

    5

    100

    45 000

    ex07 13

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, esclusi quelli da semina

    5

    100

    3 000

    0802 12 00

    Mandorle sgusciate

    30

    20

    100

    0805

    Agrumi, freschi o secchi

    30

    20

    100

    0810 90 00

    Altre frutta fresche

    30

    100

    500

    0813 20 00

    Prugne

    30

    20

    50

    0813 50 00

    Miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo

    0904

    Pepe (del genere Piper); pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

    30

    100

    50

    0909 30

    Semi di cumino, non tritati né polverizzati

    30

    100

    50

    0910 91 000910 99 00

    Altre spezie

    30

    100

    50

    1001 10 90

    Frumento (grano) duro, escluso quello da semina

    5

    100

    100 000

    1001 90 90

    Altro, escluso il frumento (grano) duro non da semina

    5

    100

    300 000

    1003 00 90

    Orzo, escluso quello da semina

    15

    50

    200 000

    1004 00 90

    Avena, esclusa quella da semina

    15

    100

    1 500

    1005 90 00

    Granturco, escluso quello da semina

    15

    100

    500

    1006

    Riso

    5

    100

    2 000

    1008 30 90

    Scagliola, esclusa quella da semina

    30

    100

    500

    1103 13

    Semole e semolini di granturco

    30

    50

    1 000

    1105 20 00

    Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    30

    20

    100

    1107 10

    Malto non torrefatto

    30

    100

    1 500

    1108 12 00

    Amido di granturco

    30

    20

    1 000

    1207 99 00

    Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati

    5

    100

    100

    1209 21 00

    Semi da foraggio di erba medica

    5

    100

    Illimitato

    1209 91 00

    Semi di ortaggi

    5

    100

    Illimitato

    1209 99 00

    Altri semi, non di ortaggi

    5

    100

    Illimitato

    1210 20 00

    Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

    5

    100

    Illimitato

    1211 90 00

    Altre piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati

    5

    100

    Illimitato

    1212 30 90

    Noccioli e mandorle di frutta e altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati altrove

    30

    100

    Illimitato

    1507 10 10

    Olio di soia greggio, anche depurato delle mucillagini

    15

    50

    1 000

    1507 90 00

    Olio di soia diverso da quello greggio

    30

    20

    1 000

    1511 90 00

    Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    30

    100

    250

    1512 11 10

    Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, greggi

    15

    50

    25 000

    1514 11 10

    Oli di ravizzone o di colza e loro frazioni, greggi

    15

    100

    20 000

    1514 91 11

    Oli di senapa e loro frazioni, greggi

    1514 19 00

    Oli di ravizzone o di colza, esclusi quelli greggi

    30

    100

    2 500

    1514 91 19

    Oli di senapa, esclusi quelli greggi

    1516 20

    Grassi e oli vegetali e loro frazioni (esclusa la voce 1516 20 10)

    30

    100

    2 000

    1517 10 00

    Margarina, esclusa la margarina liquida

    30

    100

    2 000

    1517 90 00

    Altre

    30

    1601 00 00

    Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

    30

    20

    20

    1602 50

    Altre preparazioni e conserve di carne, di frattaglie e di sangue della specie bovina

    30

    20

    20

    1701 99 00

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puri, esclusi quelli greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    30

    100

    150 000

    1702 90

    Altri zuccheri, compresi lo zucchero invertito, gli altri zuccheri e lo sciroppo di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio

    30

    100

    500

    1703 90 00

    Melassi ottenuti dall’estrazione o dalla raffinazione dello zucchero esclusi i melassi di canna

    15

    100

    1 000

    2005 40 00

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

     

     

     

    Piselli (Pisum Sativum)

    30

    100

    200

    2005 59 00

    Fagioli, non in grani

    30

    20

    250

    2005 60 00

    Asparagi

    30

    100

    500

    2005 90 00

    Altri ortaggi e miscugli di ortaggi

    30

    20

    200

    2007 99 00

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

     

     

     

    Preparazioni non omogeneizzate, escluse quelle di agrumi

    30

    20

    100

    2008 19 00

    Frutta e parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominate né comprese altrove.

     

     

     

    Altre frutta a guscio, diverse dalle arachidi, compresi i miscugli.

    30

    20

    100

    2008 20 00

    Ananassi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o d’alcole, non nominati né compresi altrove

    30

    100

    100

    2009 41 00

    Succhi di ananasso

    15

    100

    200

    2009 80 10

    Succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

    15

    100

    100

    2204 10 00

    Vini spumanti

    30

    100

    100 hl

    2302 20 00

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:

     

     

     

    di riso

    30

    100

    1 000

    2304 00 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia

    30

    100

    10 000

    2306 30 00

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

     

     

     

    di girasole

    30

    100

    1 000

    2309 90 00

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, esclusi cani e gatti

    15

    50

    1 000

    2401 10 00

    Tabacchi, non scostolati

    15

    100

    8 500

    2401 20 00

    Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati

    15

    100

    1 000

    5201 00

    Cotone, non cardato né pettinato

    5

    100

    Illimitato

    PROTOCOLLO N. 3

    relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria

    Articolo unico

    I prodotti sottoelencati, originari dell’Algeria, sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.

    Codice NC (2002)

    Designazione delle merci

    Capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

     

    – –

    Prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici, morti, del capitolo 3:

    0511 91 10

    – – –

    cascami di pesci

    0511 91 90

    – – –

    altri

     

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce:

     

    Pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati:

    1604 11 00

    – –

    Salmoni

    1604 12

    – –

    Aringhe

     

    – –

    Sardine, alacce e spratti:

    1604 13 90

    – – –

    altri

    1604 14

    – –

    Tonni, palamite e boniti (Sarda spp.)

    1604 15

    – –

    Sgombri

    1604 16 00

    – –

    Acciughe

    1604 19

    – –

    altri

     

    altre preparazioni e conserve di pesci:

    1604 20 05

    – –

    Preparazioni di surimi

     

    – –

    altri:

    1604 20 10

    – – –

    di salmoni

    1604 20 30

    – – –

    di salmonidi diversi dai salmoni

    1604 20 40

    – – –

    di acciughe

    ex16042050

    – – –

    di boniti, di sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus e di pesci della specie Orcynopsis unicolor

    1604 20 70

    – – –

    di tonni, palamite e altri pesci del genere Euthynnus

    1604 20 90

    – – –

    di altri pesci

    1604 30

    Caviale e suoi succedanei:

    1605

    Crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, preparati o conservati:

     

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

    Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):

    1902 20 10

    – –

    contenenti, in peso, più di 20 % di pesci, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici

     

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

    2301 20 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    PROTOCOLLO N. 4

    relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità

    Articolo unico

    I prodotti sottoelencati, originari della Comunità, sono ammessi all’importazione in Algeria alle condizioni specificate.

    Codice (algerino)

    Designazione delle merci

    Aliquota del dazio tariffario applicata (a norma dell’art. 18)

    Tasso di riduzione applicato

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    0301

    Pesci vivi

     

     

    0301 99 10

    avannotti

    5 %

    100 %

    0301 99 90

    altri

    30 %

    100 %

    0302

    Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

     

     

     

    Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 11 00

    – –

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

    30 %

    100 %

    0302 12 00

    – –

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    30 %

    100 %

    0302 19 00

    – –

    altri

    30 %

    100 %

     

    Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

    0302 21 00

    – –

    Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

    30 %

    100 %

    0302 22 00

    – –

    Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    30 %

    100 %

    0302 23 00

    – –

    Sogliole (Solea spp.)

    30 %

    25 %

    0302 29 00

    – –

    altri

    30 %

    100 %

     

    Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

    0302 31 00

    – –

    Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

    30 %

    25 %

    0302 32 00

    – –

    Tonni albacora (Thunnus albacares)

    30 %

    25 %

    0302 33 00

    – –

    Tonnetti striati

    30 %

    25 %

    0302 34 00

    – –

    Tonni obesi (Thunnus obesus)

    30 %

    25 %

    0302 35 00

    – – – –

    Tonni rossi (Thunnus thynnus)

    30 %

    25 %

    0302 36 00

    – – – –

    Tonni rossi del sud (Thunnus accoyii)

    30 %

    100 %

    0302 39 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0302 40 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

    30 %

    100 %

    0302 50 00

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

    30 %

    100 %

     

    altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0302 61 00

    – –

    Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

    30 %

    25 %

    0302 62 00

    – –

    Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    30 %

    100 %

    0302 63 00

    – –

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    30 %

    100 %

    0302 64 00

    – –

    Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    30 %

    25 %

    0302 65 00

    – –

    Squali

    30 %

    25 %

    0302 69 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0302 70 00

    Fegati, uova e lattimi

    30 %

    25 %

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304

     

     

     

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

    0303 11 00

    – –

    Salmoni rossi

    30 %

    100 %

    0303 19 00

    – –

    altri

    30 %

    100 %

     

    altri salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

    0303 21 00

    – – –

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)

    30 %

    100 %

    0303 22 00

    – –

    Salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    30 %

    100 %

    0303 29 00

    – –

    altri

    30 %

    100 %

     

    pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

    0303 31 00

    – –

    Ippoglossi (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

    30 %

    100 %

    0303 32 00

    – –

    Passere di mare (Pleuronectes platessa)

    30 %

    100 %

    0303 33 00

    – –

    Sogliole (Solea spp.)

    30 %

    25 %

    0303 39 00

    – –

    altri

    30 %

    100 %

     

    Tonni (del genere Thunnus), tonnetti striati [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], esclusi i fegati, le uova e i lattimi:

     

     

    0303 41 00

    – –

    Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga):

    30 %

    25 %

    0303 42 00

    – –

    Tonni albacora (Thunnus albacares)

    30 %

    25 %

    0303 43 00

    – –

    Tonnetti striati

    30 %

    25 %

    0303 44 00

    – –

    Tonni obesi (Thunnus obesus)

    30 %

    25 %

    0303 45 00

    – – – –

    Tonni rossi (Thunnus thynnus)

    30 %

    25 %

    0303 46 00

    – – – –

    Tonni rossi del sud (Thunnus maccoyii)

    30 %

    100 %

    0303 49 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0303 50 00

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

    30 %

    100 %

    0303 60 00

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

    30 %

    100 %

     

    altri pesci, esclusi i fegati, le uova e i lattimi

     

     

    0303 71 00

    – –

    Sardine (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti (Sprattus sprattus)

    30 %

    25 %

    0303 72 00

    – –

    Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)

    30 %

    100 %

    0303 73 00

    – –

    Merluzzi carbonari (Pollachius virens)

    30 %

    100 %

    0303 74 00

    – –

    Sgombri (Scomber scombus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

    30 %

    25 %

    0303 75 00

    – –

    Squali

    30 %

    25 %

    0303 77 00

    – –

    Spigole (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

    30 %

    25 %

    0303 78 00

    – –

    Naselli (Merluccius spp., Urophycis spp.)

    30 %

    25 %

    0303 79 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

     

    Fegati, uova e lattimi:

     

     

    0303 80 10

    – –

    di tonno

    30 %

    25 %

    0303 80 90

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0304

    Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati

     

     

     

    Freschi o refrigerati:

     

     

    0304 10 10

    – –

    di tonno

    30 %

    25 %

    0304 10 90

    – –

    altri

    30 %

    25 %

     

    Filetti congelati:

     

     

    0304 20 10

    – –

    di tonno

    30 %

    25 %

    0304 20 90

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0304 90 00

    altri

    30 %

    25 %

    0305

    Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l’affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

     

     

    0305 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

    30 %

    100 %

    0305 20 00

    Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia

    30 %

    100 %

    0305 30 00

    Filetti di pesci secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati

    30 %

    25 %

     

    Pesci affumicati, compresi filetti:

     

     

    0305 41 00

    – –

    Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell’Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

    30 %

    100 %

    0305 42 00

    – –

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    30 %

    100 %

    0305 49 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

     

    Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:

     

     

    0305 51 00

    – –

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    30 %

    100 %

    0305 59 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

     

    Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia:

     

     

    0305 61 00

    – –

    Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

    30 %

    100 %

    0305 62 00

    – –

    Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

    30 %

    100 %

    0305 69 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0306

    Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

     

     

     

    congelati:

     

     

    0306 11 00

    – –

    Aragoste (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

    30 %

    25 %

    0306 12 00

    – –

    Astici (Homarus spp.)

    30 %

    25 %

    0306 13 00

    – –

    Gamberetti

    30 %

    25 %

    0306 14 00

    – –

    Granchi

    30 %

    25 %

    0306 19 00

    – –

    altri, compresi le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all’alimentazione umana

    30 %

    100 %

    0307

    Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

     

     

     

    Ostriche:

     

     

    0307 10 10

    – –

    novellame

    5 %

    100 %

    0307 10 90

    – –

    altre

    30 %

    100 %

     

    Mitili (Mytilus spp., Perna spp.):

     

     

    0307 31 10

    – –

    novellame di mitili

    5 %

    100 %

    0307 31 90

    – – –

    altri

    30 %

    100 %

     

    Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) e seppiole (Sepiola spp.); calamari e calamaretti (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):

     

     

    0307 41 00

    – –

    vivi, freschi o refrigerati

    30 %

    25 %

    0307 49 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

     

    Polpi o piovre (Octopus spp.):

     

     

    0307 51 00

    – –

    vivi, freschi o refrigerati

    30 %

    25 %

    0307 59 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0307 60 00

    Lumache, diverse da quelle di mare

    30 %

    25 %

     

    altri, comprese le farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei, atti all’alimentazione umana

     

     

    0307 91 00

    – –

    vivi, freschi o refrigerati

    30 %

    25 %

    0307 99 00

    – –

    altri

    30 %

    25 %

    0511

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana:

     

     

    0511 91 00

    – –

    Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

    30 %

    25 %

    2301

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all’alimentazione umana; ciccioli:

     

     

    2301 10 00

    Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli

    30 %

    25 %

    PROTOCOLLO N. 5

    sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità

    Articolo 1

    Alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli trasformati originari dell’Algeria si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 1 del presente protocollo.

    Articolo 2

    Alle importazioni in Algeria di prodotti agricoli trasformati originari della Comunità si applicano i dazi doganali all’importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell’allegato 2 del presente protocollo.

    Articolo 3

    Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall’entrata in vigore dell’accordo sul dazio di base definito all’articolo 18 dell’accordo.

    Articolo 4

    I dazi doganali applicati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunità e l’Algeria vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati.

    La riduzione di cui al primo comma, l’elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal consiglio di associazione.

    Articolo 5

    La Comunità e l’Algeria si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative adottate per i prodotti contemplati dal presente protocollo.

    Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.

    PROTOCOLLO N. 6

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    INDICE

    TITOLO I —   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    — Articolo 1

    Definizioni

    TITOLO II —   DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI PRODOTTI ORIGINARI

    — Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    — Articolo 3

    Cumulo bilaterale dell’origine

    — Articolo 4

    Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

    — Articolo 5

    Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

    — Articolo 6

    Prodotti interamente ottenuti

    — Articolo 7

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    — Articolo 8

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    — Articolo 9

    Unità da prendere in considerazione

    — Articolo 10

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    — Articolo 11

    Assortimenti

    — Articolo 12

    Elementi neutri

    TITOLO III —   REQUISITI TERRITORIALI

    — Articolo 13

    Principio della territorialità

    — Articolo 14

    Trasporto diretto

    — Articolo 15

    Esposizioni

    TITOLO IV —   RESTITUZIONE O ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI

    — Articolo 16

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    TITOLO V —   PROVA DELL’ORIGINE

    — Articolo 17

    Requisiti di carattere generale

    — Articolo 18

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

    — Articolo 19

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

    — Articolo 20

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

    — Articolo 21

    Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

    — Articolo 22

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    — Articolo 23

    Esportatore autorizzato

    — Articolo 24

    Validità della prova dell’origine

    — Articolo 25

    Presentazione della prova dell’origine

    — Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    — Articolo 27

    Esonero dalla prova dell’origine

    — Articolo 28

    Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione

    — Articolo 29

    Documenti giustificativi

    — Articolo 30

    Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

    — Articolo 31

    Discordanze ed errori formali

    — Articolo 32

    Importi espressi in euro

    TITOLO VI —   METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    — Articolo 33

    Assistenza reciproca

    — Articolo 34

    Controllo delle prove dell’origine

    — Articolo 35

    Composizione delle controversie

    — Articolo 36

    Sanzioni

    — Articolo 37

    Zone franche

    TITOLO VII —   CEUTA E MELILLA

    — Articolo 38

    Applicazione del protocollo

    — Articolo 39

    Condizioni particolari

    TITOLO VIII —   DISPOSIZIONI FINALI

    — Articolo 40

    Modifiche del protocollo

    — Articolo 41

    Comitato di cooperazione doganale

    — Articolo 42

    Applicazione del protocollo

    — Articolo 43

    Intese con il Marocco e la Tunisia

    — Articolo 44

    Merci in transito o in deposito

    ALLEGATI

    — Allegato I

    Note introduttive all’elenco dell’allegato II

    — Allegato II

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    — Allegato III

    Certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato di circolazione EUR.1

    — Allegato IV

    Dichiarazione su fattura

    — Allegato V

    Modello di dichiarazione del fornitore

    — Allegato VI

    Scheda di informazione

    — Allegato VII

    Dichiarazioni comuni

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo:

    a)

    per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche;

    b)

    per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

    c)

    per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

    d)

    per «merci» si intendono sia i materiali, sia i prodotti;

    e)

    per «valore in dogana» si intende il valore determinato ai sensi dell’accordo del 1994 relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);

    f)

    per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante — nella Comunità o in Algeria — nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

    g)

    per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità o in Algeria;

    h)

    per «valore dei materiali originari» si intende il valore di detti materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g);

    i)

    per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti i prodotti;

    j)

    per «capitoli» e «voci» si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo «sistema armonizzato» o «SA»;

    k)

    il termine «classificato» si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;

    l)

    con il termine «spedizione» si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

    m)

    il termine «territori» comprende le acque territoriali.

    TITOLO II

    DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

    Articolo 2

    Requisiti di carattere generale

    1.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunità:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 6;

    b)

    i prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7.

    2.   Ai fini dell’applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell’Algeria:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in Algeria ai sensi dell’articolo 6;

    b)

    i prodotti ottenuti in Algeria in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Algeria di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7.

    Articolo 3

    Cumulo bilaterale dell’origine

    1.   I materiali originari della Comunità incorporati in un prodotto ottenuto in Algeria si considerano materiali originari dell’Algeria. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 1.

    2.   I materiali originari dell’Algeria incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità si considerano materiali originari della Comunità. Non è necessario a tal fine che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni più complesse di quelle indicate all’articolo 8, paragrafo 1.

    Articolo 4

    Cumulo con i materiali originari del Marocco o della Tunisia

    1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all’accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari della Comunità, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari del Marocco o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 4 allegato all’accordo tra la Comunità e questi paesi sono considerati originari dell’Algeria, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni oltre a quelle di cui all’articolo 8, paragrafo 1. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

    3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e la Tunisia e tra l’Algeria e la Tunisia sono disciplinati da norme di origine identiche.

    4.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente quando gli scambi tra la Comunità e il Marocco e tra l’Algeria e il Marocco sono disciplinati da norme di origine identiche.

    Articolo 5

    Cumulo delle lavorazioni o delle trasformazioni

    1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate nella Comunità se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nella Comunità.

    2.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nella Comunità, oppure, quando sussistano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, in Marocco o in Tunisia, si considerano effettuate in Algeria se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Algeria.

    3.   I prodotti originari ottenuti in uno o più Stati di cui ai paragrafi 1 e 2 o nella Comunità sono considerati prodotti originari dello Stato in questione o della Comunità, dove è avvenuta l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che detta lavorazione o trasformazione vada al di là di quelle contemplate dall’articolo 8.

    Articolo 6

    Prodotti interamente ottenuti

    1.   Si considerano «interamente ottenuti» nella Comunità o in Algeria:

    a)

    i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;

    b)

    i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

    c)

    gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

    d)

    i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

    e)

    i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

    f)

    i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali della Comunità o dell’Algeria, con le loro navi;

    g)

    i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);

    h)

    gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;

    i)

    gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

    j)

    i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché la Comunità o l’Algeria abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

    k)

    le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j).

    2.   Le espressioni «le loro navi» e «le loro navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

    a)

    che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in Algeria,

    b)

    che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o dell’Algeria,

    c)

    che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati;

    d)

    il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria;

    e)

    il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini di Stati membri della Comunità o dell’Algeria.

    Articolo 7

    Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

    1.   Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II.

    Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell’elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

    a)

    il loro valore totale non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

    b)

    l’applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una qualsiasi delle percentuali indicate nell’elenco relative al valore massimo dei materiali non originari.

    Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

    3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano, fatte salve le disposizioni dell’articolo 8.

    Articolo 8

    Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

    1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell’articolo 7, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

    a)

    le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);

    b)

    le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;

    c)

    i)

    il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;

    ii)

    le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

    d)

    l’apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

    e)

    la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o dell’Algeria;

    f)

    il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;

    g)

    il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere da a) a f);

    h)

    la macellazione degli animali.

    2.   Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità o in Algeria su quel prodotto.

    Articolo 9

    Unità da prendere in considerazione

    1.   L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

    Ne consegue che:

    a)

    quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

    b)

    quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

    2.   Ogniqualvolta, ai sensi della regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.

    Articolo 10

    Accessori, pezzi di ricambio e utensili

    Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

    Articolo 11

    Assortimenti

    Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

    Articolo 12

    Elementi neutri

    Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

    a)

    energia e combustibile;

    b)

    impianti e attrezzature;

    c)

    macchine e utensili;

    d)

    merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

    TITOLO III

    REQUISITI TERRITORIALI

    Articolo 13

    Principio della territorialità

    1.   Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nella Comunità o in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5.

    2.   Le merci originarie esportate dalla Comunità o dall’Algeria verso un altro paese e successivamente reimportate nella Comunità in Algeria, fatti salvi gli articoli 4 e 5, sono considerate non originarie, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

    a)

    che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

    b)

    che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

    Articolo 14

    Trasporto diretto

    1.   Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra la Comunità e l’Algeria o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

    I prodotti originari possono essere trasportati mediante condotte attraverso territori diversi da quelli della Comunità o dell’Algeria.

    2.   La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

    a)

    un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all’uscita dal paese di transito; oppure

    b)

    un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

    i)

    una descrizione esatta dei prodotti,

    ii)

    la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,

    e

    iii)

    la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; oppure,

    c)

    in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

    Articolo 15

    Esposizioni

    1.   I prodotti originari diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 5 spediti per un’esposizione in un altro paese e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nella Comunità o in Algeria beneficiano, all’importazione, delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

    a)

    un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall’Algeria nel paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

    b)

    l’esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a un destinatario nella Comunità o in Algeria;

    c)

    i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione;

    d)

    dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

    2.   Alle autorità doganali del paese d’importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata ai sensi delle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

    3.   Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

    TITOLO IV

    RESTITUZIONE O ESENZIONE

    Articolo 16

    Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

    1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine ai sensi delle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nella Comunità o in Algeria, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o in Algeria ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

    3.   L’esportatore di prodotti coperto da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

    4.   Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell’articolo 10, e degli assortimenti definiti ai sensi dell’articolo 11, se tali articoli sono non originari.

    5.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle disposizioni del presente accordo.

    6.   Le disposizioni del presente articolo non si applicano per sei anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo.

    7.   Fatto salvo il paragrafo 1, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo l’Algeria può chiedere che siano previste la restituzione o l’esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:

    a)

    ai prodotti dei capitoli da 25 a 49 e da 64 a 97 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 5 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria;

    b)

    ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato viene applicato un dazio doganale del 10 % oppure, se inferiore, il dazio in vigore in Algeria.

    Le disposizioni del presente paragrafo saranno rivedute prima che scada il periodo transitorio di cui all’articolo 6 dell’accordo.

    TITOLO V

    PROVA DELL’ORIGINE

    Articolo 17

    Requisiti di carattere generale

    1.   I prodotti originari della Comunità importati in Algeria e i prodotti originari dell’Algeria importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione:

    a)

    di un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell’allegato III; oppure

    b)

    nei casi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell’allegato IV, rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in seguito denominata «dichiarazione su fattura») che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione.

    2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

    Articolo 18

    Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

    1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

    2.   A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato III del presente protocollo. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

    3.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

    4.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o dell’Algeria se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    5.   Le autorità doganali che rilasciano il certificato adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

    6.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 dev’essere indicata nella casella 11 del certificato.

    7.   Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

    Articolo 19

    Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

    1.   In deroga all’articolo 18, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

    a)

    non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

    oppure se

    b)

    viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici.

    2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

    3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

    4.   I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

    ES

    «EXPEDIDO A POSTERIORI»

    DA

    «UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

    DE

    «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

    EL

    «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

    EN

    «ISSUED RETROSPECTIVELY»

    FR

    «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

    IT

    «RILASCIATO A POSTERIORI»

    NL

    «AFGEGEVEN A POSTERIORI»

    PT

    «EMITIDO A POSTERIORI»

    FI

    «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

    SV

    «UTFÄRDAT I EFTERHAND»

    DZ

    Image

    5.   Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    Articolo 20

    Rilascio di duplicati del certificato di circolazione delle merci EUR.1

    1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.

    2.   I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:

    ES

    «DUPLICADO»

    DA

    «DUPLIKAT»

    DE

    «DUPLIKAT»

    EL

    «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

    EN

    «DUPLICATE»

    FR

    «DUPLICATA»

    IT

    «DUPLICATO»

    NL

    «DUPLICAAT»

    PT

    «SEGUNDA VIA»

    FI

    «KAKSOISKAPPALE»

    SV

    «DUPLIKAT»

    DZ

    Image

    3.   Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella «Osservazioni» del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

    4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

    Articolo 21

    Rilascio dei certificati EUR.1 sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in precedenza

    Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o in Algeria, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o in Algeria. I certificati EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

    Articolo 22

    Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

    1.   La dichiarazione su fattura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

    a)

    da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23;

    oppure

    b)

    da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

    2.   La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    3.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

    4.   La dichiarazione su fattura dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite nel suddetto allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

    5.   Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni, purché egli consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

    6.   La dichiarazione su fattura può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

    Articolo 23

    Esportatore autorizzato

    1.   Le autorità doganali del paese d’esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, in seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.   Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

    3.   Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura.

    4.   Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da parte dell’esportatore autorizzato.

    5.   Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione.

    Articolo 24

    Validità della prova dell’origine

    1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.

    2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

    3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

    Articolo 25

    Presentazione della prova dell’origine

    Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione secondo le procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono richiedere che la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione del presente accordo.

    Articolo 26

    Importazioni con spedizioni scaglionate

    Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

    Articolo 27

    Esonero dalla prova dell’origine

    1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

    2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

    3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

    Articolo 28

    Dichiarazione del fornitore e scheda di informazione

    1.   Allorché viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in uno o più paesi di cui all’articolo 5 senza avere acquisito carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci a norma del presente articolo. L’esportatore dello Stato di provenienza deve inserire la dichiarazione suddetta, il cui modello figura all’allegato V, nella fattura commerciale relativa ai prodotti in questione o allegarla a tale fattura.

    2.   L’ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all’esportatore di presentare la scheda di informazione di cui al paragrafo 3, il cui modello figura nell’allegato VII del presente protocollo, per controllare l’autenticità delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni supplementari.

    3.   La scheda di informazione sui prodotti utilizzati viene fornita su richiesta dell’esportatore dei prodotti in questione, nel caso di cui al paragrafo 2 o su iniziativa dell’esportatore stesso, dall’ufficio doganale competente dello Stato in cui sono stati esportati i prodotti. La scheda viene redatta in due copie, una delle quali viene consegnata al richiedente che provvede a trasmetterla all’esportatore dei prodotti definitivamente ottenuti o all’ufficio doganale che richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per i prodotti in questione. La seconda copia viene conservata per almeno tre anni dall’ufficio doganale che l’ha rilasciata.

    Articolo 29

    Documenti giustificativi

    I documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, e all’articolo 22, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l’altro, in:

    a)

    una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

    b)

    documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    c)

    documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunità o in Algeria, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;

    d)

    certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunità o in Algeria ai sensi del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, in conformità di norme d’origine identiche alle norme del presente protocollo;

    e)

    dichiarazioni del fornitore e schede di informazione da cui risultino la lavorazione o la trasformazione subita dai materiali utilizzati per la fabbricazione delle merci in questione, compilate nei paesi di cui all’articolo 4 ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 30

    Conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

    1.   L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

    2.   L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

    3.   Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

    4.   Le autorità doganali del paese d’importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

    Articolo 31

    Discordanze ed errori formali

    1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

    2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

    Articolo 32

    Importi espressi in euro

    1.   Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi espressi nella moneta nazionale degli Stati membri della Comunità, dell’Algeria o degli altri paesi di cui agli articoli 4 e 5, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

    2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese in questione.

    3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione delle Comunità europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.

    4.   Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

    5.   Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta della Comunità o dell’Algeria. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

    TITOLO VI

    MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

    Articolo 33

    Assistenza reciproca

    1.   Le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea e dell’Algeria si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

    2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, la Comunità e l’Algeria si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

    Articolo 34

    Controllo delle prove dell’origine

    1.   Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

    2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un’inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.

    3.   Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di chiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore, nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

    4.   Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

    5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari della Comunità, dell’Algeria o di uno degli altri paesi di cui all’articolo 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

    6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

    7.   Il controllo a posteriori delle schede di informazione di cui all’articolo 28 viene effettuato nei casi di cui al paragrafo 1 secondo metodi analoghi a quelli specificati ai paragrafi da 2 a 6.

    Articolo 35

    Composizione delle controversie

    Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 34 che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al comitato di cooperazione doganale.

    La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

    Articolo 36

    Sanzioni

    Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

    Articolo 37

    Zone franche

    1.   La Comunità e l’Algeria adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

    2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunità o dell’Algeria importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

    TITOLO VII

    CEUTA E MELILLA

    Articolo 38

    Applicazione del protocollo

    1.   L’espressione «la Comunità» utilizzata nell’articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

    2.   I prodotti originari dell’Algeria importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell’atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica del Portogallo. L’Algeria riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.

    3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 39.

    Articolo 39

    Condizioni particolari

    1.   Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell’articolo 14, si considerano:

    1)

    prodotti originari di Ceuta e Melilla:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

    b)

    i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i)

    tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7;

    oppure

    ii)

    tali prodotti siano originari dell’Algeria o della Comunità, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 8;

    2)

    prodotti originari dell’Algeria:

    a)

    i prodotti interamente ottenuti in Algeria;

    b)

    i prodotti ottenuti in Algeria nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione che:

    i)

    tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 7;

    oppure

    ii)

    tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o trasformazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

    2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

    3.   L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture «Algeria» o «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.

    4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 40

    Modifiche del protocollo

    Il consiglio di associazione può decidere di apportare modifiche alle disposizioni del presente protocollo su richiesta di una delle parti o del comitato di cooperazione doganale.

    Articolo 41

    Comitato di cooperazione doganale

    1.   È istituito un comitato di cooperazione responsabile della cooperazione amministrativa necessaria per un’applicazione corretta e uniforme del presente protocollo e di tutti gli altri compiti che gli potranno essere affidati nel settore doganale.

    2.   Il comitato è composto di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee competenti per le questioni doganali, da una parte, e di esperti doganali dell’Algeria, dall’altra.

    Articolo 42

    Applicazione del protocollo

    La Comunità e l’Algeria adottano le misure necessarie all’attuazione del presente protocollo secondo le rispettive competenze.

    Articolo 43

    Intese con il Marocco e la Tunisia

    Le parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per concludere intese con il Marocco e la Tunisia che consentano l’applicazione del presente protocollo. Esse si informano reciprocamente delle misure adottate a tal fine.

    Articolo 44

    Merci in transito o in deposito

    Le disposizioni dell’accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell’entrata in vigore del presente accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell’Algeria oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

    PROTOCOLLO N. 7

    relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:

    a)

    «legislazione doganale»: le disposizioni giuridiche o normative applicabili sul territorio delle parti contraenti che disciplinano l’importazione, l’esportazione, il transito delle merci, nonché l’assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

    b)

    «autorità richiedente»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

    c)

    «autorità interpellata»: l’autorità amministrativa competente all’uopo designata da una parte contraente, che riceve una domanda di assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;

    d)

    «dati a carattere personale»: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;

    e)

    «operazione che viola la legislazione doganale»: tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    1.   Nei settori di loro competenza, le parti contraenti si prestano assistenza reciproca secondo le modalità e le condizioni specificate nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto al fine di prevenire, individuare e sanzionare le operazioni che violano detta legislazione.

    2.   L’assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l’applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l’assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù poteri esercitati su richiesta dell’autorità giudiziaria salvo accordo di detta autorità.

    3.   L’assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non è coperta dal presente protocollo.

    Articolo 3

    Assistenza su richiesta

    1.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti per consentire all’autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.

    2.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata le comunica:

    a)

    se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell’altra parte precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

    b)

    se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell’altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

    2.3.   Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata prende, in conformità delle sue disposizioni giuridiche o normative, le misure necessarie per garantire che siano tenute sotto controllo speciale:

    a)

    le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    b)

    i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    c)

    le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    d)

    i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano destinati ad operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 4

    Assistenza spontanea

    Le parti contraenti si prestano assistenza reciproca, di propria iniziativa e in conformità delle rispettive disposizioni giuridiche o normative, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

    operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare l’altra parte;

    nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;

    merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    persone fisiche o giuridiche in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

    mezzi di trasporto che si possa ragionevolmente ritenere siano stati, siano o possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

    Articolo 5

    Comunicazione/Notifica

    Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per:

    fornire tutti i documenti;

    e

    notificare tutte le decisioni

    che rientrano nell’ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio.

    Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest’ultima.

    Articolo 6

    Forma e contenuto delle domande di assistenza

    1.   Le domande formulate a norma del presente protocollo devono essere presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti ritenuti utili per permettere di dare loro risposta. Qualora l’urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.

    2.   Le domande presentate a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

    a)

    autorità richiedente;

    b)

    misura richiesta;

    c)

    oggetto e motivo della domanda;

    d)

    disposizioni giuridiche o normative e altri elementi giuridici pertinenti;

    e)

    ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d’indagine;

    f)

    una sintesi dei fatti e delle indagini già svolte.

    3.   Le domande devono essere presentate in una delle lingue ufficiali dell’autorità interpellata o in una lingua accettabile per detta autorità. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda a norma del paragrafo 1.

    4.   Se la domanda non risponde ai requisiti formali suindicati se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere disposte misure cautelative.

    Articolo 7

    Adempimento delle domande

    1.   Per soddisfare le domande di assistenza l’autorità interpellata procede, nell’ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l’esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall’autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora quest’ultima non possa agire autonomamente

    2.   Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della parte contraente interpellata.

    3.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell’autorità interpellata o di un’altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all’autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

    4.   I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d’intesa con l’altra parte contraente e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest’ultima.

    Articolo 8

    Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

    1.   L’autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all’autorità richiedente per iscritto unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.

    2.   Tali informazioni possono essere fornite per via informatica.

    3.   Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

    Articolo 9

    Deroghe all’obbligo di fornire assistenza

    1.   L’assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all’assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l’assistenza nell’ambito del presente accordo:

    a)

    possa pregiudicare la sovranità dell’Algeria o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo;

    b)

    possa pregiudicare l’ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

    c)

    violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

    2.   L’autorità interpellata può rinviare l’assistenza qualora ritenga che essa possa interferire con un’inchiesta, un’azione giudiziaria o un processo in corso. In tal caso, l’autorità interpellata consulta l’autorità richiedente per determinare se l’assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni che l’autorità interpellata può esigere.

    3.   Qualora dovesse sollecitare un’assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l’autorità richiedente fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all’autorità interpellata decidere come rispondere a detta domanda.

    4.   Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell’autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all’autorità richiedente.

    Articolo 10

    Scambi di informazioni e riservatezza

    1.   Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti contraenti. Esse sono coperte dal segreto d’ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della parte contraente che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

    2.   I dati personali possono essere scambiati solo se la parte contraente che li riceve s’impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della parte contraente che li fornisce. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità.

    3.   Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l’accordo scritto preliminare dell’autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

    4.   L’impiego, nell’ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all’accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le parti contraenti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L’autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

    Articolo 11

    Esperti e testimoni

    Un funzionario dell’autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell’autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d’appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa, a quale titolo e in quale veste sarà ascoltato.

    Articolo 12

    Spese di assistenza

    Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

    Articolo 13

    Attuazione

    1.   L’attuazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali dell’Algeria e, dall’altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l’attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie.

    2.   Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

    Articolo 14

    Altri accordi

    1.   Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

    non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

    sono ritenute complementari con gli accordi sull’assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria;

    non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell’ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunità.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l’Algeria qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

    3.   Le parti si consultano nell’ambito del comitato di cooperazione istituito dall’articolo 41 del protocollo n. 6 dell’accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all’applicabilità del presente protocollo.


    ATTO FINALE

    DEL REGNO DEL BELGIO,

    DEL REGNO DI DANIMARCA,

    DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

    DEL REGNO DI SPAGNA,

    DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

    DELL’IRLANDA,

    DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

    DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    DEL REGNO DEI PAESI BASSI,

    DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

    DELLA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

    DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    DEL REGNO DI SVEZIA,

    DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D’IRLANDA DEL NORD,

    parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, in seguito denominati «Stati membri», e

    la COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

    da una parte, e

    i plenipotenziari della REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata «Algeria»,

    dall’altra,

    riuniti a Valencia il 22 aprile 2002 per la firma dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, in appresso denominato «l’accordo»,

    l’accordo,

    gli allegati da 1 a 6:

    ALLEGATO 1

    Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14

    ALLEGATO 2

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1

    ALLEGATO 3

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 2

    ALLEGATO 4

    Elenco dei prodotti di cui all’articolo 17, paragrafo 4

    ALLEGATO 5

    Modalità di applicazione dell’articolo 41

    ALLEGATO 6

    Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

    e i protocolli da 1 a 7:

    Protocollo n. 1

    relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari dell’Algeria

    Protocollo n. 2

    relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti agricoli originari della Comunità

    Protocollo n. 3

    relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti della pesca originari dell’Algeria

    Protocollo n. 4

    relativo al regime applicabile all’importazione in Algeria dei prodotti della pesca originari della Comunità

    Protocollo n. 5

    sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra l’Algeria e la Comunità

    Protocollo n. 6

    relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

    Protocollo n. 7

    relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

    I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunità e dell’Algeria hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale:

    Dichiarazioni comuni

    Dichiarazione comune relativa all’articolo 44 dell’accordo

    Dichiarazione comune relativa agli scambi di persone

    Dichiarazione comune relativa all’articolo 84 dell’accordo

    Dichiarazione comune relativa all’articolo 104 dell’accordo

    Dichiarazione comune relativa all’articolo 110 dell’accordo

    Dichiarazioni della Comunità europea

    Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia

    Dichiarazione della Comunità europea relativa all’adesione dell’Algeria all’OMC

    Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 41 dell’accordo

    Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, dell’accordo

    Dichiarazione della Comunità europea relativa all’articolo 88 dell’accordo (razzismo e xenofobia)

    Dichiarazioni dell’Algeria

    Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 9 dell’accordo

    Dichiarazione dell’Algeria relativa all’unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia

    Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 41 dell’accordo

    Dichiarazione dell’Algeria relativa all’articolo 91 dell’accordo

    Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

    Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

    Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

    Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

    Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

    Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

    Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

    Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

    Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

    Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

    Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

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    Pour le Royaume de Belgique

    Voor het Koninkrijk België

    Für das Königreich Belgien

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    Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

    Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

    Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

    På Kongeriget Danmarks vegne

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    Für die Bundesrepublik Deutschland

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    Για την Eλληνική Δημoκρατία

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    Por el Reino de España

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    Pour la République française

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    Thar cheann Na hÉireann

    For Ireland

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    Per la Repubblica italiana

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    Pour le Grand-Duché de Luxembourg

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    Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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    Für die Republik Österreich

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    Pela República Portuguesa

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    Suomen tasavallan puolesta

    För Republiken Finland

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    För Konungariket Sverige

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    For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

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    DICHIARAZIONI COMUNI

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 44 DELL’ACCORDO

    Ai fini del presente accordo, la proprietà intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d’autore, ivi compresi i diritti d’autore per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi alle basi di dati, i marchi di fabbrica e commerciali, le indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti, le topografie di circuiti integrati, la tutela delle informazioni non divulgate, la protezione contro la concorrenza sleale conformemente all’articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul know-how.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AGLI SCAMBI DI PERSONE

    Le parti valuteranno l’opportunità di negoziare accordi sull’invio di lavoratori algerini a scopo di lavoro temporaneo.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 84 DELL’ACCORDO

    Le parti dichiarano che il concetto di «cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti» sarà precisato nel quadro degli accordi di cui all’articolo 84, paragrafo 2.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 104 DELL’ACCORDO

    1.

    Ai fini della corretta interpretazione e dell’applicazione pratica del presente accordo, le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti» di cui all’articolo 104 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell’accordo ad opera di una delle parti. La violazione di una clausola sostanziale dell’accordo consiste:

    in una denuncia dell’accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; oppure

    nell’inosservanza dell’elemento essenziale dell’accordo di cui all’articolo 2.

    2.

    Le parti convengono che per «misure appropriate» di cui all’articolo 104 si intendono le misure prese in conformità del diritto internazionale. Qualora una parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell’articolo 104, l’altra parte può invocare la procedura di composizione delle controversie.

    DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL’ARTICOLO 110 DELL’ACCORDO

    Nel presente accordo si è tenuto conto dei vantaggi che comportano per l’Algeria i regimi applicati dalla Francia a titolo del protocollo relativo alle merci originarie di e provenienti da determinati paesi che beneficiano di un regime particolare all’importazione in uno degli Stati membri, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo regime particolare, pertanto, va considerato abrogato a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.

    DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA

    La Comunità fa presente che l’unione doganale in vigore tra la Comunità e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunità, alla tariffa doganale comune nonché, progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunità, prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunità invita pertanto l’Algeria ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ADESIONE DELL’ALGERIA ALL’OMC

    La Comunità europea e i suoi Stati membri auspicano una rapida adesione dell’Algeria all’OMC e decidono di fornire tutta l’assistenza necessaria a tal fine.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO

    La Comunità dichiara che, nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 1, dell’accordo, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 84, PARAGRAFO 1, PRIMO TRATTINO DELL’ACCORDO

    Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione europea, gli obblighi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, primo trattino, del presente riguardano unicamente le persone che devono essere considerate loro cittadini in funzione degli obiettivi della Comunità.

    DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA RELATIVA ALL’ARTICOLO 88 DELL’ACCORDO (RAZZISMO E XENOFOBIA)

    Le disposizioni dell’articolo 88 lasciano impregiudicate le disposizioni e le condizioni relative all’ammissione e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sul territorio degli Stati membri dell’Unione europea nonché qualsiasi trattamento connesso allo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi e degli apolidi in questione.

    DICHIARAZIONI DELL’ALGERIA

    DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 9 DELL’ACCORDO

    Ritenendo che l’incremento degli investimenti diretti europei sul suo territorio sia uno degli obiettivi fondamentali dell’accordo di associazione, l’Algeria invita la Comunità e i suoi Stati membri a favorire il conseguimento di questo obiettivo, segnatamente nell’ambito della liberalizzazione degli scambi e dello smantellamento tariffario. All’occorrenza, la questione viene sottoposta al consiglio di associazione.

    DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’UNIONE DOGANALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA TURCHIA

    L’Algeria prende atto della «Dichiarazione della Comunità europea relativa alla Turchia». Pur facendo presente che tale dichiarazione deriva dall’esistenza di un’unione doganale tra le parti, l’Algeria la esaminerà al momento opportuno.

    DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 41 DELL’ACCORDO

    L’Algeria applicherà la sua legislazione sulla concorrenza ispirandosi agli orientamenti della politica attuata in materia nell’Unione europea.

    DICHIARAZIONE DELL’ALGERIA RELATIVA ALL’ARTICOLO 91 DELL’ACCORDO

    L’Algeria giudica l’abolizione del segreto bancario un elemento fondamentale della lotta contro la corruzione.


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