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Document 32005D0258

2005/258/: Decisione del Consiglio, del 14 marzo 2005, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

GU L 78 del 24.3.2005, p. 47–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 159M del 13.6.2006, p. 281–281 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/258/oj

24.3.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 78/47


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2005

che autorizza la Danimarca ad applicare una misura di deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari

(2005/258/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera registrata il 17 maggio 2004 presso il segretariato generale della Commissione, le autorità danesi hanno informato la Commissione della loro volontà di introdurre misure particolari di deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, per prevenire alcuni tipi di evasione o elusione fiscale. Esse hanno fornito alla Commissione tutte le pertinenti informazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta il 15 ottobre 2004.

(2)

La misura di deroga è intesa ad escludere alcuni periodici e riviste importati in Danimarca dal beneficio dell’esenzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della sesta direttiva, assoggettandoli all’IVA. Tale articolo è stato attuato dalla direttiva 83/181/CEE (2), che stabilisce che importazioni di beni il cui valore globale non supera 10 EUR possono essere ammesse in esenzione IVA. Gli Stati membri possono concedere un’esenzione per le importazioni da paesi terzi di beni di valore totale superiore a 10 EUR, ma non superiore a 22 EUR. In Danimarca sono attualmente esentate dall’IVA tutte le piccole spedizioni di carattere commerciale provenienti da paesi non aderenti all’UE. Il massimale danese per l’esenzione IVA è 80 DKK (10 EUR).

(3)

Le autorità danesi hanno scoperto che alcune società editoriali inoltrano la distribuzione delle loro pubblicazioni agli abbonati in Danimarca attraverso territori ai quali non si applica la sesta direttiva IVA, con conseguenti perdite di reddito per la Danimarca e un’incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità. Se la Danimarca non è autorizzata a prevenire questo tipo di elusione fiscale, vi è il rischio che le perdite di reddito aumentino.

(4)

La richiesta di deroga si riferisce solo alle spedizioni e alle situazioni connesse con questo sistema di evasione e non intende escludere tutte le spedizioni relative ad acquisti per corrispondenza dall’esenzione ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 83/181/CEE. Sembra pertanto che la proposta prevista deroga all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE sia effettivamente la soluzione più adeguata in questo caso.

(5)

La deroga permette di evitare perdite di gettito dell’IVA e di conseguenza non avrà un effetto negativo sulle risorse proprie della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca è autorizzata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, ad applicare l’IVA alle importazioni sul territorio danese di riviste, periodici e pubblicazioni analoghe, stampati sul territorio della Comunità, come definito all’articolo 3 di tale direttiva, e spediti a privati cittadini in Danimarca.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2010.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 105 del 23.4.1983, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.


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