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Document 32005D0322

    2005/322/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2005, riguardante la richiesta presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [notificata con il numero C(2005) 411]

    GU L 104 del 23.4.2005, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/322/oj

    23.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 104/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 febbraio 2005

    riguardante la richiesta presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca

    [notificata con il numero C(2005) 411]

    (I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facente fede)

    (2005/322/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 gennaio 2005, il Regno Unito ha consultato la Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002, in merito alla possibilità di estendere un divieto nazionale di pesca della spigola con reti da traino a coppia, nella zona delle 12 miglia al largo della costa sud-occidentale dell'Inghilterra, alle navi di altri Stati membri autorizzate a praticare attività di pesca nella zona considerata; tale provvedimento, finalizzato alla riduzione delle catture accessorie di cetacei, si configurava come una misura provvisoria in attesa di poter avviare un'azione più efficace e coordinata a livello comunitario. Nel presentare tale richiesta, le autorità britanniche hanno espresso la loro preoccupazione per i livelli di catture accessorie di delfini comuni nella pesca della spigola con reti da traino a coppia e per la decisione della Commissione di respingere la loro richiesta di vietare, mediante una misura di emergenza, l'attività di pesca considerata nella Manica occidentale (divisione CIEM VIIe) (2).

    (2)

    In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002, le navi della Francia e del Belgio sono autorizzate a pescare specie demersali nella zona delle 6-12 miglia; tali navi sarebbero pertanto interessate dalle misure proposte dal Regno Unito.

    (3)

    Il Regno Unito ha notificato la propria richiesta agli Stati membri interessati secondo il disposto dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Entro il termine di cinque giorni lavorativi previsto all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono pervenute alla Commissione le osservazioni scritte della Francia, con cui si invitava la Commissione a non accogliere la richiesta del Regno Unito.

    (4)

    In alcune attività di pesca, sono state osservate catture accessorie di cetacei, che sono protetti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3). La Commissione è sensibile a tale problema ed è fermamente impegnata a ridurre quanto più possibile il numero di tali animali impigliati nelle reti da pesca. La Comunità ha recentemente adottato misure al riguardo attraverso il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca (4).

    (5)

    Il suddetto regolamento prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2005, l'imbarco di osservatori a bordo delle navi operanti con reti da traino a coppia. Il problema delle catture accessorie di cetacei nella pesca con reti da traino pelagiche a coppia rappresenta una questione complessa, che ha formato oggetto di uno studio specifico nell'ambito dell'esame scientifico globale intrapreso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e del parere da esso formulato sulle catture accessorie di cetacei nelle attività di pesca (5). Secondo quanto dichiarato dal CIEM, la pesca della spigola con reti da traino a coppia non è la sola attività di pesca che comporti catture accessorie di delfini, per cui è necessario attuare una sorveglianza globale delle numerose attività di pesca con reti da traino praticate nella regione, per poter definire con precisione le opportune misure di mitigazione. In particolare, il CIEM ritiene che il divieto di praticare la pesca della spigola con reti da traino pelagiche a coppia costituirebbe un provvedimento arbitrario che difficilmente otterrebbe il risultato desiderato. Il divieto di utilizzare reti da traino a coppia per la cattura della spigola nelle acque costiere del Regno Unito nella Manica occidentale potrebbe verosimilmente tradursi in una ridistribuzione dello sforzo di pesca nelle zone adiacenti, senza necessariamente ridurre le catture accessorie di delfini comuni.

    (6)

    L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002 conferisce agli Stati membri la facoltà di adottare misure intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sulla conservazione degli ecosistemi marini; tuttavia, in base alle informazioni scientifiche disponibili, la misura proposta non sembra atta a contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

    (7)

    Tale considerazione costituisce una delle motivazioni che hanno indotto la Commissione, nell'agosto 2004, a respingere la richiesta del Regno Unito di vietare, attraverso una misura d'emergenza, la pesca con reti da traino pelagiche nella Manica occidentale. Da allora non sono emerse nuove evidenze scientifiche che potrebbero giustificare una revisione di tale analisi.

    (8)

    La Commissione ritiene che il problema delle catture accessorie di cetacei nelle reti da traino pelagiche debba essere affrontato in modo efficace e coordinato, sulla base di un'analisi scientifica rigorosa che tenga conto della natura e dell'entità del fenomeno considerato. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione finanzia studi e ricerche scientifiche intese a definire misure di mitigazione del fenomeno delle catture accessorie di cetacei nella pesca con reti da traino pelagiche o ad aggiornare le stime scientifiche di abbondanza dei piccoli cetacei nelle acque atlantiche europee. Tali studi e progetti di ricerca, unitamente ai dati sulle catture accessorie di cetacei registrate nell'ambito di numerose attività di pesca, forniti dal programma di osservazione della Comunità, consentiranno di disporre, entro un periodo di tempo ragionevole, di una base tecnica per la definizione di misure di gestione mirate ed efficaci destinate a limitare l'impatto delle attività di pesca sui cetacei. Non appena tali informazioni saranno disponibili, la Commissione proporrà le misure eventualmente necessarie, in stretta collaborazione con tutte le parti interessate.

    (9)

    La richiesta del Regno Unito non può pertanto essere accolta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La richiesta presentata dal Regno Unito, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2371/2002, di estendere alle navi di altri Stati membri il divieto di pesca della spigola con reti da traino a coppia nella zona delle 12 miglia al largo della costa sud-occidentale dell'Inghilterra, è respinta.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2005.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

    (2)  Decisione della Commissione, del 24 agosto 2004, riguardante la richiesta presentata dal Regno Unito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio — C(2004) 3229.

    (3)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (4)  GU L 150 del 30.4.2004, pag. 12.

    (5)  Relazioni del comitato consultivo del CIEM sugli ecosistemi (2002 e 2003) reperibili all'indirizzo http://www.ices.dk


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