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Document 32005D0246

    2005/246/: Decisione della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa all’aiuto di Stato C 40/2002 (ex N 513/2001) in favore di Hellenic Shipyards ΑΕ [notificata con il numero C(2004) 3919]Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 75 del 22.3.2005, p. 44–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/246/oj

    22.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/44


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 ottobre 2004

    relativa all’aiuto di Stato C 40/2002 (ex N 513/2001) in favore di Hellenic Shipyards ΑΕ

    [notificata con il numero C(2004) 3919]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/246/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    visto il regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativo agli aiuti di Stato alla costruzione navale (1),

    dopo aver invitato gli interessati, ai sensi delle suddette disposizioni, a presentare osservazioni e viste dette osservazioni (2),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con lettera del 16 luglio 2001 la Grecia ha notificato alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio, che istituisce nuove norme in materia di aiuti di Stato alla costruzione navale, una serie di aiuti di Stato in favore di Hellenic Shipyards AE. La Commissione ha ricevuto la notifica al termine di uno scambio di comunicazioni con le autorità greche, dopo che era stata informata delle misure in causa.

    (2)

    Con lettera del 5 giugno 2002 (3), riprodotta nella lingua facente fede nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (4), la Commissione ha notificato alla Repubblica ellenica la propria decisione di autorizzare una parte degli aiuti di Stato in causa e di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti di alcune altre misure (le «misure contestate»), in particolare le misure disposte dall’articolo 5, paragrafo 2, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della legge 2941/2001 che disciplina questioni concernenti Hellenic Shipyards.

    (3)

    Le autorità greche hanno risposto alla Commissione con lettere del 16 settembre e 13 dicembre 2002. La Commissione ha anche ricevuto informazioni da un terzo interessato, con lettera del 6 settembre 2002. Tali osservazioni sono state comunicate alle autorità greche con lettera del 2 ottobre 2002.

    (4)

    Con lettera del 16 settembre 2002 le autorità greche hanno chiesto una proroga del termine fissato per replicare alle osservazioni di terzi interessati ed hanno informato la Commissione che il governo ellenico intendeva abrogare per via legislativa gli aiuti di Stato contestati. Tuttavia hanno chiesto una proroga di tre mesi del termine fissato per rispondere al procedimento di esame avviato dalla Commissione.

    (5)

    Con lettera del 30 gennaio 2003, le autorità greche hanno informato la Commissione che il governo ellenico intendeva abrogare le due misure in causa e hanno chiesto un’ulteriore proroga del termine di tre mesi per attuare tale decisione. Con lettera del 3 aprile 2003 le autorità greche hanno informato la Commissione che l’abrogazione delle due misure in causa sarebbe stata inclusa in un «imminente» progetto di legge.

    (6)

    Con lettera del 1o agosto 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornirle il testo della legge che abroga le misure indicando la data prevista per l’adozione dello stesso da parte del Parlamento. Con lettera del 1o ottobre 2003 le autorità greche hanno risposto alla Commissione che le misure contestate sarebbero state abrogate per legge.

    (7)

    Con lettera dell’11 novembre 2003 la Commissione ha ribadito la sua richiesta alle autorità greche concernente il testo della legge che abroga le due misure e la data di adozione dello stesso. Con lettera del 24 gennaio 2004 le autorità greche hanno informato la Commissione che l’abrogazione delle due misure era stata inclusa in una legge che doveva essere approvata dal Parlamento entro il 13 febbraio 2004.

    (8)

    Con lettera del 17 marzo 2004 la Commissione ha chiesto alla Grecia di fornirle informazioni sull’abrogazione delle misure succitate. Le autorità greche hanno informato la Commissione, con lettera del 29 aprile 2004, che l’abrogazione delle due misure rientrava nelle intenzioni della «nuova amministrazione». La Commissione ha anche colto l’occasione per ricordare alle autorità greche il loro impegno di abrogare le misure contestate in occasione di una riunione tra funzionari della Commissione e autorità greche svoltasi ad Atene, il 28 giugno 2004.

    (9)

    Tuttavia, secondo le informazioni in possesso della Commissione, le autorità greche finora non hanno adottato alcun provvedimento volto ad abrogare le misure contestate. Per tale ragione la Commissione ha deciso di chiudere, mediante adozione di decisione negativa il procedimento avviato ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti delle due misure contestate.

    II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

    A.   Base giuridica

    (10)

    La legge 2941/2001 (in prosieguo «la legge») che disciplina, in particolare, questioni concernenti Hellenic Shipyards. Tale legge è stata adottata nell’agosto 2001 ed è stata pubblicata nel volume A della Gazzetta ufficiale greca il 12 settembre 2001.

    B.   Autorizzazione dell’aiuto

    (11)

    Con lettera del 5 giugno 2002 (5), la Commissione ha autorizzato un aiuto di 29,5 milioni di EUR che la Grecia aveva intenzione di accordare, in virtù della succitata legge, per incoraggiare i dipendenti addetti ad attività di costruzione navale civile a lasciare volontariamente Hellenic Shipyards. La Commissione aveva constatato che tale aiuto soddisfaceva le condizioni stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1540/98, ragione per cui era compatibile con il mercato comune.

    C.   Procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

    (12)

    Allo stesso tempo, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE e conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (6), ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni (7). La Commissione ha espresso dubbi quanto alla compatibilità delle due misure di aiuto con il regolamento (CE) n. 1540/98.

    (13)

    Per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CE) n. 1540/98 ai fini della valutazione delle misure contestate, la Commissione osserva che dette misure non possono essere considerate come aiuti notificati. Poiché si tratta di disposizioni di una legge già entrata in vigore il 12 settembre 2001 che nel frattempo non sono state sospese, sono considerate come aiuti illegali.

    (14)

    Benché il regolamento (CE) n. 1540/98 sia scaduto il 31 dicembre 2003 e la comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi non vi sia applicabile (8), la Commissione applicherà tale regolamento nel caso di specie. In ogni caso la Commissione, secondo prassi costante, formulerebbe la stessa conclusione anche se le misure in causa fossero valutate sulla base dell’attuale disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (9).

    a)   Articolo 5, paragrafo 2, della legge

    (15)

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della legge lo Stato si accolla una parte degli obblighi pensionistici futuri della società. Secondo la legge greca, in caso di pensionamento il dipendente percepisce un importo una tantum che di solito è pari al 40 % dell’importo versato in caso di licenziamento. In pratica, lo Stato si accolla una parte di tale costo in base al numero di anni che il dipendente ha lavorato per Hellenic Shipyards prima della sua cessione ai nuovi azionisti. L’importo in causa è versato all’impresa su sua richiesta. Conformemente a tale disposizione questa parte dell’importo forfetario è versata dallo Stato fino al 2035, anno in cui gli ultimi dipendenti attuali potranno andare in pensione.

    b)   Articolo 6, paragrafo 4, della legge

    (16)

    L’articolo 6, paragrafo 4, della legge concerne tre voci dello stato patrimoniale della società al 31 dicembre 1999: gli accantonamenti «in esenzione fiscale», gli «accantonamenti straordinari» e gli «importi destinati all’aumento del capitale sociale». Tali accantonamenti sono esentati da qualsiasi imposta o obbligo fiscale in modo da poter ripianare perdite pregresse.

    (17)

    Secondo le autorità greche l’aliquota d’imposta per la capitalizzazione di accantonamenti non tassati di società a responsabilità limitata non quotate in borsa è pari al 10 %. Ciò significa che la compensazione di perdite pregresse mediante accantonamenti non tassati dà luogo alla riscossione di un’imposta del 10 % sull’importo in questione. Secondo le autorità greche gli accantonamenti non tassati ammontavano a 112 milioni di EUR per cui la relativa imposta sarebbe pari a 11,2 milioni di EUR.

    III.   OSSERVAZIONI DELLA REPUBBLICA ELLENICA

    (18)

    Con lettera del 16 settembre 2002 le autorità greche hanno presentato le loro prime osservazioni in merito alle misure contestate (10). In particolare le autorità greche hanno spiegato che, secondo la normativa greca (11), gli accantonamenti straordinari che sono capitalizzati sono tassati separatamente secondo un’aliquota del 5 % (se al momento della loro costituzione, erano già stati tassati) e non del 10 %, come indicato dalla Commissione. Pertanto l’importo in questione era di 171 282 EUR e non di 342 564 EUR.

    (19)

    Inoltre, le autorità greche hanno osservato che, se sono capitalizzati, gli importi destinati all’aumento del capitale sociale sono soggetti unicamente ad un’imposta dell’1 % e non del 10 % come indicato nella lettera della Commissione. Pertanto l’importo in questione è di 255 906 EUR e non di 2,55 milioni di EUR, come calcolato dalla Commissione in occasione dell’avvio del procedimento.

    (20)

    Le autorità greche concludono quindi che l’importo totale di 11,2 milioni di EUR citato nella lettera della Commissione per quanto concerne gli accantonamenti non tassati dovrebbe essere corretto in 8,69 milioni di EUR sulla base del seguente calcolo:

    Capitalizzazione di accantonamenti non tassati

    43 544 350 EUR × 10 %

    4 354 435 EUR

    Accantonamenti straordinari

    39 155 498 EUR × 10 %

     

    Per la vendita di beni immobili

    3 525 645 EUR × 5 %

    3 915 550 EUR

    171 282 EUR

    Per l’accantonamento tassato quando è costituito

     

     

    Azioni sopra la parità (12)

    Non tassate

    Deposito degli azionisti

    25 590 609 EUR × 1 %

    255 906 EUR

    Totale

     

    8 697 173 EUR

    (21)

    Malgrado le obiezioni formulate al calcolo degli importi in questione, le autorità greche hanno informato la Commissione, nella stessa lettera, che il governo ellenico intendeva abrogare le disposizioni di legge nei confronti delle quali la Commissione aveva avviato il procedimento ex articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. Nella loro lettera del 30 gennaio 2003, le autorità greche hanno ufficialmente informato la Commissione della loro decisione di abrogare le due disposizioni. Tale informazione è stata confermata in tutte le loro successive comunicazioni datate rispettivamente 3 aprile 2003, 1o ottobre 2003, 24 gennaio 2004 e 29 aprile 2004.

    (22)

    La Commissione può quindi dedurne che le autorità greche concordano con la conclusione secondo cui le misure contestate costituivano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.

    IV.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

    (23)

    Il 9 settembre 2002 la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte dei rappresentanti di Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises SA, concorrente diretto di Hellenic Shipyards, in risposta alla comunicazione con cui la Commissione invitava i terzi interessati a presentare osservazioni sull’aiuto in merito al quale avviava il procedimento. Tali osservazioni sono state trasmesse alla Repubblica ellenica con lettera del 2 ottobre 2002.

    (24)

    Secondo Elefsis Shipyards, le constatazioni della Commissione giustificano un’ulteriore indagine da parte della Commissione sulla natura esatta delle riserve di capitale di Hellenic Shipyards nonché sul livello esatto della sua capacità di costruzione e riparazione navali (75 %) e commerciali (25 %).

    (25)

    Quanto agli accantonamenti di capitale, che sono oggetto dell’indagine della Commissione nel caso di specie, Elefsis Shipyards indica che la Commissione dovrebbe esaminare se l’aliquota fiscale che, secondo il diritto greco, di norma avrebbe dovuto essere applicabile all’utilizzazione di siffatti accantonamenti di capitale per coprire perdite qualora la legge 2941/2001 non fosse stata adottata, sia pari al 10 %.

    V.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

    (26)

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Secondo costante giurisprudenza dei tribunali europei, si ritiene che gli scambi ne risentano qualora l’impresa beneficiaria eserciti le sue attività in un settore caratterizzato da scambi tra Stati membri.

    (27)

    La Commissione osserva che la costruzione navale è un’attività economica che comporta scambi tra Stati membri. Di conseguenza l’aiuto ricade nel disposto dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

    (28)

    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, possono considerarsi compatibili con il mercato comune altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La Commissione osserva che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1540/98 su tale base.

    (29)

    Secondo la comunicazione della Commissione sulla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi, la compatibilità di detti aiuti con il mercato comune deve essere valutata in base agli strumenti normativi in vigore alla data della loro concessione. Benché tale comunicazione non sia applicabile nel caso di specie, la Commissione intende applicarla, secondo prassi costante, per il fatto che la sua valutazione non sarebbe diversa anche se si basasse sull’attuale disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (13).

    (30)

    La Commissione osserva che in base al regolamento (CE) n. 1540/98, per costruzione navale s’intende la costruzione di navi mercantili d’alto mare a propulsione autonoma. Essa constata inoltre che Hellenic Shipyards costruisce dette navi e che si tratta quindi di un’impresa disciplinata dal regolamento (CE) n. 1540/98.

    (31)

    La Commissione ha pertanto dovuto valutare le misure contestate in base al regolamento (CE) n. 1540/98 dal momento che alterano, o minacciano di alterare, la concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale civile. Come dichiarato sopra, secondo le autorità greche, il 75 % dell’attività di costruzione navale di Hellenic Shipyards riguarda attività militari e ciò comporta delle conseguenze per quanto concerne gli aiuti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della legge.

    a)   Articolo 5, paragrafo 2, della legge

    (32)

    In base a tale disposizione lo Stato si accolla la parte del costo della somma forfetaria di pensionamento commisurato al numero di anni che il dipendente ha lavorato per Hellenic Shipyards prima della sua cessione, in rapporto al numero di anni di attività lavorativa successivi. La disposizione in tal modo garantisce che lo Stato concorrerà a detta spesa una tantum fino al 2035, anno in cui gli ultimi dipendenti attuali potranno andare in pensione.

    (33)

    Secondo le informazioni fornite dalle autorità greche, il costo massimo della misura si aggirerebbe sui 7 milioni di EUR, ma visto che alcuni lavoratori non resteranno fino al pensionamento, si stima che il costo si elevi a 4 milioni di EUR. Dato che le autorità greche dichiarano che il 75 % dei lavoratori interessati dalla misura sono addetti alla costruzione di navi militari, l’importo totale di aiuti di Stato previsti per la costruzione e la riparazione di navi civili ammonterebbe a circa 1 milione di EUR (ossia il 25 % dei dipendenti interessati dalla misura).

    (34)

    La Commissione ritiene che tale misura costituisca un aiuto al funzionamento in quanto sgraverebbe la società dei normali costi di funzionamento delle sue attività. Dato che il regolamento (CE) n. 1540/98 non prevede siffatti aiuti, la Commissione conclude che l’aiuto in causa non è compatibile con il mercato comune.

    (35)

    La Commissione constata che il rapporto 75 %-25 % tra attività di costruzione e riparazione navali militari da un lato e civili dall’altro si basa sulle dichiarazioni delle autorità greche. Tale rapporto tuttavia non è stato analizzato nell’ambito del presente procedimento di indagine. Ciononostante la presente decisione, a questo riguardo, lascia impregiudicate eventuali conclusioni cui la Commissione potrebbe giungere nel contesto di altri procedimenti.

    b)   Articolo 6, paragrafo 4, della legge

    (36)

    In base a tale disposizione l’impresa può convertire taluni accantonamenti esenti da imposta in capitale sociale senza pagare l’imposta del 10 % prevista dalla legge, qualora servano a compensare perdite subite negli esercizi precedenti. In tal modo sono esenti da qualsiasi imposta altro obbligo fiscale, ragione per cui possono ripianare perdite pregresse.

    (37)

    L’articolo 6, paragrafo 4, della legge concerne tre voci dello stato patrimoniale dell’impresa: «gli accantonamenti in esenzione fiscale», «gli accantonamenti straordinari», «gli importi destinati all’aumento del capitale sociale». Secondo le autorità greche la capitalizzazione di accantonamenti in esenzione fiscale da parte di società a responsabilità limitata che non hanno azioni quotate in borsa, è tassata al 10 %. Ciò significa che la compensazione di perdite pregresse mediante accantonamenti in esenzione fiscale comportava un’imposta del 10 % rispetto all’importo in questione. Le autorità greche sostengono che gli accantonamenti in esenzione fiscale ammontavano a 112 milioni di EUR e quindi, secondo la normativa greca in vigore in materia fiscale, l’imposta in questione ammontava a 11,2 milioni di EUR.

    (38)

    Le esenzioni fiscali proposte per la compensazione di perdite pregresse mediante gli accantonamenti in esenzione fiscale in questione avvantaggiano la società e quindi devono essere considerate come aiuti di Stato. Il regolamento (CE) n. 1540/98 non prevede siffatti aiuti e la Commissione conclude quindi che la misura non è compatibile con il mercato comune. Più precisamente:

    (39)

    Le autorità greche considerano che l’esenzione fiscale di una parte degli accantonamenti in esenzione fiscale di Hellenic Shipyards (circa 43 milioni di EUR) non possa generare un utile pari al 10 % degli importi stornati a favore della società. Ciò è dovuto al fatto che la legge 2367/95 sulla privatizzazione parziale e la riforma delle società, sulla quale si era basata una precedente decisione della Commissione (14) sulla remissione dei debiti a partire dal 1997, prevedeva la remissione a concorrenza del 99 % di tutti i debiti esistenti della società. La disposizione si applicava sia che i debiti figurassero o meno nei libri contabili nonché ai debiti iscritti fino al 31 gennaio 1996.

    (40)

    Le autorità greche affermano che se Hellenic Shipyards avesse compensato entro il 31 gennaio 1996 le perdite pregresse con accantonamenti in esenzione fiscale, l’imposta del 10 % sui 43 milioni di EUR in causa creerebbe un debito fiscale che sarebbe stato cancellato a concorrenza del 99 % in base alla legge 2367/95. Inoltre esse affermano che la società potrebbe perfino ora presentare i documenti di regolarizzazione basati su tale disposizione. Di conseguenza l’unico vantaggio che la società ottiene attualmente utilizzando il 100 % degli accantonamenti in esenzione fiscale per compensare perdite pregresse ammonta a 43 000 EUR (1 % del 10 % di 43 milioni di EUR).

    (41)

    Nell’avviare il procedimento formale di indagine, la Commissione ha rilevato due problemi a proposito di tale tesi. Innanzi tutto l’invocata decisione della Commissione del 1997 stabilisce l’importo esatto della remissione di debiti autorizzata in favore di Hellenic Shipyards. La Commissione non potrebbe autorizzare altre remissioni di debiti basate sulla decisione della Commissione del 1997 dato che l’importo massimo ivi fissato non può essere superato. Inoltre la decisione del 1997 non indica che ulteriori debiti potrebbero essere rimessi in seguito anche se si riferissero al periodo precedente la fine del 1996.

    (42)

    Pertanto, sulla base delle informazioni di cui dispone, la Commissione conclude che le esenzioni fiscali proposte per compensare perdite pregresse mediante gli accantonamenti in causa rappresentano un valore di 4,3 milioni di EUR di cui beneficia la società e quindi costituiscono aiuto di Stato. Il regolamento (CE) n. 1540/98 non prevedeva siffatto aiuto e la Commissione conclude che non può essere dichiarato compatibile con il mercato comune.

    (43)

    Per quanto concerne la seconda metà degli «accantonamenti in esenzione fiscale» ammontanti a circa 39 milioni di EUR, le autorità greche hanno affermato che risalgono alla vendita di un albergo nel 1956 e che sono stati esentati conformemente alla legislazione in vigore all’epoca. Anche l’esenzione fiscale di 3,9 milioni di EUR in relazione a tale importo sembra configurare un aiuto che non è compatibile con il mercato comune.

    (44)

    Il procedimento formale di indagine della Commissione riguardava anche un’altra voce di 0,2 milioni di EUR corrispondente alla vendita di azioni al di sopra del valore di parità. Le autorità greche hanno informato la Commissione che tali conferimenti destinati anch’essi all’aumento di capitale di norma non sono tassati.

    (45)

    Per quanto concerne gli accantonamenti straordinari di 3,4 milioni di EUR, le autorità greche sostengono che sono stati tassati conformemente alla legislazione in vigore all’epoca della loro costituzione, per cui non vi è alcun vantaggio fiscale derivante dalla loro utilizzazione per compensare perdite pregresse. Tuttavia la Commissione rileva che l’importo degli accantonamenti straordinari è incluso nel conto patrimoniale alla voce accantonamenti. La Commissione ne deduce quindi che anche la compensazione di perdite pregresse attraverso tale importo dovrebbe essere tassata al 10 % secondo la normale legislazione fiscale.

    (46)

    Del pari, l’esenzione fiscale relativa agli accantonamenti straordinari, del valore di 340 000 EUR, costituisce un aiuto che, per le ragioni già indicate sopra, la Commissione considera incompatibile con il mercato comune.

    (47)

    Gli «importi destinati all’aumento del capitale sociale» di 25,6 milioni di EUR rappresentano, secondo le autorità elleniche, l’importo che lo Stato greco ha pagato per compensare Hellenic Shipyards dei costi sostenuti per la riduzione di circa 1 000 dipendenti nel periodo tra il 1996 e il 1997. Secondo la Grecia tale importo è esente da imposta dato che è utilizzato per ripianare perdite pregresse.

    (48)

    Nella misura in cui l’impresa avrebbe dovuto pagare un’imposta del 10 % rispetto all’importo succitato, la Commissione conclude che l’aiuto di 2,56 milioni di EUR accordato sotto forma di esenzione fiscale relativa alla compensazione di perdite pregresse non è compatibile con il mercato comune.

    (49)

    La Commissione osserva che l’articolo 6, paragrafo 4, della legge autorizza l’utilizzazione di perdite pregresse a fini contabili senza limiti di tempo. In occasione dell’avvio del procedimento di esame nel caso di specie, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di precisarle se questo elemento di per sé procuri a Hellenic Shipyards un vantaggio rispetto alla normale legislazione fiscale greca.

    (50)

    Le autorità greche non hanno fornito le informazioni richieste. Tuttavia il fatto che la Grecia abbia ripetutamente affermato alla Commissione che avrebbe abrogato l’intero articolo 6, paragrafo 4, della legge costituisce una prova sufficiente del fatto che anche tale misura dovrebbe essere considerata come un aiuto di Stato, che è incompatibile con il mercato comune.

    (51)

    In generale la valutazione delle misure contestate fatta dalla Commissione nella sua lettera alla Repubblica ellenica del 5 giugno 2002 non risulta modificata dalle informazioni fornite dalla Grecia. Peraltro la Grecia sembra concordare con l’analisi della Commissione sull’incompatibilità con il mercato comune delle misure contestate e per tale ragione si è impegnata a varie riprese (15) ad abrogare per via legislativa le due misure contestate.

    VI.   DENUNCIA DI PRESUNTI AIUTI IN FAVORE DI HELLENIC SHIPYARDS

    (52)

    La Commissione ha ricevuto una denuncia formale di presunti aiuti di Stato che il governo ellenico avrebbe concesso a Hellenic Shipyards. Le asserzioni contenute nella denuncia attualmente formano oggetto di esame. La Commissione rileva che la presente decisione non pregiudica l’esito di questa o di qualsiasi altra indagine che possa avere aperto o aprirà in merito a presunti aiuti di Stato in favore di Hellenic Shipyards.

    (53)

    Per quanto riguarda le asserzioni del denunciante circa il calcolo degli importi di aiuto che potrebbero essere stati concessi in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, della legge (16), la Commissione osserva che esse sono ormai prive di oggetto poiché la presente decisione ordina l’abrogazione di detta disposizione.

    VII.   CONCLUSIONE

    (54)

    Le autorità greche hanno implicitamente concordato con la valutazione della Commissione, ossia che le due misure contestate costituiscono aiuto di Stato incompatibile con il trattato. Malgrado il loro impegno ad abolire le due disposizioni mediante l’adozione di una legge di emendamento al Parlamento greco, le autorità greche finora non lo hanno fatto. La Commissione deve pertanto chiudere il procedimento avviato con lettera del 5 giugno 2002 adottando una decisione che ingiunge alla Repubblica ellenica di abrogare le due misure e di recuperare qualsiasi aiuto che possa essere stato accordato su tale base.

    (55)

    La Commissione sottolinea che dette misure dovrebbero essere abolite per quanto concerne il contenuto in modo da eliminare l’elemento di aiuto di Stato che comportano. In particolare, dato che i benefici che potrebbero essere accordati a Hellenic Shipyards in base all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4, della legge possono anche derivare da altri strumenti giuridici, la Grecia deve adoperarsi affinché questi ultimi siano del pari abrogati e, qualora su tale base sia già stato concesso un aiuto, simile aiuto sia recuperato presso i beneficiari.

    (56)

    Le autorità greche hanno fatto sapere alla Commissione che non era stato concesso alcun aiuto in base alle due disposizioni contestate. Tuttavia la Commissione richiama alla loro attenzione che qualsiasi aiuto versato in base alle misure contestate deve essere recuperato integralmente senza indugi.

    (57)

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 659/1999 la Commissione prende una decisione negativa, una volta scaduto il termine di cui all’articolo 7, paragrafo 6, in base alle informazioni in suo possesso. Le informazioni fornite dalle autorità greche non hanno modificato la constatazione della Commissione che le disposizioni contestate costituiscono aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

    (58)

    La Commissione chiude pertanto il procedimento di indagine avviato il 5 giugno 2002, nei confronti delle misure in base alle quali Hellenic Shipyards è esentata da imposte, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto e lo Stato copre una parte dei futuri costi di pensionamento di dipendenti addetti ad attività di costruzione navale civile, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2. Tali misure costituiscono un aiuto di Stato che non è compatibile con il regolamento (CE) n. 1540/98 e quindi con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

    Articolo 1

    L’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 4, della legge 2941/2001 costituiscono aiuto di Stato in favore di Hellenic Shipyards AE incompatibile con il mercato comune.

    Detto aiuto non può pertanto essere posto in esecuzione.

    Articolo 2

    Qualora ad Hellenic Shipyards AE sia stato versato un aiuto di Stato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione, la Grecia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto.

    In tal caso, il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto nazionale sempreché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione.

    Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino a quella del suo effettivo recupero.

    Gli interessi saranno calcolati conformemente alle disposizioni di cui al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (17).

    La Grecia pone fine alla misura di aiuto e cancella tutti i pagamenti di aiuti in sospeso a decorrere dalla data di notificazione della presente decisione.

    Articolo 3

    Entro due mesi dalla data di notificazione della presente decisione, la Grecia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2004.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 202 del 18.7.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 186 del 6.8.2002, pag. 5.

    (3)  SG(2002) D/230101.

    (4)  GU C 186 del 6.8.2002, pag. 5.

    (5)  SG(2002) D/230101.

    (6)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

    (7)  GU C 186 del 6.8.2002, pag. 5.

    (8)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

    (9)  Framework, GU C 317 del 30.12.2003, pag. 11

    (10)  Nella stessa lettera le autorità greche hanno inoltre chiesto una proroga di tre mesi del termine previsto per la risposta data «la delicatezza, complessità e gravità» della questione.

    (11)  Articolo 13, paragrafo 6, della legge 2459/97.

    (12)  Secondo le autorità greche tale voce corrisponde ai conferimenti degli azionisti destinati ad un aumento di capitale, conferimenti che di solito non sono tassati.

    (13)  L’applicazione della disciplina attuale non modificherebbe il risultato finale del presente procedimento dal momento che, al pari del regolamento (CE) n. 1540/98, non prevede aiuti al funzionamento.

    (14)  Aiuti di Stato C 10/94 (ex NN 104/93) Grecia (GU C 306 dell’8.10.1997, pag. 5).

    (15)  Come è stato indicato nei considerando 4 e 5.

    (16)  In un memorandum inviato alla Commissione il denunciante afferma che l’importo totale di imposte evitate da Hellenic Shipyards attraverso l’applicazione della disposizione contestata è di circa 34 milioni di EUR. In documenti inviati di recente il denunciante rileva inoltre che l’importo di aiuto accordato in virtù dell’articolo 5, paragrafo 2, della legge supera 1 milione di EUR, mentre i vantaggi fiscali che Hellenic Shipyards potrebbe trarre dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della legge potrebbero essere calcolati come segue: a) 14,625 milioni di EUR per l’utilizzazione, a fini di ripianamento di perdite pregresse, di accantonamenti ammontanti a 39 milioni di EUR; b) 4,66 milioni di EUR per gli accantonamenti di capitale di 43 milioni di EUR, di 0,2 milioni di EUR e di 3,4 milioni di EUR (fatto salvo il parere di un esperto fiscale greco); e c) un importo pari a quello degli accantonamenti di capitale di 85,6 milioni di EUR.

    (17)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


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